Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.516/2006 /biz
Sentenza del 12 dicembre 2006
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Hungerbühler, Wurzburger,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marie Zveiger Wernli,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
Oggetto
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 7 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 5 giugno 2000 il cittadino senegalese A.A.________ (1969) è entrato in Svizzera dove si è sposato il 19 agosto successivo a Vernate con la cittadina svizzera B.A.________ (1962). Per tal motivo è stato posto al beneficio di un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 18 agosto 2005. Il 20 ottobre 2004 i coniugi A.________ hanno cessato la convivenza e l'11 marzo 2005 il Pretore del distretto di Lugano li ha autorizzati a vivere separati.
Il 27 giugno 2005 A.A.________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino il rilascio di un permesso di domicilio e l'8 luglio 2005 ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di Lugano che la sua attuale compagna, C.C.________ (1971), cittadina ruandese titolare di un permesso di dimora, era incinta.
B.
Con decisione del 17 ottobre 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rifiutato sia di rilasciare un permesso di domicilio a A.A.________ sia di rinnovargli il permesso di dimora e gli ha fissato un termine al 31 dicembre 2005 per lasciare il Cantone. Detta autorità ha considerato, in sintesi, che era manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un'autorizzazione di soggiorno dato che la convivenza con la moglie era cessata nell'ottobre del 2004 e che l'interessato aveva allacciato una nuova relazione sentimentale.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 6 dicembre 2005, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 7 luglio 2006. La Corte cantonale, dopo aver precisato che l'insorgente non chiedeva più il rilascio di un permesso di domicilio, ha confermato i motivi addotti dall'istanza precedente ed ha aggiunto che nella misura in cui A.A.________ si richiamava alla relazione con la nuova compagna, ciò esulava dall'oggetto del litigio e costituiva una nuova domanda da sottoporre all'autorità di prime cure.
Nel frattempo, e più precisamente il 17 dicembre 2005, C.C.________ ha dato alla luce le gemelle D.C.________ e E.C.________, riconosciute ufficialmente da A.A.________ come proprie figlie il 22 febbraio 2006.
C.
L'8 settembre 2006 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli venga rilasciato un permesso di dimora, subordinatamente che la causa sia rinviata alla Corte ticinese per nuovo giudizio. Postula inoltre il conferimento dell'assistenza giudiziaria, con nomina di un patrocinatore d'ufficio.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo, senza formulare osservazioni, si è riconfermato nel proprio giudizio, mentre il Consiglio di Stato ha chiesto che il gravame sia respinto in ordine e nel merito. Da parte sua l'Ufficio federale della migrazione ha dichiarato allinearsi ai considerandi della sentenza cantonale.
D.
Con decreto presidenziale del 30 ottobre 2006 è stato concesso l'effetto sospensivo al gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 132 III 291 consid. 1 e richiami).
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti).
1.2 Oggetto del contendere è unicamente il rinnovo del permesso di dimora del ricorrente. Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso di cui beneficiava il ricorrente, sposato con una cittadina svizzera dal 19 agosto 2000, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora o sia invece decaduto in virtù delle eccezioni o delle restrizioni che discendono dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e dall'abuso di diritto è per contro un problema di merito e non di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.2 e rinvii).
1.3 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un accertamento manifestamente incompleto dei fatti poiché si sarebbe fondata su indizi insufficienti per ammettere l'esistenza di un abuso di diritto. Infatti, come emerge dagli atti di causa, egli si è sposato il 19 agosto 2000 e la sua comunione coniugale, fatto incontestato, è stata reale. Rileva poi di avere agito in buona fede, cioè di avere spontaneamente avvisato le autorità non appena ha avuto la certezza che la separazione era definitiva. In queste condizioni, ammettere l'esistenza dell'abuso di diritto, come fatto dai giudici cantonali, violerebbe il diritto federale. La critica è inconferente. Come verrà esposto di seguito (cfr. consid. 2.1), l'abuso di diritto rimproverato al ricorrente non si riferisce alla realtà e alla durata della comunione domestica oppure al comportamento assunto nei confronti delle autorità in seguito alla separazione della coppia, ma al fatto che egli si richiama ad un'unione esistente ora soltanto sulle carte con l'unico intento di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera.
2.
2.1 I fatti accertati dal Tribunale amministrativo i quali, per quanto concerne gli elementi determinanti ai fini del giudizio non sono manifestamente inesatti o incompleti (cfr. consid. 1.3), sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Dalla sentenza querelata emerge che, sposatisi il 19 agosto 2000, il ricorrente e la di lui moglie hanno convissuto fino al 20 ottobre 2004. Dopodiché i coniugi - ciò che il ricorrente stesso non contesta - si sono separati e da allora hanno organizzato autonomamente le loro rispettive esistenze. Al riguardo va rilevato che in seguito alla separazione dalla moglie il ricorrente - come da lui stesso fatto valere - ha allacciato una nuova relazione sentimentale la quale è sfociata in una nuova convivenza che dura tuttora. Inoltre la nuova compagna gli ha dato due figlie, da lui ufficialmente riconosciute, ed è sua intenzione sposarla non appena la procedura di divorzio promossa di comune accordo con la consorte sarà conclusa. In siffatte circostanze, è quindi manifesto che non sussiste più né una vera e propria relazione sentimentale tra i coniugi né la volontà di entrambi di riprendere la vita comune. Per gli stessi motivi, la separazione della coppia non può essere definita temporanea. In queste condizioni, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte ticinese è giunta alla conclusione che il ricorrente, abusando dei diritti che gli derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulle carte con l'unico scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 130 II 113 consid. 4.2 e riferimenti).
2.2 Visto quanto precede, la questione di sapere in quali circostanze è intervenuta la separazione dei coniugi come il fatto che il ricorrente abbia un lavoro e sia bene integrato in Svizzera non sono di rilievo ai fini del giudizio.
2.3 Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi, segnatamente per quanto concerne la proporzionalità del provvedimento contestato (cfr. sentenza cantonale impugnata, consid. 3.3, pag. 6 seg.).
3.
Il ricorrente si richiama infine all'art. 8 CEDU con riferimento alla relazione con la nuova compagna e le loro due figlie e al fatto che convivono oramai da tempo. In primo luogo va rilevato che dagli atti in possesso di questa Corte non risulta che la compagna e le figlie beneficiano del diritto di risiedere in Svizzera (cfr. in proposito DTF 130 II 281 consid. 3.1 e richiami): ci si può pertanto domandare se il ricorrente possa invocare detto disposto. Ma anche a prescindere da ciò, ci si limita a rammentare - come rettamente spiegato dai giudici cantonali - che si tratta di una (nuova) problematica che esula dall'oggetto della presente vertenza, la quale va sottoposta alla competente autorità di prima istanza. Anche al riguardo il ricorso va pertanto respinto.
4.
4.1 Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.
4.2 Poiché il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, l'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un patrocinatore d'ufficio va respinta (art. 152 OG). Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 12 dicembre 2006
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: