Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1097/2024
Sentenza del 12 novembre 2024
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Kölz,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Barbara Pezzati,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Carcerazione di sicurezza,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 ottobre 2024
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2024.252).
Fatti:
A.
Con sentenza del 20 settembre 2024, la Corte delle assise criminali del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ autore colpevole di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta pornografia e ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza. Riconosciuto uno stato di scemata imputabilità, la Corte delle assise criminali ha condannato A.________ alla pena detentiva di 24 mesi, da dedursi la misura sostitutiva della carcerazione sofferta. Ha pronunciato la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di cinque anni e ha ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP. A.________ è stato inoltre interdetto a vita dall'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni (art. 67 CP).
Il 20 settembre 2024, A.________ ha inoltrato alla Corte delle assise criminali l'annuncio d'appello.
B.
Il 20 settembre 2024, la Corte delle assise criminali ha ordinato la carcerazione di sicurezza di A.________ fino al 19 dicembre 2024 compreso.
Con gravame del 20 settembre 2024, A.________ ha impugnato tale decisione. Con sentenza del 3 ottobre 2024, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo e ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico di A.________.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 14 ottobre 2024 al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di essere posto immediatamente in libertà, subordinatamente di essere posto immediatamente in libertà con l'adozione di misure sostitutive. A.________ chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Il Procuratore pubblico e la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino rinunciano a formulare osservazioni e si rimettono al giudizio del Tribunale federale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2).
1.1. Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione di sicurezza è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il ricorso è di massima ammissibile.
1.2. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui la limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 143 IV 316 consid. 3.3; 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Tuttavia, qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente sono manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (DTF 143 IV 316 consid. 3.3; sentenza 7B_749/2023 del 30 ottobre 2023 consid. 1.3).
1.3. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). A tal fine, non è sufficiente ribadire l'argomentazione già proposta dinanzi all'autorità inferiore (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.
2.1. L'art. 212 cpv. 1 prima frase CPP dispone che di principio l'imputato resta in libertà. Secondo l'art. 221 cpv. 1 CPP (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024 [RU 2023 468]), la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (lett. a), influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b), o minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c). Il CPP prevede inoltre il rischio qualificato di recidiva (art. 221 cpv. 1bis CPP; v. DTF 150 IV 149) e il rischio di commissione di un reato (art. 221 cpv. 2 CPP) quali ulteriori motivi di carcerazione, che qui tuttavia non entrano in considerazione.
2.2. Secondo giurisprudenza costante, l'imputato condannato in primo grado che contesta la sua punibilità o la commisurazione della pena svolta dal tribunale di prima istanza deve spiegare, nel suo ricorso al Tribunale federale, in che misura il giudizio di condanna di primo grado appaia chiaramente sbagliato ("klarerweise fehlerhaft") rispettivamente in che misura sia da attendersi con una notevole probabilità ("mit erheblicher Wahrscheinlichkeit") una correzione del giudizio di condanna nell'ambito della procedura di appello (sentenze 7B_71/2024 del 17 aprile 2024 consid. 3.1; 1B_299/2023 del 29 giugno 2023 consid. 3.1.1; 1B_540/2022 del 17 novembre 2022 consid. 5.4.1; 1B_329/2020 del 15 luglio 2020 consid. 2.2).
2.3. La Corte cantonale ha ritenuto data l'esistenza di gravi indizi di commissione di crimini o delitti ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 CPP, richiamando la sentenza di condanna di prima istanza.
Il ricorrente non contesta la condanna inflittagli per pornografia e rappresentazione di atti di cruda violenza, mentre contesta la condanna pronunciata dalla prima istanza per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e per atti sessuali con fanciulli.
2.4. A tal proposito, il ricorrente censura un accertamento arbitrario dei fatti da parte della prima istanza, la quale avrebbe, a suo dire, ritenuto a torto credibili tutte le persone interrogate, e questo malgrado palesi, importanti e gravi cambiamenti di versione. Il ricorrente, invece, non avrebbe mai cambiato versione. La Corte cantonale avrebbe inoltre omesso di tenere in considerazione le patologie di cui soffre il ricorrente.
Come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, un esame approfondito della sentenza di primo grado non spetta al giudice della carcerazione, ma bensì unicamente al tribunale d'appello (sentenza 1B_540/2022 del 17 novembre 2022 consid. 5.4.1 con rinvii). Ciò concerne in particolare anche la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle parti, che rientra nel libero apprezzamento delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP), in primo luogo di competenza del giudice di merito (DTF 129 I 49 consid. 4; sentenza 7B_144/2024 del 15 aprile 2024 consid. 6.3.4 con rinvii). Con le sue censure ricorsuali, rivolte in buona sostanza contro la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle parti svolta dal tribunale di prima istanza, il ricorrente sottopone tali dichiarazioni a una sua valutazione delle prove, contrapponendola a quella svolta dal tribunale di prima istanza. Così facendo, egli non dimostra perché il giudizio di condanna di primo grado dovrebbe essere considerato chiaramente sbagliato, rispettivamente perché una sua correzione nell'ambito della procedura di appello dovrebbe essere attesa con una notevole probabilità (cfr. consid. 2.3
supra). Per questi motivi, allo stadio attuale la sussistenza di gravi indizi di reato non può essere negata.
3.
3.1. Il ricorrente contesta la presenza di un pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP).
3.2. Per quanto attiene al pericolo di fuga, la Corte cantonale ha accertato che il ricorrente è cittadino italiano, celibe, pensionato e al beneficio della rendita AVS (fr. 1'150.-- mensili) dal mese di agosto 2024. Ha ritenuto che egli attualmente non ha debiti e non ha procedure esecutive in corso. Ha accertato che il ricorrente risiede in Ticino dal 1996, con domicilio a X.________ dal 2005, dove vive solo e dove non sembra avere particolari legami affettivi e sociali. Secondo la Corte cantonale, dagli atti risulta che il ricorrente non ha parenti in Svizzera e che egli da diversi anni, a seguito dei fatti emersi a suo carico, non ha più contatti con i figli nati nel 1996 e nel 1997. In Italia vivono un fratello maggiore residente a Y.________, la madre (ricoverata in una casa per anziani) e un nipote, familiari con i quali il ricorrente sostiene di non avere più alcun contatto da una decina d'anni.
La Corte cantonale ha ritenuto che con il giudizio di primo grado è stata comminata nei confronti del ricorrente una pena detentiva di 24 mesi da espiare, nonché l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di cinque anni.
Secondo la Corte cantonale, la situazione personale del ricorrente da quel momento è radicalmente mutata. Se fino a quel momento egli poteva sperare in una condanna per i reati da lui commessi ad una pena non superiore ai 20 mesi, sospesa condizionatamente e senza espulsione dalla Svizzera, come richiesto dal suo difensore, ora i motivi a sostegno del concreto pericolo di fuga si sono accentuati vista la durata della pena senza condizionale comminata e l'espulsione decretata nei suoi confronti.
A mente della Corte cantonale, il ricorrente potrebbe, senza particolari problemi di carattere pratico e finanziario (in quanto la rendita AVS gli verrebbe accreditata anche all'estero, ciò che gli permetterebbe di far fronte alle sue necessità economiche), decidere di lasciare la Svizzera autonomamente prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, attendendo all'estero l'esito della procedura di appello, e questo anche indipendentemente dai legami con i suoi familiari o dal loro aiuto.
In merito all'intenzione ribadita dal ricorrente di non aver alcun interesse né capacità organizzativa a lasciare la Svizzera prima che la procedura di appello sia terminata, la Corte cantonale ha ritenuto da un lato considerevolmente intaccata la sua credibilità, dall'altro lato ha considerato che tali affermazioni non sarebbero in ogni modo sufficienti a escludere il pericolo di fuga poiché, data la situazione nel suo insieme, i numerosi motivi (segnatamente la condanna pronunciata nei suoi confronti) prevalgono largamente sulle sue supposte e reali intenzioni. La Corte cantonale ha pertanto confermato l'esistenza di un pericolo di fuga in capo al ricorrente.
3.3. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP non deve essere soltanto possibile, ma deve rivestire il carattere di una certa probabilità. In altri termini, si ammette questo pericolo quando l'imputato, se fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale o all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena non basta di per sé a motivare la carcerazione; devono essere piuttosto valutati e accertati i motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile ma probabile, tenendo conto dell'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, i suoi legami familiari e sociali, l'assenza di un domicilio fisso e le sue risorse economiche come pure i suoi contatti con l'estero. Da sola, la gravità dell'infrazione non può giustificare la proroga della carcerazione, anche se spesso essa permette di presumere un pericolo di fuga a causa dell'importanza della pena che incombe sull'imputato. La giurisprudenza ammette inoltre, anche se ciò non dispensa di tener conto dell'insieme delle circostanze pertinenti, che qualora l'imputato sia stato condannato in prima istanza a una pena considerevole, il rischio di un lungo soggiorno in carcere appare più concreto che durante l'istruzione (v. su questi temi: DTF 145 IV 503 consid. 2.2 e rinvii; 143 IV 160 consid. 4.3; sentenze 7B_750/2023 del 3 novembre 2023 consid. 2.2; 1B_594/2022 dell'8 dicembre 2022 consid. 2).
3.4. Il ricorrente, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. consid. 1.3
supra), non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata con la quale la Corte cantonale ha confermato la sussistenza di un pericolo di fuga. Nella misura in cui egli adduce che la pena residua non appare di un'importanza tale da indurlo a riparare all'estero, egli si limita ad esporre una sua versione dei fatti, contrapponendola alla valutazione svolta dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata. Il ricorso riveste su questo punto carattere appellatorio e in quanto tale inammissibile.
Laddove il ricorrente adduce che nel suo caso troverebbe applicazione il caso di rigore (ai sensi dell'art. 66a cpv. 2 CP), la censura ricorsuale esula dall'oggetto del presente procedimento (art. 80 cpv. 1 LTF), limitato alla questione della carcerazione di sicurezza. Come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, l'espulsione del ricorrente dal territorio svizzero pronunciata dal tribunale di prima istanza deve essere considerata nella valutazione del pericolo di fuga, ritenuto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale circostanza può costituire un (ulteriore) incentivo alla fuga (cfr. sentenze 7B_15/2024 del 30 gennaio 2024 consid. 3.3; 7B_1001/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 3.3; 7B_928/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 5.2.1).
Nella misura in cui il ricorrente adduce dinanzi al Tribunale federale che il suo stato di salute non gli permetterebbe l'organizzazione di una fuga in Svizzera o all'estero, egli si discosta dai fatti accertati dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata (art. 105 cpv. 1 LTF), senza addurre perché tali accertamenti dovrebbero essere considerati manifestamente inesatti rispettivamente incompleti (cfr. consid. 1.2
supra). Ciò vale anche laddove il ricorrente adduce che la rendita AVS percepita non gli permetterebbe di vivere in Italia. Tali censure risultano appellatorie e in quanto tali inammissibili.
Il generico rinvio del ricorrente ai motivi esposti in sede cantonale risulta inammissibile, poiché la motivazione delle censure ricorsuali dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4 con rinvii).
Per i motivi sopra esposti, il ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto federale, ritenendo data l'esistenza di un pericolo di fuga.
4.
4.1. Il ricorrente critica il rifiuto di adottare misure sostitutive in luogo della carcerazione di sicurezza.
4.2. L'art. 237 cpv. 1 CPP prevede che il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione. Secondo l'art. 237 cpv. 2 CPP sono misure sostitutive segnatamente: il versamento di una cauzione (lett. a); il blocco dei documenti d'identità e di legittimazione (lett. b); l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato (lett. c); l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico (lett. d); l'obbligo di svolgere un lavoro regolare (lett. e); l'obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo (lett. f); il divieto di avere contatti con determinate persone (lett. g). Questa lista non è esaustiva. In ogni caso, anche l'imposizione di altre possibili misure sostitutive presuppone che siano dati, come per la carcerazione preventiva o di sicurezza, gravi indizi di reato e un motivo di carcerazione (DTF 137 IV 122 consid. 2). In ossequio al principio costituzionale della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.), il provvedimento meno incisivo deve permettere di raggiungere lo stesso scopo della carcerazione (DTF 142 IV 367 consid. 2.1; 141 IV 190 consid. 3.1-3.3; sentenza 7B_193/2023 del 21 luglio 2023 consid. 5.3).
4.3. La Corte cantonale ha motivato l'esclusione dell'adozione di misure sostitutive adducendo il fatto che nel caso di specie le misure proposte dal ricorrente (deposito dei documenti d'identità e obbligo di presentarsi settimanalmente presso un posto di polizia) non sarebbero minimamente sufficienti per ridurre in modo significativo il pericolo di fuga, in considerazione della gravità dei fatti imputati al ricorrente.
Nel suo ricorso, il ricorrente non si confronta puntualmente con le motivazioni del giudizio impugnato (art. 42 cpv. 2 LTF), ma si limita a rinviare alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale con l'entrata della Svizzera nello spazio Schengen e la relativa abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere esterne la misura sostitutiva del deposito dei documenti ha perso in parte la sua efficacia, per cui non può essere l'unico provvedimento per scongiurare il pericolo di fuga; il deposito di documenti d'identità resta comunque una valida misura nel caso in cui l'imputato voglia fuggire in luoghi lontani, segnatamente in stati terzi (DTF 145 IV 503 consid. 3.2; sentenze 1B_417/2022 del 18 agosto 2022 consid. 5.2; 1B_643/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 3.2 in fine).
Con tale argomentazione, il ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, ritenendo dato un pericolo di fuga tale da escludere l'adozione delle misure sostitutive da lui proposte. Nella misura in cui il ricorrente dinanzi al Tribunale federale propone quale misura sostitutiva l'obbligo di proseguire la terapia presso lo psicoterapeuta e gli incontri mensili con lo psichiatra già incaricato, egli omette di addurre perché tale misura permetterebbe nel caso di specie di raggiungere lo stesso scopo della carcerazione di sicurezza (cfr. consid. 4.2
supra). Per i motivi sopra esposti, la rinuncia della Corte cantonale ad adottare misure sostitutive alla carcerazione di sicurezza resiste alle critiche ricorsuali.
4.4. Il ricorrente non critica puntualmente la proporzionalità della durata della carcerazione (art. 42 cpv. 2 LTF), motivo per cui tale questione non deve essere esaminata oltre in questa sede.
5.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.
Losanna, 12 novembre 2024
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara