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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.459/2003 /bom 
 
Sentenza del 13 gennaio 2004 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Meyer, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
ricorrenti, 
patrocinate dall'avv. Mauro Belgeri, 
 
contro 
 
D.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni, 
Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, 6600 Locarno. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (domande peritali), 
ricorso di diritto pubblico del 15 dicembre 2003 contro l'ordinanza emanata il 14 novembre 2003 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
A.________, C.________ e B.________ hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna D.________. Nell'ambito di tale causa il Pretore ha - con ordinanza 14 novembre 2003 - respinto l'istanza delle attrici tendente alla modifica di una precedente ordinanza sulle domande peritali da loro formulate. 
2. 
Con ricorso di diritto pubblico del 15 dicembre 2003 A.________, C.________ e B.________ chiedono al Tribunale federale di annullare l'ordinanza del 14 novembre 2003 e di ritornare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio con cui vengono ammessi nella versione originale i quesiti peritali da loro proposti. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
3. 
Un ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito, che non riguardano la competenza o domande di ricusa, unicamente se esse possono cagionare un danno irreparabile (art. 87 cpv. 1 e 2 OG). Il danno dev'essere di natura giuridica: deve cioè riguardare un pregiudizio che nemmeno una decisione finale favorevole alle ricorrenti eliminerebbe completamente. Un semplice inconveniente fattuale, quale il prolungamento della procedura o un aumento dei suoi costi, non costituisce un danno irreparabile di natura giuridica ai sensi della costante prassi (DTF 127 I 93 consid. 1c pag. 94 con rinvii). 
 
Per costante giurisprudenza, le decisioni in materia di prove - manifestamente incidentali poiché non pongono fine al processo (DTF 128 I 215 consid. 2) - non sono, in linea di principio, idonee a cagionare agli interessati un pregiudizio di natura irreparabile come quello sopra descritto (DTF 99 Ia 437 consid. 1). In concreto non entrano poi nemmeno in linea di conto le eccezioni, che permettono di riconoscere il sussistere di un danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG nell'ambito di decisioni interlocutorie sulle prove. Fra tali eccezioni si annoverano segnatamente il rinvio dell'audizione di un teste decisivo gravemente malato o molto vecchio (sentenza 15 marzo 2001 della II Corte civile nella causa 5P.472/2000, consid. 1b) o la tutela di un segreto (sentenza 10 ottobre 2003 della II Corte di diritto pubblico nella causa 2P.244/2003, consid. 1.3). Il presente ricorso di diritto pubblico contro l'impugnata ordinanza sulle prove si rivela pertanto inammissibile. Le ricorrenti potranno, se necessario e dopo aver esaurito il corso delle istanze cantonali, riproporre le loro critiche con un eventuale ricorso di diritto pubblico contro la decisione finale (cfr. DTF 96 I 462 consid 3b). 
4. 
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a produrre una risposta. 
 
Per questi motivi il Tribunale federale, visto l'art. 36a OG, pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 750.-- è posta a carico delle ricorrenti. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna. 
Losanna, 13 gennaio 2004 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: