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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1500/2021  
 
 
Sentenza del 13 gennaio 2023  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Giudice presidente, 
Muschietti, van de Graaf, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Luigi Mattei, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. Comune di X.________, 
rappresentato dal Municipio e 
patrocinato dall'avv. Maria Galliani, 
3. Sezione dell a protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del C antone Ticino, 
via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Addossamento delle spese procedurali, indennizzo e riparazione del torto morale (decreto di abbandono), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'11 novembre 2021 dalla Corte dei reclami penali 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(incarto n. 60.2021.30). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. La B.________ SA è proprietaria a Y.________ di quattro fondi confinanti su cui sorgono un centro commerciale (C.________) e una stazione di rifornimento. L'impianto è situato nelle vicinanze di un pozzo di captazione dell'acqua potabile distribuita nel territorio del Comune di X.________ (Z.________), attivo dal 1960. La stazione di rifornimento, in funzione dal 1972, è ubicata in una zona di protezione delle acque sotterranee S3. Con contratto di locazione del 21 febbraio 2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2001, la B.________ SA ha concesso in locazione alla D.________ la stazione di rifornimento. Membri del consiglio di amministrazione della D.________ erano segnatamente E.________ ed A.________, quest'ultimo fino al 2006. Nell'ambito di accertamenti sullo stato del suolo eseguiti nel gennaio del 2001 a seguito del cambiamento di gestione della stazione di servizio, è stata riscontrata nel terreno la presenza di olio da riscaldamento, riconducibile alla rottura avvenuta tra il 1991 e il 1993 di un tubo che collegava una cisterna esterna all'impianto di riscaldamento del centro commerciale. La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino ha acconsentito all'elaborazione da parte di un'impresa incaricata da B.________ SA di un piano di risanamento della zona inquinata ed al monitoraggio della falda freatica. Il comparto è quindi stato inserito nei siti inquinati da risanare.  
 
A.b. Nei primi mesi del 2001, senza chiedere il rilascio di un'autorizzazione cantonale, la D.________ ha fatto modificare gli allacciamenti in condotta tra il serbatoio del carburante e le colonne della stazione di servizio, allo scopo di erogare, oltre a benzina senza piombo, anche diesel. Una prova di tenuta della pressione della condotta eseguita nell'aprile del 2001 non ha evidenziato perdite di carburanti o anomalie. In seguito, nel 2004, è stata sostituita una vecchia condotta a parete singola con una nuova a doppio mantello dotata di un sistema di allarme.  
 
B.  
Nel corso del 2008 è stata rilevata dagli apparecchi di monitoraggio la presenza di benzina nel terreno e, nel mese di luglio, il Comune di X.________ ha accertato la presenza di idrocarburi nell'acqua potabile. Il 21 luglio 2008, l'autorità comunale ha quindi emanato un avviso di non potabilità dell'acqua erogata dalla rete idrica comunale. Il giorno successivo, ha sporto una denuncia penale nei confronti di ignoti per i reati di inquinamento di acque potabili e di infrazione alla legge federale sulla protezione delle acque, del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20). Nell'ambito del procedimento penale, in cui il Comune di X.________ si è costituito accusatore privato, il Procuratore pubblico (PP) ha aperto nel marzo del 2012 l'istruzione nei confronti di A.________ e di E.________. 
 
C.  
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione dell'11 gennaio 2017 il PP ha decretato l'abbandono del procedimento penale aperto nei confronti di entrambi gli imputati per intervenuta prescrizione dell'azione penale con riferimento sia all'ipotesi di inquinamento di acque potabili commesso con negligenza sia a quella di infrazione alla LPAc. Il magistrato inquirente ha posto le spese procedurali a carico degli imputati in ragione di ½ ciascuno ed ha negato loro un indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP
 
D.  
Adita su reclamo da A.________ e da E.________, con due distinte sentenze del 22 dicembre 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha accolto i gravami e annullato i punti del dispositivo del decreto di abbandono concernenti l'accollamento delle spese procedurali e il diniego dell'indennizzo. Ha rinviato gli atti al PP per una nuova decisione. La Corte cantonale ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentito sia in relazione alla decisione di addossare le spese procedurali agli imputati, sia per quanto concerne la motivazione della stessa e del diniego dell'indennità. 
 
E.  
Dopo avere sentito le parti, con decisione del 27 gennaio 2021 il PP ha nuovamente decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di entrambi gli imputati, ponendo le spese procedurali, di complessivi fr. 142'018.45, a loro carico in ragione di ½ ciascuno. Il magistrato inquirente ha contestualmente negato loro un indennizzo giusta l'art. 429 CPP e li ha condannati a versare al Comune di X.________ un importo di fr. 51'319.65 ciascuno a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 433 CPP. Il PP non ha per contro riconosciuto un'indennità allo Stato del Cantone Ticino. 
 
F.  
Con due separate sentenze dell'11 novembre 2021, la CRP ha respinto due nuovi reclami presentati da A.________ e da E.________ contro i dispositivi del decreto di abbandono relativi alla messa a loro carico delle spese procedurali e dell'indennizzo all'accusatore privato nonché al mancato riconoscimento di un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP
 
G.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 16 dicembre 2021 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. In via subordinata, postula la riforma del decreto di abbandono nel senso che le spese procedurali siano poste a carico dello Stato, che gli sia riconosciuta un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP di fr. 110'846.70 oltre interessi e che sia negato un indennizzo al Comune di X.________. Il ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, la violazione di diritti costituzionali e di norme del CPP. 
 
H.  
Invitati ad esprimersi sul ricorso, la Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il PP chiede di respingere il ricorso. La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo comunica che il Dipartimento del territorio sta conducendo la procedura amministrativa volta al risanamento del sito inquinato: non formula tuttavia osservazioni sul gravame, rimettendosi al giudizio del Tribunale federale. Il Comune di X.________ chiede di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità. 
 
I.  
Con decreto del 30 dicembre 2021 del Giudice presidente è stata respinta la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
L'accollamento delle spese procedurali (art. 426 cpv. 2 CPP) e le pretese d'indennità previste dall'art. 429 segg. CPP fanno parte del giudizio penale e rientrano quindi nelle decisioni pronunciate in materia penale giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF (cfr. DTF 139 IV 206 consid. 1). Rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF), emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e di principio ammissibile. La legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF è data. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente critica in modo generale la decisione impugnata, senza confrontarsi specificatamente con i considerandi della stessa, spiegando con una motivazione puntuale per quali ragioni violerebbero il divieto dell'arbitrio o determinate disposizioni legali, il gravame non adempie gli esposti requisiti di motivazione e non può quindi essere vagliato nel merito. In particolare, il ricorso è inammissibile laddove il ricorrente, lamentando accertamenti di fatto arbitrari o incompleti e facendo riferimento a rapporti specialistici (ricorso, da pag. 11 a pag. 21), espone le sue considerazioni sulle possibili cause dell'inquinamento. Egli richiama al riguardo determinati atti dell'istruzione penale, fornendo una sua versione ed interpretazione dei fatti. Disattende che le autorità penali non hanno per finire determinato la causa specifica dell'inquinamento, giacché il procedimento penale è terminato con un decreto di abbandono a seguito dell'intervenuta prescrizione dell'azione penale. Né il PP né la CRP hanno ritenuto il ricorrente penalmente colpevole dell'inquinamento. L'oggetto del litigio in questa sede è circoscritto alla questione dell'accollamento delle spese procedurali e del rifiuto di un indennizzo, in particolare al quesito di sapere se la CRP ha ritenuto a ragione o meno che il ricorrente avesse provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale (cfr. art. 426 cpv. 2 e 430 cpv. 1 lett. a CPP). Nella misura in cui esulano in gran parte dall'oggetto del litigio, le censure ricorsuali sono inammissibili.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 56 lett. b e f CPP e degli art. 30 Cost. e 6 n. 1 CEDU, lamentando la mancata ricusa del Giudice Nicola Respini, attuale Presidente della CRP. Rimprovera alla Corte cantonale di non averlo informato della nuova composizione della Corte giudicante dopo che il precedente Presidente della CRP (Giudice Mauro Mini), che aveva diretto lo scambio degli scritti, aveva lasciato la magistratura alla fine del mese di agosto del 2021. Il ricorrente rileva come, in precedenza, il Giudice Respini rivestisse la carica di Procuratore generale sostituto, sicché non potrebbe essere escluso che, in tale funzione, il magistrato sia stato coinvolto nel procedimento penale in esame, trattandosi di un caso che ha avuto conseguenze finanziarie importanti. Secondo il ricorrente, in tali circostanze, potevano sorgere dubbi sull'imparzialità e l'indipendenza del nuovo Presidente della CRP, che avrebbero potuto essere verificati mediante la comunicazione preventiva della composizione del collegio giudicante.  
 
3.2. L'art. 56 CPP enumera, alle lettere a-e, specifici motivi di ricusazione per chi opera in seno a un'autorità penale, in particolare se ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone (cfr. lett. b). La nozione di "medesima causa" deve essere intesa in modo formale e presuppone un'identità delle parti, della procedura e delle questioni litigiose (DTF 143 IV 69 consid. 3.1).  
L'art. 56 lett. f CPP impone per contro la ricusazione a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). Essa corrisponde alla garanzia di un tribunale indipendente e imparziale sancita dagli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (DTF 143 IV 69 consid. 3.2). Vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. La semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi non è sufficiente per fondare un dubbio legittimo di parzialità, il quale deve apparire oggettivamente giustificato (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1 e rinvii; 133 II 384 consid. 4.1). La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda (cfr. art. 58 cpv. 1 CPP). Ciò non implica tuttavia che la composizione dell'autorità giudicante deve essere previamente comunicata in modo espresso alle parti, essendo sufficiente che i membri della stessa siano indicati in una fonte pubblicamente accessibile, come per esempio l'annuario ufficiale cantonale o la pagina internet dell'autorità adita. In tal caso, si presume che l'interessato, a maggior ragione se assistito da un avvocato, conosca per lo meno la composizione ordinaria della Corte (DTF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1). 
 
3.3. Il ricorrente, patrocinato da un avvocato, non sostiene ch'egli non potesse conoscere, segnatamente consultando la pagina internet delle autorità giudiziarie del Cantone Ticino, la composizione ordinaria della CRP, nel frattempo regolarmente presieduta dal Giudice Respini. Egli si limita a richiamare la DTF 142 I 93, adducendo che la nuova composizione del collegio giudicante avrebbe dovuto essergli comunicata espressamente. Tale giudizio concerne tuttavia il caso in cui il collegio giudicante inizialmente costituito è successivamente modificato: in una simile evenienza è compito del tribunale indicare alle parti la prevista sostituzione in seno alla Corte e i relativi motivi (DTF 142 I 93 consid. 8). In concreto, non risulta per contro, né il ricorrente lo sostiene seriamente, che il collegio giudicante fosse già stato costituito sotto la precedente presidenza. Quanto al prospettato motivo di ricusa, non risulta che l'attuale Presidente della CRP abbia partecipato allo stesso procedimento penale in veste di Procuratore pubblico. Il fatto ch'egli svolgesse pure la funzione di Procuratore generale sostituto non è sotto questo profilo determinante e non fonda di per sé un motivo di ricusazione. Ciò in particolare ove si consideri che ogni Procuratore pubblico agisce autonomamente nell'ambito dei procedimenti di sua competenza (cfr. art. 67 cpv. 6 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio 2006 [LOG; RL 177.100]). I compiti del Procuratore generale sostituto concernono essenzialmente la direzione e l'organizzazione della sua sezione specializzata per materia (cfr. art. 67 cpv. 5 LOG). Non implicano un intervento nell'inchiesta svolta concretamente da un altro PP. Per il resto, il ricorrente non sostanzia circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità, tale da poter giustificare la ricusazione del Presidente della Corte cantonale. La censura è quindi infondata.  
 
4.  
 
4.1. Invocando l'art. 29 cpv. 2 Cost. il ricorrente lamenta una motivazione insufficiente della sentenza impugnata. Rimprovera alla Corte cantonale di non essersi pronunciata sui documenti prodotti con il reclamo, che permetterebbero di accertare l'incertezza dell'origine dell'inquinamento e di escludere una sua responsabilità. Sostiene inoltre che i giudici cantonali non avrebbero nemmeno preso posizione sulla contestazione relativa alla possibilità per il Ministero pubblico di porre a suo carico le spese peritali, che si sarebbero rivelate ingiustificate.  
 
4.2. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 139 IV 179 consid. 2.2; sentenza 6B_62/2021 del 3 maggio 2022 consid. 2.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii). Dal profilo formale, la garanzia del diritto di essere sentito è rispettata anche se la motivazione risulta da rinvii (cfr. sentenza 1C_416/2021 del 30 giugno 2022 consid. 4.2).  
 
4.3. La Corte cantonale non ha ritenuto inammissibili i documenti prodotti dal ricorrente con il reclamo. Il fatto che non li abbia posti a fondamento della sua decisione non comporta di per sé una motivazione insufficiente del giudizio impugnato, ma concerne tutt'al più un eventuale apprezzamento anticipato della loro irrilevanza. Come visto, le precedenti istanze hanno riconosciuto che le cause dell'inquinamento non sono state chiaramente determinate. L'abbandono del procedimento penale è fondato sull'intervenuta prescrizione dell'azione penale e l'oggetto del litigio concerne esclusivamente le questioni delle spese procedurali e degli indennizzi. Sotto questi aspetti, la decisione della Corte cantonale è sufficientemente motivata, siccome si esprime sui punti rilevanti per il giudizio, esponendo le ragioni per cui si giustificava di porre le spese procedurali parzialmente a suo carico e di negargli un'indennità. Quanto all'ammontare delle spese accollate al ricorrente, la Corte cantonale ha ritenuto ch'esse erano state correttamente conteggiate dal PP, rinviando quindi alla motivazione del decreto di abbandono. La portata della sentenza impugnata è del resto stata compresa dal ricorrente, che l'ha contestata in questa sede con cognizione di causa. La censura deve pertanto essere respinta nella misura della sua ammissibilità.  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente lamenta il fatto che le autorità penali, segnatamente il PP, non gli avrebbero prospettato l'applicazione delle disposizioni della LPAc, dell'Ordinanza del 1° luglio 1998 contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq; RU 1998 2019) e dell'Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (OSiti; RS 814.680), alla base della decisione della Corte cantonale di negargli l'indennizzo. Adduce che alla fine dell'interrogatorio del 28 marzo 2012, il magistrato inquirente lo avrebbe informato solo del fatto che nei suoi confronti era aperta l'istruzione per violazione dell'art. 70 cpv. 1 lett. b LPAc, senza fare riferimento alla Oliq.  
 
5.2. Dopo l'emanazione della sentenza del 22 dicembre 2017 della CRP, il 5 novembre 2018 il PP ha nuovamente comunicato al ricorrente la chiusura dell'istruzione penale, preannunciandogli di nuovo l'abbandono del procedimento penale e prospettandogli l'addossamento delle spese procedurali per avere provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento. Richiamando gli art. 426 e 429 segg. CPP, gli ha assegnato un termine per pronunciarsi al riguardo e per presentare eventuali pretese d'indennità. Risulta quindi che il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi sulla questione di un suo eventuale agire illecito con riferimento all'avvio del procedimento penale, il quale non poteva che essere riconducibile ad un'eventuale violazione delle prescrizioni del diritto amministrativo in materia di protezione delle acque. L'interrogatorio del ricorrente del 28 marzo 2012 verteva infatti sull'inquinamento da carburante riscontrato presso la stazione di servizio e, contrariamente alla sua asserzione, in tale contesto gli sono state prospettate determinate prescrizioni della Oliq applicabili all'impianto. Premesso che dal diritto di essere sentito non deriva di massima la facoltà per le parti di esprimersi preventivamente sull'argomentazione giuridica prospettata dall'autorità (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 132 II 485 consid. 3.2 e 3.4), questa garanzia non è stata in concreto disattesa dalle autorità penali cantonali. Il ricorrente ha infatti potuto esprimersi prima dell'emanazione del decreto di abbandono del 27 gennaio 2021 sulle questioni dell'accollamento delle spese procedurali (art. 426 cpv. 2 CPP) e conseguentemente sul possibile diniego di un indennizzo (art. 430 cpv. 1 lett. a CPP). Nella misura in cui non gli è stato addebitato di essere colpevole di un'infrazione penale, i diritti di difesa del ricorrente dall'accusa penale non sono qui in discussione.  
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente critica l'accertamento della Corte cantonale secondo cui né lui né E.________ hanno chiesto, per conto di D.________, un'autorizzazione all'autorità cantonale per la modifica degli allacciamenti in condotta eseguita nel periodo tra il mese di febbraio e quello di aprile del 2001. Egli sostiene che, in base al contratto di locazione concluso con la B.________ SA, la stazione di servizio sarebbe stata in perfetto stato e a norma. Adduce inoltre che la Sezione cantonale della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo non avrebbe mai rimproverato ad D.________ di non avere presentato una domanda di costruzione per le modifiche eseguite sull'impianto. Egli ribadisce inoltre l'esistenza di incertezze sulle cause dell'inquinamento riscontrato nel 2008.  
 
6.2. Con le esposte argomentazioni il ricorrente non sostanzia d'arbitrio, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, l'accertamento secondo cui le modifiche degli allacciamenti delle condotte per il carburante eseguite tra il febbraio e l'aprile del 2001 non erano al beneficio di un'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità cantonale. Egli si limita ad addurre che le condotte sarebbero state stagne e regolarmente funzionanti. Espone inoltre una serie di sue valutazioni sulle cause dell'inquinamento. Ciò non rende tuttavia manifestamente insostenibile il suddetto accertamento. La mancata presentazione di una domanda di un'autorizzazione non è peraltro seriamente contestata dal ricorrente. Questi disattende altresì che gli interventi eseguiti senza autorizzazione sono stati svolti quando la stazione di rifornimento era gestita da D.________. Quanto alle cause dell'inquinamento, esse non sono state definitivamente chiarite nell'ambito del procedimento penale, abbandonato a seguito della prescrizione dell'azione penale. Come già detto, la circostanza non è però decisiva per il giudizio sulle spese procedurali oggetto del presente litigio.  
 
6.3. Il ricorrente rimprovera alla CRP di non avere considerato che l'inquinamento riscontrato nel 2008 non era stato causato da diesel, bensì da benzina. Sostiene che la modifica del 2001 concernerebbe una condotta destinata all'erogazione di carburante diesel, sicché l'inquinamento non potrebbe essere riconducibile all'intervento eseguito su tale condotta. Con questa censura, il ricorrente si limita a sollevare nuovamente ipotesi sulla causa dell'inquinamento, ma non sostanzia d'arbitrio specifici accertamenti contenuti nella sentenza impugnata. La Corte cantonale ha riconosciuto che l'inquinamento rilevato nel 2008 concerneva essenzialmente benzina. Il ricorrente disattende che l'impianto di rifornimento in questione erogava appunto anche benzina, non soltanto diesel. Omette altresì di considerare che prima della modifica della condotta era erogata esclusivamente benzina.  
 
7.  
 
7.1. Secondo il ricorrente, la mancata richiesta di rilascio dell'autorizzazione per la modifica degli allacciamenti costituirebbe una semplice irregolarità amministrativa di natura formale, insufficiente per ammettere un nesso di causalità con l'inquinamento riscontrato. Egli sostiene inoltre che l'accollamento delle spese procedurali sulla base di una violazione della LPAc e della Oliq violerebbe il principio della presunzione di innocenza, siccome tali disposizioni non hanno per finire trovato applicazione nel procedimento penale a seguito dell'intervenuta prescrizione dell'azione penale.  
 
7.2. Giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP, in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. Si tratta della disposizione corrispondente, in materia di spese procedurali, all'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, che consente di rifiutare o di ridurre l'indennità all'imputato. Tra la regolamentazione degli oneri processuali e quella dell'indennizzo esiste quindi una certa corrispondenza. Se i primi sono posti a carico dell'imputato, di regola non si assegnano indennizzi. Un'indennità entra per contro in considerazione, di massima in una proporzione analoga, nella misura in cui le spese procedurali sono assunte interamente o in parte dallo Stato (DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2 pag. 272; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).  
L'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. Secondo la giurisprudenza relativa agli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU in materia di accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato prosciolto, il principio della presunzione di innocenza, sancito anche dall'art. 10 cpv. 1 CPP, è considerato violato quando, nell'ambito del giudizio sull'indennità, gli venga direttamente o indirettamente rimproverato di essere colpevole di un'infrazione penale (DTF 144 IV 202 consid. 2.2; 116 Ia 162 consid. 2e). Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato dal punto di vista giuridico abbia provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento riprovevole e colpevole sotto il profilo del diritto civile, chiaramente lesivo di una regola giuridica. Tale comportamento deve inoltre essere in relazione di causalità con le spese procedurali provocate (DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità, deve prendere in considerazione ogni norma giuridica appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (DTF 144 IV 202 consid. 2.2; 116 Ia 162 consid. 2c). 
 
7.3. Il Tribunale federale esamina liberamente se la decisione sulle spese procedurali contiene un rimprovero diretto o indiretto di una colpevolezza penale nei confronti dell'imputato, rispettivamente se questi, violando una norma di comportamento, ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale. I relativi accertamenti di fatto sono vagliati dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (sentenze 6B_1119/2021 del 6 ottobre 2022 consid. 2.3.3; 6B_3/2021 del 24 giugno 2022 consid. 4.3.2).  
 
7.4. La Corte cantonale ha rilevato che secondo l'art. 22 cpv. 2 LPAc nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006 (vLPAc), per la costruzione, la modificazione o l'ampliamento di impianti contenenti liquidi inquinanti, era necessaria un'autorizzazione dell'autorità cantonale. Ha altresì osservato che la stazione di rifornimento in questione soggiaceva alla Oliq, in vigore dal 1° gennaio 1999 (art. 29 Oliq) al 31 dicembre 2006 (RU 2006 4291), costituendo un impianto che conteneva liquidi nocivi, segnatamente in quanto piazzola di travaso ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. b e 2 cpv. 6 lett. b Oliq. L'art. 10 cpv. 1 Oliq esplicitava l'obbligo di autorizzazione previsto dall'art. 22 cpv. 2 vLPAc. La CRP ha inoltre richiamato in particolare l'art. 4 cpv. 1 Oliq, secondo cui chi costruisce, modifica, riempie o mette fuori servizio un impianto, chi rimuove difetti agli impianti o controlla il funzionamento delle apparecchiature e chi fabbrica elementi di impianto deve attenersi allo stato della tecnica. Ha poi fatto riferimento agli obblighi per il detentore dell'impianto di adottare misure intese ad evitare fughe di liquidi (art. 5 Oliq), segnatamente all'esigenza di adottare misure di protezione che offrano garanzia per la facile scoperta delle fughe di liquidi e la loro ritenuta da condotte interrate (art. 7 cpv. 1 lett. d Oliq). Ha al riguardo richiamato pure l'art. 7 cpv. 2 lett. d Oliq, secondo cui le lunghe condotte interrate, dalle quali il liquido può fuoriuscire in caso di perdite, devono disporre di pareti doppie nel quale lo spazio intermedio sia sorvegliato mediante un sistema indicatore di perdite.  
La Corte cantonale ha stabilito che la modifica delle condotte della stazione di rifornimento fatta eseguire da D.________ nel periodo tra il gennaio e l'aprile del 2001 necessitava l'autorizzazione dell'autorità cantonale ai sensi degli art. 22 cpv. 2 vLPAc e 10 cpv. 1 Oliq. Ha precisato che l'intervento doveva attenersi allo stato della tecnica (art. 4 cpv. 1 Oliq), in particolare, trattandosi di condotte interrate dalle quali il carburante poteva fuoriuscire in caso di perdite, le stesse dovevano disporre di pareti doppie nel quale lo spazio intermedio fosse sorvegliato mediante un sistema indicatore di perdite (art. 7 cpv. 2 lett. d Oliq). La precedente istanza ha inoltre accertato che, dopo l'inquinamento da olio di riscaldamento scoperto nel 2001, l'autorità cantonale aveva iscritto il comparto nei siti inquinati da risanare giusta l'art. 2 cpv. 3 OSiti. Ha quindi rilevato che, in virtù dell'art. 3 lett. b OSiti, il sito inquinato poteva essere modificato mediante il cambiamento degli allacciamenti in condotta soltanto se il suo futuro risanamento non diventava sostanzialmente più difficile in seguito al progetto o, nella misura in cui fosse modificato dal progetto, veniva contemporaneamente risanato. 
La CRP ha ritenuto che, omettendo di chiedere il rilascio di un'autorizzazione per la modifica dell'impianto, il ricorrente aveva violato gli art. 22 cpv. 2 vLPAc e 10 cpv. 1 Oliq. Gli ha altresì rimproverato di avere violato gli art. 4 cpv. 1 e 7 cpv. 2 lett. d Oliq, siccome, nel modificare gli allacciamenti, un tratto di condotta non era stato adeguato allo stato della tecnica: era infatti stata allacciata una vecchia condotta in disuso, già presente nel terreno, costituita da un tubo a fodera Kalidur senza sistema di allarme, invece di sostituirla con una condotta a doppia parete dotata di un sistema indicatore di perdite per sorvegliare lo spazio intermedio. La Corte cantonale ha altresì ravvisato una violazione dell'art. 3 lett. b OSiti nella misura in cui, con la modifica dell'impianto, non è stato contestualmente risanato il sito inquinato. Secondo la CRP, dette violazioni, di cui il ricorrente era consapevole, hanno comportato un rischio di perdita di carburante e conseguentemente un pericolo di inquinamento del terreno, tali da giustificare l'apertura del procedimento penale e dell'istruzione nei suoi confronti. I giudici cantonali hanno quindi confermato l'accollamento delle spese procedurali al ricorrente (art. 426 cpv. 2 CPP) e, di riflesso, il diniego di un indennizzo a suo favore (art. 430 cpv. 1 lett. a CPP). 
 
7.5. Il ricorrente non si confronta puntualmente con le esposte argomentazioni della CRP e non fa valere, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, una violazione delle citate disposizioni del diritto federale in materia di protezione delle acque. Egli sostiene essenzialmente che, ritenendolo colpevole di infrazione alla LPAc e alla Oliq, la Corte cantonale avrebbe violato il principio della presunzione di innocenza, visto che il procedimento penale per tale infrazione è stato abbandonato a seguito dell'intervenuta prescrizione dell'azione penale. Tuttavia, la precedente istanza non gli ha rimproverato di essere colpevole di un'infrazione penale (art. 70 segg. LPAc), bensì di avere disatteso le norme di natura amministrativa in materia di impianti contenenti liquidi inquinanti, in particolare di non avere chiesto l'autorizzazione cantonale prevista dall'art. 22 cpv. 2 vLPAc e dall'art. 10 cpv. 1 Oliq. Certo, l'art. 70 cpv. 1 lett. b LPAc, che punisce chi, come detentore di impianti contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di natura edile e di predisporre le apparecchiature necessarie secondo la LPAc, o non provvede alla loro manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere un pericolo di inquinamento, rinvia all'art. 22 LPAc. Quest'ultima disposizione costituisce tuttavia una norma di comportamento volta ad evitare possibili danni alle acque a seguito di interventi su impianti contenenti liquidi inquinanti. Una modifica eseguita senza la necessaria autorizzazione dell'autorità cantonale violava gli art. 22 cpv. 2 vLPAc e 10 cpv. 1 Oliq. Queste disposizioni imponevano di ottenere previamente il rilascio di un permesso al fine di evitare possibili danni alle acque a seguito di interventi non approvati eseguiti su impianti contenenti liquidi inquinanti. Il fatto che l'omissione di una misura di natura edilizia può anche essere punibile giusta l'art. 70 cpv. 1 lett. b LPAc nulla muta al fatto che l'interessato ha violato le citate disposizioni di natura amministrativa (cfr. sentenza 6B_187/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 1.3.2).  
In concreto è accertato che gli allacciamenti in condotta sono stati modificati senza chiedere il rilascio dell'autorizzazione cantonale. È inoltre stata collegata, per l'erogazione del carburante diesel, una condotta preesistente utilizzata per la distribuzione di benzina che non era più conforme allo stato della tecnica. La mancata presentazione della domanda ha comportato che l'autorità amministrativa non ha potuto compiutamente esaminare se il progetto, riguardante una modifica rilevante dell'impianto di distribuzione, rispettava le esigenze in materia di protezione delle acque e verificare se del caso la conformità dell'intervento allo stato della tecnica. Ciò a maggior ragione ove si consideri che, secondo gli accertamenti vincolanti della Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), l'impianto sorgeva in un sito inquinato soggetto a risanamento, ove una trasformazione è ammessa a condizioni restrittive (cfr. art. 3 OSiti). In tali circostanze, omettendo di chiedere il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 22 cpv. 2 vLPAc, il ricorrente ha agito in modo illecito e colpevole. Quale organo di una società attiva nel commercio e nella distribuzione di carburanti, il ricorrente doveva essere consapevole dell'esigenza del suddetto permesso, segnatamente ove si consideri che non si trattava di una modifica d'importanza minima, bensì di un cambiamento degli allacciamenti esistenti, che ha interessato anche il tipo di carburante. Il fatto che l'autorità cantonale non gli abbia successivamente chiesto di presentare una domanda in sanatoria non rende lecito il suo agire. Al ricorrente non è stato assicurato che un'autorizzazione non sarebbe stata necessaria. La situazione di incertezza creata attuando un intervento non autorizzato su un impianto contenente liquidi potenzialmente inquinanti, suscettibili di essere all'origine dell'inquinamento concretamente rilevato, costituiva una causa adeguata per l'apertura del procedimento penale e per le conseguenti spese procedurali. Ne segue che la decisione di accollare al ricorrente le spese procedurali in applicazione dell'art. 426 cpv. 2 CPP non viola il diritto. 
 
8.  
 
8.1. A titolo abbondanziale, la CRP ha inoltre rilevato che l'11 agosto 2008 era stato riscontrato un posizionamento non corretto di una sonda di controllo della stazione di rifornimento. Ha ritenuto che i risultati dei controlli eseguiti da D.________ potessero essere inaffidabili, siccome basati su dati errati.  
 
8.2. Il ricorrente contesta queste considerazioni, adducendo che la sonda sarebbe stata posizionata correttamente. La questione non deve essere approfondita in questa sede poiché l'argomentazione è stata addotta dalla CRP soltanto sommariamente e a titolo abbondanziale. La Corte cantonale non ha rilevato in modo chiaro ed univoco una specifica violazione di determinati obblighi di controllo da parte del ricorrente. Come visto, il comportamento rimproveratogli riguarda essenzialmente l'omessa richiesta del rilascio dell'autorizzazione per modificare l'impianto.  
 
9.  
 
9.1. Il ricorrente contesta il fatto che le spese procedurali (di complessivi fr. 142'018.45) siano state poste interamente a carico degli imputati. Sostiene che la prescrizione dell'azione penale sarebbe intervenuta il 1° gennaio 2013, sicché egli non potrebbe essere ritenuto responsabile degli atti d'inchiesta eseguiti dopo tale data. Ritiene che le spese procedurali potrebbero essergli addossate limitatamente ad un importo massimo di fr. 14'600.--.  
 
9.2. L'art. 426 cpv. 2 CPP costituisce una norma di natura potestativa. Essa lascia all'autorità cantonale un margine di apprezzamento riguardo alla decisione di sapere se e in che misura le spese procedurali causate in modo illecito e colpevole debbano essere addossate all'imputato. Il Tribunale federale esamina con riserbo la decisione della Corte cantonale su questo aspetto (sentenze 6B_1119/2021, citata, consid. 2.3.3; 6B_3/2021, citata, consid. 4.3.2).  
 
9.3. Il ricorrente non sostanzia un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento della Corte cantonale, limitandosi essenzialmente a fare riferimento alla prescrizione dell'azione penale. Premesso che il magistrato inquirente ha rilevato che il reato di infrazione alla LPAc è prescritto al più tardi nel luglio del 2015 e non del gennaio del 2013, la prescrizione è stata di rilievo per l'abbandono del procedimento penale (cfr. art. 319 cpv. 1 lett. d CPP). Risulta peraltro dalla distinta delle spese procedurali, allegata alla comunicazione di chiusura dell'istruzione del 5 novembre 2018, ch'esse si riferiscono al periodo dal 19 settembre 2008 al 27 gennaio 2015. Tali spese stanno in un rapporto di causalità con gli atti d'inchiesta provocati dall'apertura del procedimento penale e la quota parte addebitata al ricorrente, uguale a quella addossata al coimputato, corrisponde ad ½ dell'importo complessivo. In tali circostanze, non è seriamente ravvisabile un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento nella ripartizione litigiosa.  
 
10.  
 
10.1. Il ricorrente contesta le spese della perizia giudiziaria redatta in francese dal perito giudiziario ing. F.________ e i costi di traduzione connessi. Adduce che il magistrato inquirente avrebbe dovuto nominare un perito che padroneggiasse la lingua italiana. Sostiene inoltre che le spese peritali non sarebbero documentate e sarebbero riconducibili ad accertamenti lacunosi, che hanno reso necessari ulteriori atti istruttori. Rileva altresì che la perizia si sarebbe per finire rivelata inutile, non avendo permesso di attribuire ad D.________ ed ai suoi organi la responsabilità dell'inquinamento.  
 
10.2. Le spese per le perizie giudiziarie costituiscono disborsi che rientrano nelle spese procedurali (art. 422 cpv. 2 lett. c CPP). Il ricorrente si limita al riguardo ad addurre genericamente ch'esse non sarebbero state documentate, ma non si confronta con la distinta delle fatture allegata alla comunicazione di chiusura dell'istruzione penale. Non spiega specificatamente per quali motivi determinate spese sarebbero ingiustificate. Laddove adduce che la perizia si sarebbe rivelata inutile e che i suoi costi sarebbero dipesi da accertamenti lacunosi che avrebbero dovuto essere completati, il ricorrente non precisa quali atti procedurali sarebbero stati inutili o avrebbero dovuto essere ripetuti o corretti. Egli sembra piuttosto riferirsi nuovamente al fatto che non è stata ravvisata una sua colpevolezza di natura penale e che il procedimento penale nei suoi confronti si è concluso con un decreto di abbandono. Le eventuali spese procedurali causate dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati e che, giusta l'art. 426 cpv. 3 lett. a CPP, non devono essere accollati all'imputato, si riferiscono tuttavia ad atti che risultavano oggettivamente tali già in anticipo. Si tratta di atti i cui costi non sarebbero più in un rapporto di causalità adeguata con il reato. È per esempio il caso di errori materiali o procedurali dell'autorità corretti nella procedura di ricorso o della ripetizione di atti procedurali inficiati da violazioni formali (cfr. sentenza 6B_1255/2016 del 24 maggio 2017 consid. 1.3 e riferimenti). Le generiche contestazioni sollevate dal ricorrente, vertenti sull'assenza di una sua responsabilità penale, non permettono di ritenere realizzati simili estremi.  
Quanto alle spese di traduzione connesse alla perizia, il ricorrente disattende che l'ing. F.________, di lingua madre francese, è stato nominato per le sue conoscenze specialistiche. Le sue competenze linguistiche risultavano dal curriculum vitae agli atti ed erano quindi note alle parti (cfr. decreto di nomina del perito, del 29 agosto 2008). Poiché la lingua del procedimento penale dinanzi alle autorità penali cantonali era l'italiano (art. 67 CPP; art. 8 LOG), il fatto che il perito non la comprendesse ha comportato la necessità di tradurre i relativi atti procedurali. I corrispondenti costi di traduzione rientrano parimenti nelle spese giudiziarie (cfr. sentenza 8C_1/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 5.2). Nella misura in cui è ammissibile, la censura è pertanto infondata. 
 
11.  
Il ricorrente chiede un'indennità secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 110'846.70 oltre interessi per le spese legali sostenute. Poiché, per le ragioni esposte, le spese procedurali sono state rettamente poste a suo carico, non si giustifica di riconoscergli un indennizzo (art. 430 cpv. 1 lett. a CPP; cfr. consid. 7.2). 
 
12.  
 
12.1. Il ricorrente contesta l'obbligo di rifondere al Comune di X.________, costituitosi accusatore privato, un'indennità ai sensi dell'art. 433 cpv. 1 CPP. Rileva che il Comune non aveva impugnato il decreto di abbandono dell'11 gennaio 2017, il quale non gli assegnava alcun indennizzo e lo rinviava al foro civile per fare valere eventuali azioni civili. Sostiene che la rinuncia a presentare un reclamo contro il primo decreto di abbandono per censurare il mancato riconoscimento di un'indennità giusta l'art. 433 CPP, gli avrebbe precluso la possibilità di avanzare una pretesa a tale titolo nel seguito del procedimento penale, che, dopo il rinvio disposto dalla CRP con la sentenza del 22 dicembre 2017, rimaneva aperto solo sulle questioni delle spese procedurali (art. 426 CPP) e dell'indennizzo agli imputati (art. 429 CPP).  
 
12.2. Secondo l'art. 433 cpv. 1 lett. b CPP, l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 cpv. 2 CPP. L'art. 433 cpv. 2 CPP prevede che l'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza. Questa disposizione si spiega con il fatto che il principio istruttorio non si applica all'accusatore privato, che deve rimanere attivo e domandare lui stesso un indennizzo, pena la perenzione della pretesa. Nonostante l'inapplicabilità del principio istruttorio, l'autorità penale deve rendere attento l'accusatore privato sul suo diritto di ottenere, dandosene il caso, un indennizzo ai sensi dell'art. 433 CPP, nonché sul suo obbligo di quantificarlo e di documentarlo (sentenze 6B_249/2021 del 13 settembre 2021 consid. 6.2 e rinvii; 6B_549/2015 del 16 marzo 2016 consid. 2.3 e 3.2). Conformemente all'art. 81 cpv. 4 lett. b CPP, il giudice deve statuire sull'indennità prevista dall'art. 433 CPP nella sentenza medesima. Secondo la giurisprudenza, il procedimento penale costituisce l'unica via aperta per l'accusatore privato per fare valere il suo diritto ad ottenere dall'imputato il versamento di un'indennità per le spese necessarie causate dal procedimento penale. L'indennizzo non può essere oggetto di una procedura separata, né può essere chiesto in ogni momento nell'ambito di una procedura indipendente secondo l'art. 363 segg. CPP, ma deve essere deciso con il giudizio (sentenze 6B_249/2021, citata, consid. 6.2; 6B_818/2018 del del 4 ottobre 2018 consid. 4.1; 6B_233/2016 del 30 dicembre 2016 consid. 2.1; 6B_965/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.2 e 3.3.2).  
La forma e il contenuto generale del decreto di abbandono sono retti dagli art. 80 e 81 CPP (art. 320 cpv. 1 CPP). Spetta al pubblico ministero che intende abbandonare il procedimento interpellare previamente l'accusatore privato riguardo alle sue eventuali pretese fondate sull'art. 433 CPP (sentenza 6B_233/2016, citata, consid. 2.1). 
 
12.3. La Corte cantonale ha rilevato che il ricorrente aveva impugnato con successo il primo decreto di abbandono, dell'11 gennaio 2017, siccome l'accollamento delle spese procedurali non gli era stato prospettato dal PP con la comunicazione della chiusura dell'istruzione penale. Ha ritenuto che questa omissione da parte del magistrato inquirente aveva anche precluso all'accusatore privato di inoltrare un'istanza di indennizzo secondo l'art. 433 cpv. 1 lett. b CPP. La CRP ha considerato che l'accoglimento del primo reclamo del ricorrente con la sentenza del 22 dicembre 2017 comportava che la decisione sull'accollamento delle spese procedurali non era passata in giudicato e che la successiva prospettazione proceduralmente corretta dell'applicazione dell'art. 426 cpv. 2 CPP costituiva per l'accusatore privato il requisito formale per potere avanzare una pretesa d'indennizzo ai sensi dell'art. 433 cpv. 1 lett. b CPP nel seguito della procedura.  
 
12.4. Nell'ambito della chiusura dell'istruzione penale, prima di emanare il decreto di abbandono dell'11 gennaio 2017 il pubblico ministero non ha interpellato l'accusatore privato riguardo alle sue eventuali pretese d'indennizzo giusta l'art. 433 cpv. 1 CPP. Il Comune non ha tuttavia impugnato il decreto di abbandono dinanzi alla Corte cantonale e non ha quindi contestato il mancato riconoscimento di un'indennità. Il decreto di abbandono dell'11 gennaio 2017 addossava già le spese procedurali agli imputati, e ciò poteva essere suscettibile di imporre loro anche la rifusione all'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute (art. 433 cpv. 1 lett. b CPP). Sarebbe quindi spettato al Comune contestare la mancata pronuncia di un indennizzo presentando un reclamo contro il decreto di abbandono dell'11 gennaio 2017 (cfr. sentenza 6B_233/2016, citata, consid. 2.4).  
Tale decreto è stato impugnato unicamente dagli imputati, limitatamente ai dispositivi relativi all'accollamento delle spese procedurali e al diniego delle indennità da loro richieste. In accoglimento dei rispettivi reclami, con sentenze del 22 dicembre 2017 la Corte cantonale ha annullato i citati dispositivi, rinviando gli atti al PP per una nuova decisione su detti aspetti. Secondo l'art. 397 cpv. 2 CPP, se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente. L'autorità inferiore è vincolata alla decisione di rinvio e, in caso di nuovo reclamo, anche l'istanza di ricorso è vincolata alla sua precedente decisione (sentenza 6B_694/2016 del 22 maggio 2017 consid. 8, in: SJ 2018 I pag. 94). In concreto, il rinvio disposto dalla CRP era limitato a una nuova decisione sulle spese procedurali a carico degli imputati (art. 426 cpv. 2 CPP) e sulle loro richieste d'indennizzo (art. 429 segg. CPP). Il giudizio di rinvio vincolava sia il PP sia la stessa Corte cantonale e non comprendeva il tema dell'indennizzo a favore dell'accusatore privato giusta l'art. 433 CPP, che non era oggetto della procedura. Statuendo nuovamente sulla causa il 27 gennaio 2021, il magistrato inquirente non era pertanto abilitato a pronunciarsi su questo ulteriore aspetto. Come visto, sarebbe spettato all'accusatore privato aggravarsi contro l'omesso riconoscimento dell'indennizzo impugnando il decreto di abbandono dell'11 gennaio 2017. Omettendo di farlo, la sua pretesa era perenta. La censura è quindi fondata e l'indennità riconosciuta al Comune di X.________ deve essere annullata. Alla luce di questa conclusione, la qualità di accusatore privato del Comune non deve essere esaminata. 
 
13.  
 
13.1. Ne segue che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla CRP, affinché annulli il dispositivo del decreto di abbandono del 27 gennaio 2021 relativo all'obbligo del ricorrente di versare un'indennità al Comune di X.________ (dispositivo n. 8) e statuisca nuovamente sulle spese procedurali e sulle ripetibili della procedura di reclamo.  
 
13.2. Le spese giudiziarie della sede federale sono poste a carico delle parti tenendo conto del rispettivo grado di soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il Comune di X.________ ha infatti un interesse pecuniario nella causa (art. 66 cpv. 4 LTF). Soccombente per quanto concerne le sua pretesa d'indennizzo, esso dovrà versare al ricorrente un'indennità ridotta a titolo di ripetibili di questa sede (art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza emanata l'11 novembre 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata. La causa le è rinviata per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 3'000.-- e del Comune di X.________ nella misura di fr. 1'000.--. 
 
3.  
Il Comune di X.________ rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 gennaio 2023 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni