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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_170/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 13 febbraio 2014  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 9 gennaio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza del 9 gennaio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere emanato il 10 dicembre 2013 dal Procuratore pubblico, perché il rimedio giuridico non rispettava le esigenze di motivazione di cui all'art. 385 CPP
che A.________ ha presentato ricorso al Tribunale penale federale, da questo trasmesso d'ufficio per competenza al Tribunale federale; 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4); 
che, oltre a non formulare specifiche domande di giudizio, il gravame in esame disattende completamente le esigenze di motivazione poste dalla LTF; 
che infatti la ricorrente si dilunga nell'indicare le ragioni per cui a suo parere sarebbe abusivo il pignoramento dei suoi beni, ma non si confronta minimamente con il motivo formale posto a fondamento della decisione della CRP, segnatamente la carente (e alquanto confusa) motivazione del reclamo; 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF ); 
che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso; 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 febbraio 2014 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Schneider 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy