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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_76/2018  
 
 
Sentenza del 13 febbraio 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Pfiffner, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, via Pobiette 11, 6928 Manno, 
patrocinata dall'avv. Alessandro Pescia, 
opponente, 
 
Columna Fondazione collettiva Client Invest, 
8401 Winterthur. 
 
Oggetto 
Previdenza professionale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 dicembre 2017 (34.2017.20). 
 
 
Visto:  
il ricorso al Tribunale federale interposto il 18 gennaio 2018 (timbro postale) da A.________ contro il giudizio del 19 dicembre 2017 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, la "denuncia" (recte: petizione) del 31 maggio 2017 con cui egli aveva rivendicato la restituzione di contributi di previdenza professionale per un importo di fr. 174'253.65 nei confronti della Winterthur-Columna, fondazione per la previdenza professionale, Winterthur (recte: Columna Fondazione collettiva Client Invest, Winterthur) e della Fondazione istituto collettore LPP, Bellinzona (recte: Manno), 
 
 
considerando:  
che l'art. 54 LTF prevede che il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, 
che nel caso di specie il giudizio cantonale è stato redatto in italiano e pertanto la sentenza oggetto della presente vertenza sarà elaborata in italiano, lingua comprensibile per il ricorrente, residente in Ticino, malgrado il fatto che egli abbia steso un gravame in due scritti in tedesco, come del resto era suo diritto, 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 e seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18), 
che oggetto del contendere dinanzi all'autorità cantonale era il versamento, segnatamente la restituzione, di contributi della previdenza professionale - in concreto la resa dell'importo corrispondente alla prestazione d'uscita (con interessi) che il ricorrente, nell'ambito di un accordo concluso il 14 dicembre 2016, aveva posto in compensazione con il credito contributivo dell'Istituto collettore - e non per contro il preteso risarcimento nei confronti degli Istituti previdenziali convenuti in giudizio, in quanto irricevibile e da far valere in sede civile e non dinanzi al giudice della previdenza giusta l'art. 73 LPP
che dagli accertamenti del Tribunale cantonale è in particolare emersa la validità dell'accordo concluso tra il ricorrente e l'Istituto collettore - consistente in una compensazione con un credito del datore di lavoro ceduto all'istituto di previdenza con la prestazione d'uscita da versarsi in contanti ad A.________ (cfr. art. 39 cpv. 2 LPP e art. 5 LFLP) - come pure la reiezione, in quanto tardive, delle censure riferite, da un lato, all'ammontare del debito contributivo vantato all'epoca dall'Istituto di previdenza nei confronti della società datrice di lavoro del ricorrente e, dall'altro, al preteso doppio pagamento operato alle due Fondazioni di previdenza, 
che il ricorrente, dopo aver dichiarato di non poter accettare che il giudice cantonale si sia determinato in modo stringato ("1/4tel-Seite") e dedicando poco tempo ("gerademal 1/50 seiner Zeit") alla sua censura principale, si è sostanzialmente limitato a ribadire la credibilità e la fondatezza della propria richiesta, concludendo a che il Tribunale federale obblighi l'Istituto di previdenza ("die LPP, Bellinzona"), a versargli subito l'importo, stato al 31.12.2017, di fr. 80'351.95, 
che il ricorrente si dilunga in critiche sull'operato del Tribunale cantonale, senza spiegare il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti, 
che in particolare il ricorrente censura in modo apodittico le conclusioni del Tribunale cantonale sulla prescrizione contenute al considerando 2.3.5 del giudizio impugnato e senza alcun riferimento a quanto da esso accertato - ossia l'applicazione del termine di prescrizione dell'art. 41 cpv. 2 LPP relativo ai crediti che riguardano contributi - e rivendica l'applicazione dell'art. 52 cpv. 2 LPP sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno che, come già evidenziato, non è oggetto della presente vertenza, 
che infine, visto quanto sopra esposto, anche la documentazione trasmessa dal ricorrente con il secondo scritto del 18 gennaio 2018, atta a suo dire a provare chiaramente il grave danno causatogli dall'Istituto di previdenza, esula dall'oggetto della lite, ciò che rende superfluo un esame dal profilo dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 99 LTF (sul tema cfr. sentenza 2C_758/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 2.4), 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni - di fatto e di diritto - del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime suesposte, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, alla Columna Fondazione collettiva Client Invest, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 13 febbraio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi