Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_170/2014
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Sentenza del 13 febbraio 2014
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 9 gennaio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza del 9 gennaio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere emanato il 10 dicembre 2013 dal Procuratore pubblico, perché il rimedio giuridico non rispettava le esigenze di motivazione di cui all'art. 385 CPP;
che A.________ ha presentato ricorso al Tribunale penale federale, da questo trasmesso d'ufficio per competenza al Tribunale federale;
che secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4);
che, oltre a non formulare specifiche domande di giudizio, il gravame in esame disattende completamente le esigenze di motivazione poste dalla LTF;
che infatti la ricorrente si dilunga nell'indicare le ragioni per cui a suo parere sarebbe abusivo il pignoramento dei suoi beni, ma non si confronta minimamente con il motivo formale posto a fondamento della decisione della CRP, segnatamente la carente (e alquanto confusa) motivazione del reclamo;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF );
che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso;
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 febbraio 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Schneider
La Cancelliera: Ortolano Ribordy