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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.799/2006 /biz 
 
Sentenza del 12 dicembre 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aeschlimann, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedimento penale (istanza di promozione dell'accusa), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 22 novembre 2006 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
che il 12 settembre 2006 A.________, nei cui confronti era stata promossa un'accusa per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), procedimento poi abbandonato, ha denunciato un procuratore pubblico, un giudice dell'istruzione e dell'arresto e un'autorità tutoria per pretesi abusi subiti; 
che con decisione del 20 ottobre 2006 il procuratore generale del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere, non ravvisando alcun elemento costitutivo di un qualsiasi reato; 
 
che la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), con giudizio del 22 novembre 2006, dopo aver concesso all'istante la facoltà di emendarla, ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante, ritenendo ch'essa, alquanto confusa, non adempiva manifestamente i requisiti dell'art. 186 cpv. 1 CPP/TI; 
che A.________ impugna questa decisione con un "ricorso" al Tribunale federale, con il quale chiede di annullarla, di riconoscergli i danni subiti e di aprire i procedimenti nei confronti dei querelati; 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1); 
che nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile in concreto poiché si tratta dell'applicazione del diritto di procedura cantonale, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate e unicamente quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali o perché il criticato accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrari (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 I 113 consid. 2.1); 
 
che il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria, per cui le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine sono inammissibili (DTF 131 I 137 consid. 1.2, 129 I 129 consid. 1.2.1); 
che secondo la giurisprudenza, quando l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, nella fattispecie quelli previsti dall'art. 186 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2); 
che il ricorrente non spiega del tutto perché la CRP, dichiarando irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa, avrebbe applicato in maniera arbitraria la citata norma, per cui il ricorso di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione; 
che, inoltre, il ricorso sarebbe inammissibile anche per carenza di legittimazione, ritenuto che, sulla base dei prospettati reati, al ricorrente farebbe difetto la qualità di vittima ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5; cfr. DTF 125 II 265 consid. 2, 129 IV 197 consid. 1, 206 consid. 1); 
che il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione e a dimostrarla (DTF 125 I 173 consid. 1b, 253 consid. 1c), non si esprime del tutto al riguardo; 
che, in effetti, per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca, come nella fattispecie, la qualità di vittima secondo la LAV, non sono di massima legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati e ch'essi non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di promozione dell'accusa; 
che la pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b); 
che, d'altra parte, il ricorrente, criticando semplicemente e in maniera confusa l'accusa di riciclaggio promossa nei suoi confronti, poi abbandonata, non fa valere né tanto meno dimostra una violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte; 
che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 dicembre 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: