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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_182/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 dicembre 2014  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Emanuele Verda, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
patrocinati dall'avv. Alberto F. Forni, 
opponenti. 
 
Oggetto 
azione di mantenimento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 gennaio 2014 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, così autorizzata dal Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 7 aprile 2010, ha cambiato sesso, diventando donna ed acquisendo l'attuale nome. Era nata D.________, si era sposata nel 1984 con E.________ ed era diventata padre di due figli: B.________ (1990) e C.________ (1991). Il medesimo Pretore ha sciolto il matrimonio con sentenza 15 settembre 2010, senza - tra l'altro - fissare alcun contributo alimentare.  
 
A.b. Nel frattempo, in data 14 dicembre 2009, i figli B.________ e C.________ hanno convenuto in giudizio A.________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano postulando un contributo alimentare a decorrere dalla loro maggior età e fino al termine dei loro studi universitari e postuniversitari. Con sentenza 2 settembre 2011, il Pretore ha accolto nel principio l'azione dei figli, obbligando A.________ a versare loro dei contributi alimentari - diversi per ognuno di loro e differenziati secondo il periodo.  
 
B.   
Contro la predetta sentenza, A.________ ha adito il Tribunale di appello del Cantone Ticino con appello 3 ottobre 2011, chiedendo la reiezione dell'azione dei figli, subordinatamente il rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione. Avanti all'autorità giudiziaria cantonale, A.________ ha contestato il principio del suo obbligo contributivo, il fabbisogno dei figli ed il loro reale impegno agli studi, nonché il proprio reddito e fabbisogno. Con la qui imp ugnata sentenza 24 gennaio 2014, il Tribunale di appello ha confermato nel principio l'obbligo contributivo di A.________, riducendo tuttavia l'ammontare dei contributi. 
 
C.   
Con allegato 5 marzo 2014, A.________ (qui di seguito: ricorrente) insorge contro la sentenza di appello chiedendone la riforma nel senso di respingere l'azione "a fronte della colpa esclusiva dei figli" (qui di seguito: opponenti); subordinatamente chiede il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per nuovo giudizio "che consideri una riduzione del contributo alimentare a fronte della grave colpa dei figli". 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) impugnativa è stata proposta dalla parte (parzialmente) soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF; art. 277 cpv. 2 CC) di natura pecuniaria (DTF 133 III 393 consid. 2; sentenze 5A_503/2012 del 4 dicembre 2012 consid. 1; 5A_560/2011 del 25 novembre 2011 consid. 1.1), il cui valore litigioso supera la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile è pertanto in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvio; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).  
 
2.   
Avanti al Tribunale federale, la ricorrente non mette più in discussione lo svolgimento regolare ed assiduo degli studi da parte degli opponenti né gli accertamenti relativi ai fabbisogni ed ai redditi delle varie parti coinvolte. Contesta per contro il principio di un qualsiasi obbligo contributivo a suo carico: mancano del tutto relazioni personali fra lei ed i figli, a suo giudizio per esclusiva colpa di questi ultimi. La ricorrente postula pertanto, in via principale, la reiezione dell'azione introdotta dagli opponenti. 
In via subordinata, la ricorrente sembra chiedere che venga almeno attestata una grave colpa dei figli e postula che l'incarto sia rinviato all'autorità inferiore per nuovo giudizio "che consideri una riduzione del contributo alimentare". Tale conclusione è inammissibile poiché non è riformatoria (DTF 134 III 379 consid. 1.3) e non è cifrata (DTF 134 III 235 consid. 2), e non sono adempiuti i presupposti che permettono di rinunciare a tali esigenze: la ricorrente, segnatamente, non pretende che il Tribunale federale non sarebbe in grado di decidere esso stesso la pretesa riduzione del contributo di mantenimento per mancanza di accertamenti fattuali sufficienti (DTF 133 III 489 consid. 3.1). 
 
3.  
 
3.1. L'obbligo di mantenimento dei genitori cessa con la maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). Il concetto di ragionevole esigibilità secondo l'art. 277 cpv. 2 CC non concerne unicamente la situazione economica, bensì anche la relazione personale fra il debitore di alimenti ed il figlio (esigibilità tanto in senso economico quanto personale: DTF 129 III 375 consid. 3; 127 I 202 consid. 3e; sentenza 5A_503/2012 cit. consid. 3.1, in FamPra.ch 2013 pag. 525).  
 
3.2. I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l'assistenza, i riguardi ed il rispetto che il bene della comunione richiede (art. 272 CC). Le relazioni personali sono un'espressione di questo dovere, e la loro interruzione ne costituisce una violazione (sentenza 5C.231/2005 del 27 gennaio 2006 consid. 2, in FamPra.ch 2006 pag. 488). L'assenza di ogni e qualsiasi rapporto personale, attribuita al solo comportamento del figlio, può dunque giustificare un rifiuto del contributo alimentare. La giurisprudenza esige tuttavia che l'attitudine del figlio sia ascritta a sua colpa (DTF 120 II 177 consid. 3c), ciò che va apprezzato dal punto di vista soggettivo del figlio; quest'ultimo deve aver provocato l'interruzione delle relazioni personali con il suo rifiuto ingiustificato di intrattenerle, con la sua attitudine particolarmente litigiosa oppure con la sua ostilità profonda. In altre parole, al figlio deve poter essere rimproverata la responsabilità dell'assenza di rapporti con il genitore chiamato a versare i contributi alimentari (sentenze 5A_503/2012 cit. consid. 3.3.2; 5A_560/2011 cit. consid. 4.1.1, in FamPra.ch 2012 pag. 496; 5A_563/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 5.1, in FamPra.ch 2009 pag. 520). Se tali condizioni sono adempiute, la conferma di un obbligo di mantenimento oltre la maggiore età equivarrebbe a sminuire il ruolo del genitore a quello di mero sostegno finanziario, ciò che certamente non corrisponde alla volontà del legislatore ("Zahlstelle", "parent payeur"; sentenze 5A_560/2011 cit. eod. loc.; 5A_563/2008 cit. eod. loc.).  
 
Questa giurisprudenza impone un riserbo particolare quando deve essere giudicato il comportamento - oggettivamente riprovevole - di un figlio nei confronti di uno od entrambi i genitori divorziati: va allora tenuto conto delle emozioni che il divorzio dei genitori suscita nel figlio, e delle tensioni che ne scaturiscono, senza che gliene si possa muovere rimprovero. La ragione di questo riserbo viene tuttavia meno man mano che il figlio cresce, potendosi esigere da lui che con l'età prenda distanza dagli avvenimenti passati; se egli persiste nel proprio atteggiamento di rifiuto anche dopo il raggiungimento della maggiore età, allora tale atteggiamento gli può venire imputato a colpa (DTF 129 III 375 consid. 3.4; sentenze 5A_503/2012 cit. consid. 3.3.1; 5A_560/2011 cit. eod. loc.). 
 
3.3. L'applicazione del concetto di ragionevole esigibilità dell'art. 277 cpv. 2 CC è una questione di diritto, mentre l'accertamento delle circostanze che il tribunale pone alla base della propria valutazione e che sono la causa - anche psicologica, dunque interiore - dell'assenza di relazioni fra genitore e figlio, è questione fattuale (sentenza 5A_503/2012 cit. consid. 3.3.3 con rinvio).  
 
3.4. Nell'esame dell'esigibilità del mantenimento del figlio maggiorenne, il giudice dispone di un ampio margine d'apprezzamento, in applicazione dell'art. 4 CC (DTF 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; sentenze 5A_503/2012 cit. consid. 3.3.4; 5A_560/2011 cit. consid. 4.1.2). Il Tribunale federale si impone un certo riserbo nel riesame di tali decisioni ed interviene unicamente in caso di eccesso o abuso del margine di apprezzamento, segnatamente nel caso in cui la decisione impugnata si basi su un apprezzamento insostenibile delle circostanze, si riveli inconciliabile con le regole del diritto e dell'equità, od ometta di tener conto di tutti gli elementi pertinenti rispettivamente ne consideri di quelli senza pertinenza; infine il Tribunale federale interviene se la decisione impugnata si riveli manifestamente iniqua o ingiusta (DTF 132 III 97 consid. 1; 132 III 49 consid. 5.2).  
 
4.  
 
4.1. Sul principio di un obbligo di mantenimento a carico della ricorrente, il Tribunale di appello ha rammentato che dopo la separazione dei genitori nel 2005, gli opponenti non l'hanno più incontrata. Essi non hanno mai accettato il cambiamento di sesso del padre, e non si sono resi disponibili per un diritto di visita. Il tentativo di avviare un percorso di riavvicinamento è fallito anche a causa della reticenza degli opponenti alla proposta di un appoggio terapeutico nella loro complessa situazione familiare, che peraltro anche la madre non ha favorito. Il Tribunale di appello ha considerato che in ogni caso la causa di divorzio era risultata lacerante per i figli, che nello stesso periodo si erano trovati confrontati con la decisione della ricorrente di cambiare sesso, ciò che aveva acuito il loro disagio. Tant'è che avevano dichiarato che mai avrebbero accettato di vedere il padre un giorno "come donna". Le vicissitudini personali della ricorrente sono poi state ampiamente mediatizzate, e lei è divenuta un personaggio pubblico - fatto che ha creato un certo imbarazzo ai figli, a quel momento adolescenti.  
 
Posteriormente al raggiungimento della maggiore età degli opponenti, la ricorrente ha cercato un incontro almeno con la figlia, che però ha declinato, spiegando che "dopo tutto quello che è stato, è difficile rivederlo". Anche il figlio ha rifiutato un incontro, temendolo "scioccante". In sostanza, nessuno dei due, interrogati formalmente dal Pretore, si è detto pronto a "ricostruire rapporti relazionali e affettivi con il padre". 
 
Un tentativo di mediazione ha avuto luogo nel 2011, su impulso del Pretore. Le parti si sono incontrate in data 3 dicembre 2011 alla presenza della mediatrice. In quell'occasione è riemerso il desiderio della ricorrente di riprendere una relazione regolare con i figli, ma anche la perplessità di quest'ultimi. Essi hanno chiesto tempo per elaborare l'accaduto ed hanno accettato l'idea di contatti via e-mail, ma non si sono attivati ulteriormente. La ricorrente ha rilanciato il tentativo di riavvicinamento nell'aprile 2012; gli opponenti hanno segnalato una loro disponibilità per il successivo mese di giugno, ma non vi hanno poi dato seguito. 
 
Sulla scorta degli accertamenti appena riassunti, il Tribunale di appello è giunto alla conclusione che gli opponenti non denotano una chiusura totale e assoluta nei confronti della ricorrente. Non hanno invero dato prova di grande indulgenza né si sono sforzati per capire il travaglio che ha portato la ricorrente a diventare donna. Nemmeno hanno dimostrato volontà di intraprendere il percorso terapeutico consigliato dal perito, ed anche la mediazione tentata in tempi più recenti non ha portato frutti. D'altro canto, nemmeno la ricorrente ha fatto prova di particolare comprensione nei confronti del disagio provocato in ragazzi ancora adolescenti al momento delle sue scelte, disagio ulteriormente acuito dalla vasta eco mediatica che le ha accompagnate. Il tentativo di riavvicinamento della ricorrente si è scontrato con una oggettiva fatica degli opponenti a vederla nella sua nuova identità. Il Tribunale di appello ne ha concluso che la mancanza di contatti non può essere loro ascritta quale colpa esclusiva e non preclude loro dunque il diritto a un contributo di mantenimento. Si tratta piuttosto, concludono i Giudici cantonali, di una situazione dolorosa per entrambe le parti, cui concorrono fattori oggettivi di incomunicabilità. 
 
4.2. Quantunque la ricorrente lamenti, qua e là, un'arbitraria valutazione delle prove, ella critica essenzialmente la sussunzione operata dalla Corte cantonale: a suo dire, il rifiuto di contatto che i figli - con il pieno appoggio della madre - le oppongono assurge a loro colpa ai sensi della giurisprudenza e deve avere quale conseguenza l'esclusione di un qualsivoglia obbligo contributivo a suo carico. A più riprese ella si dice convinta che il rifiuto dei figli di frequentarla è il risultato di una loro ferma volontà; solo a parole si dicono disposti a incontrarla, ma tali loro parole hanno unicamente finalità strategiche nel quadro della presente procedura. La ricorrente rammenta ripetutamente la propria sofferenza per la tormentata e difficile scelta di cambiare sesso, e vede la propria condanna a versare alimenti a figli che non vogliono aver più nulla a che fare con lei, e che sono in realtà del tutto indifferenti alla sua sofferenza per la loro lontananza, come ulteriore pena per averli fatti soffrire. Peraltro, versar loro i contributi richiesti non solo trasforma gli stessi in una sorta di risarcimento per torto morale, ma è pure atto diseducativo e deresponsabilizzante. Infine la ricorrente ammette invero di aver contribuito all'avvenuta mediatizzazione della propria vicenda, ma ricorda che in quanto medico era già persona nota nella regione, e che i propri pazienti hanno continuato a seguirla senza curarsi del suo percorso fisico.  
 
5.  
Va preliminarmente precisato, in fatto, che il Tribunale di appello non ha accertato finalità strategiche nel fatto che gli opponenti si siano detti disponibili ad un incontro nel mese di giugno 2012, per poi non dar seguito all'impegno. La corrispondente accusa della ricorrente riflette unicamente la sua opinione personale e si fonda esclusivamente su supposizioni: se tale accusa vuole essere una censura rivolta contro l'accertamento dei fatti da parte del Tribunale di appello, essa è meramente appellatoria e come tale inammissibile. 
 
Lo stesso vale per l'affermazione ricorsuale secondo la quale la madre degli opponenti li avrebbe sostenuti nel loro rifiuto di ogni contatto con la ricorrente: anche a questo proposito il Tribunale di appello non ha accertato alcunché (a parte constatare che la madre non ha favorito la proposta di un appoggio terapeutico per i figli). Se, anche qui, tale insinuazione si vuole censura contro l'accertamento dei fatti da parte della Corte cantonale, allora essa si appalesa appellatoria e di conseguenza inammissibile. Del resto, anche qualora si volesse ammettere che la madre degli opponenti possa aver esercitato un qualsiasi influsso, gli opponenti hanno ormai un'età che impone di relativizzare, se non del tutto trascurare, eventuali influssi esterni che invece potevano giocare un ruolo fintanto che essi erano minorenni. 
Sottolinea la ricorrente che il rifiuto dei figli di frequentarla è il risultato di una loro ferma e mai mutata volontà. Contraddice in tal modo l'apprezzamento del Tribunale di appello, che - richiamato il tentativo di riavvicinamento verificatosi nel 2011/2012 - ha invece negato una chiusura totale e assoluta. La valutazione dei Giudici cantonali lascia invero piuttosto perplessi: certo il contatto avuto dalle parti a dicembre 2011 poteva suscitare qualche speranza di riavvicinamento, rafforzata dalla dichiarazione di disponibilità a un nuovo incontro espressa dagli opponenti nella primavera 2012. Tuttavia, è difficile interpretare il mancato seguito se non come l'espressione di un rifiuto di contatto, che appare addirittura ancor più radicato che in passato proprio perché oggetto, a fine 2011/inizio 2012, di una riflessione che appare essere stata approfondita. Il punto non è tuttavia decisivo. Il mero rifiuto di contatto non basta per far cadere l'obbligo contributivo della ricorrente: è necessario che tale comportamento dei figli possa essere ascritto a loro colpa esclusiva. 
 
6.  
 
6.1. Nel caso di specie l'assenza di relazioni personali tra le parti ha origine nella separazione dei genitori e nella contemporanea decisione della ricorrente di cambiare sesso. A tal proposito giova abbondanzialmente rilevare che studi specialistici ammettono che l'interruzione dei rapporti fra un genitore che cambia sesso ed i figli non è un fenomeno raro: tali studi attestano che quando il nucleo famigliare si scioglie contestualmente al cambiamento di sesso di uno dei genitori, un certo numero di genitori perde ogni contatto con i figli e non lo recupera nemmeno più tardi - uno studio parla del 5 % durante la transizione e del 10 % sei anni dopo; un altro del 30 % (v. Stotzer/Herman/Hasenbush, Transgender Parenting: A Review of Existing Research, ottobre 2014, pag. 9 <http://williamsinstitute.law.ucla.edu/research/parenting/transgender-parenting-oct-2014/> [consultato il 26 novembre 2014]).  
Dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale emerge che in concreto i predetti eventi familiari hanno causato grande sofferenza agli opponenti, all'epoca adolescenti, portandoli ad interrompere ogni tipo di contatto con la ricorrente. Ora, se da un canto va rilevato che nemmeno con il passare del tempo, e segnatamente dopo il raggiungimento della maggiore età, essi hanno saputo iniziare un percorso di riavvicinamento e di accettazione della nuova identità della ricorrente, d'altro canto non si può non constatare come la - benché legittima - scelta di quest'ultima di prestarsi ad una mediatizzazione delle sue vicende personali abbia aggravato il disagio dei figli e contribuito al loro allontanamento. 
In tali condizioni, l'autorità inferiore non è incorsa in un eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento per aver considerato che l'assenza di relazioni personali tra le parti non può essere ascritta a colpa esclusiva dei figli e non giustifica il rifiuto del contributo di mantenimento ex art. 277 cpv. 2 CC
 
6.2. Le obiezioni della ricorrente non riescono a sovvertire le conclusioni dei Giudici cantonali.  
 
6.2.1. Che numerosi adulti, già prima del cambiamento di sesso suoi pazienti, non si siano fatti disorientare dall'avvenimento e l'abbiano frequentata anche dopo, non le può essere di alcun pregio: certo queste persone avevano con lei implicazioni affettive meno importanti che i suoi figli, ciò che favorisce senz'altro un approccio più razionale all'avvenimento. E comunque, visto che decisivo non è un apprezzamento oggettivo della reazione del figlio, bensì quello fondato sul suo peculiare modo di sentire l'avvenimento, appare irrilevante constatare che altri abbiano reagito meglio, dimostrando in tal modo che è oggettivamente possibile accettare razionalmente il suo cambiamento di sesso.  
 
6.2.2. A più riprese la ricorrente tematizza la propria sofferenza, in duplice contesto: sofferenza per la tormentata e difficile scelta di cambiare sesso, e sofferenza per l'allontanamento dai figli. Dal ricorso traspare che la ricorrente legge la sentenza impugnata come una colpevolizzazione della propria decisione di cambiare sesso: se il Tribunale di appello ha ritenuto i figli non colpevolmente responsabili di negarle ingiustificatamente ogni contatto, allora quell'autorità ritiene invero lei responsabile per l'accaduto e per la distanza che si è venuta a creare nel rapporto con i figli. Questa lettura della sentenza impugnata è ingiustificata. I Giudici cantonali hanno fatto esplicito riferimento al "travagliato iter di transizione che ha portato il padre (...) a diventare donna"; ed hanno pure definito quella della ricorrente "una scelta sicuramente legittima". Hanno in tal modo dimostrato di cogliere la sofferenza con la quale la ricorrente ha vissuto il cambiamento di sesso. Né vi è traccia di una benché minima colpevolizzazione della ricorrente. Al contrario: è chiaramente discorso di una scelta oggettivamente "difficile da assimilare per ragazzi ancora adolescenti" e di "una situazione dolorosa per entrambe le parti".  
 
6.2.3. Da ultimo, per completezza, va contraddetto l'argomento della ricorrente secondo il quale la sua condanna a versare i contributi richiesti non solo trasforma gli stessi in una sorta di risarcimento per torto morale, ma è pure atto diseducativo e deresponsabilizzante. In nessun punto la decisione impugnata fa sorgere il sospetto che i Giudici cantonali abbiano considerato i contributi in questione quale forma di torto morale per i figli. Che, poi, il loro versamento possa essere atto diseducativo e deresponsabilizzante, è mera opinione personale della ricorrente: qui importa unicamente constatare che, date le condizioni, è obbligo determinato dalla legge.  
 
7.   
Il Tribunale di appello non ha pertanto violato il diritto federale quando ha negato che sussistano i presupposti per un'esclusione dell'obbligo contributivo della ricorrente. La sentenza impugnata non appare il risultato di un apprezzamento insostenibile delle circostanze; né essere inconciliabile con le regole del diritto e dell'equità; né, infine, manifestamente iniqua o ingiusta. 
 
Il ricorso va pertanto respinto nella misura in cui è ammissibile, co n conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili agli opponenti, che non sono stati invitati ad esprimersi avanti al Tribunale federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 dicembre 2014 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini