Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_658/2023
Sentenza del 13 febbraio 2024
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Kölz,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione della giustizia della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Denegata giustizia, diritto di difesa,
ricorso contro la sentenza della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 31 ottobre 2023 (60.2023.192).
Fatti:
A.
A.a. A seguito di una denuncia penale presentata il 19 febbraio 2021 da un cittadino statunitense nei confronti di A.________, avvocato di cittadinanza italiana titolare di uno studio legale in Ticino e in Italia, è stato avviato un procedimento penale per truffa. In data 11 ottobre 2021, A.________ è stato arrestato e posto in carcerazione preventiva. Dal 12 marzo 2022, è stato collocato in carcerazione di sicurezza nella sezione chiusa delle Strutture carcerarie cantonali.
A.b. Il 20 aprile 2022, A.________ ha chiesto di essere autorizzato a tenere nella propria cella vari documenti del suo procedimento penale al fine di analizzarli senza dover pregiudicare con tale visione il tempo consacrato alla sua ora d'aria. Questa richiesta è stata respinta il medesimo giorno dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali (nel seguito: la Direzione o il Direttore).
Con lettera datata 21 aprile 2022, A.________ ha reiterato la sua richiesta presso il Direttore, il quale gli ha concesso l'accesso agli atti del procedimento penale in carcere nelle proprie ore di tempo libero, ossia per 90 minuti al giorno in settimana e oltre 5 ore il sabato e 3 ore la domenica, per un totale complessivo di 15 ore settimanali.
A.c. Il 2 giugno 2022, si è svolto il dibattimento pubblico di primo grado.
Con sentenza del 7 giugno 2022, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ colpevole, in correità con terzi, di ripetuta truffa, in parte per mestiere, ripetuta falsità in documenti, ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e inganno nei confronti delle autorità. Lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi e ha pronunciato la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 8 anni. Contro tale giudizio, A.________ è insorto in data 11 agosto 2022 davanti alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
A.d. In occasione di una consultazione reperti avuta luogo il 17 e 20 febbraio 2023 negli uffici del Ministero pubblico di Lugano, concessagli nella forma sorvegliata dal giudice presidente della suddetta Corte (cfr. documenti F e G, allegati al ricorso), A.________ ha ricevuto dalla Polizia giudiziaria una chiavetta USB su cui era stato salvato del materiale probatorio. Una volta rientrato in cella, egli non ha potuto però visionare tale materiale mediante il computer preso a noleggio dal carcere in suo uso. Pertanto, il 18 e 20 febbraio 2023, tramite appositi formulari, ha chiesto all'Ufficio informatica dell'Amministrazione del carcere lo sblocco della chiavetta USB "alfine di esercitare un effettivo diritto di difesa in vista del processo d'appello di martedì 28 febbraio 2023".
Con comunicazione interna del 21 febbraio 2023, il Servizio informatica del carcere ha segnalato a A.________ che, dopo aver sottoposto la sua richiesta alla Direzione, la pennetta USB non poteva essergli consegnata.
A.________ ha reiterato la sua richiesta lo stesso giorno presso la Direzione, la quale, con decisione del 28 febbraio 2023, gli ha risposto che per ragioni di organizzazione interna e di sicurezza le porte USB dei computer in possesso dei detenuti erano bloccate e non potevano essere riattivate indipendentemente dalle autorizzazioni rilasciate da istanze diverse dalla Direzione. La stessa ha quindi indicato al reclamante la possibilità di consultare i suoi documenti presenti sulla chiavetta USB "dal lunedì al venerdì nelle pause dalle 11:00 fino alle 11:40 e dalle 14:00 alle 14:40 nei locali indicati dal personale di custodia tramite un PC messo[gli] a disposizione per l'occasione, disponibilità di personale permettendo". Ha inoltre evidenziato che "per disporre del locale con il PC dov[eva] fare richiesta scritta al servizio informatico almeno due giorni prima della data desiderata indicando il giorno e l'orario richiesto".
Con scritto del 1° marzo 2023, A.________ ha segnalato alla Direzione di aver preso atto del suo scritto tardivo, in quanto successivo al dibattimento d'appello avuto luogo il 28 febbraio 2023, esprimendo la sua amarezza per non aver quest'ultima compreso di aver violato con il suo diniego i diritti della difesa come pure di perseverare a negargli il suo inviolabile diritto all'ora d'aria. Ad ogni modo, A.________ auspicava che quanto occorsogli potesse "essere motivo di riflessione e di miglioramento delle procedure interne per il futuro, alfine di eliminare quei vincoli che limitano la possibilità per un detenuto di potersi difendere al processo".
A.e. Con sentenza del 30 marzo 2023, la Corte di appello e di revisione penale, in parziale accoglimento dell'appello presentato da A.________, ha confermato la sua colpevolezza per i reati ritenuti nel giudizio di primo grado nonché la sua condanna alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi e all'espulsione dal territorio svizzero per 8 anni. Contro questo giudizio, l'8 maggio 2023, A.________ ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, tuttora pendente (incarto 6B_610/2023).
B.
B.a. Con lettera del 6 aprile 2023, A.________, facendo espresso riferimento alla decisione della Direzione del 28 febbraio 2023 (cfr. lett. A.d
supra), ha chiesto a quest'ultima di poter visionare i documenti presenti sulla chiavetta USB in un locale munito di un computer messo a disposizione dal Servizio informatica, segnatamente per tutta la settimana dal 10 al 14 aprile 2023, oppure dal 17 al 21 aprile 2023, dalle 11:00 alle 11:40 e dalle 17:00 alle 17:40, disponibilità di personale permettendo.
Non è conseguita alcuna reazione da parte della Direzione.
B.b. In data 15 maggio 2023, A.________ ha presentato un reclamo alla Divisione della giustizia, che lo ha dichiarato irricevibile con decisione del 18 luglio 2023.
Contro tale decisione, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (nel seguito: la Corte cantonale o i giudici cantonali), che lo ha respinto, nei limiti della sua ricevibilità, con sentenza del 31 ottobre 2023.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo che questa venga annullata, che gli atti vengano ritornati alla Corte cantonale per l'emanazione di una nuova decisione e che gli venga versata una "indennità per denegata giustizia". Inoltre, esso chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. In concreto, la sentenza impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF.
Un ricorso in materia penale contro una siffatta decisione è ammissibile soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non essendo generalmente applicabile in materia penale (DTF 141 IV 284 consid. 2). Deve in particolare trattarsi di un pregiudizio di natura giuridica (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1, 90 consid. 1.1.3), ossia di un nocumento che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente (DTF 148 IV 155 consid. 1.1).
Spetta al ricorrente addurre i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un pregiudizio irreparabile, qualora questo non sia manifesto (cf. art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 148 IV 155 consid. 1.1
in fine).
1.2. Chi insorge al Tribunale federale deve inoltre avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del ricorso, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato. Questo interesse deve sussistere sia quando è inoltrato il ricorso sia al momento in cui il Tribunale federale statuisce sullo stesso (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 296 consid. 4.2). Questa esigenza serve a garantire ch'esso si pronunci su questioni giuridiche concrete e non meramente teoriche, nell'interesse dell'economia processuale (DTF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 137 IV 87 consid. 1). Se l'interesse viene meno nel corso della procedura ricorsuale, la causa diviene senza oggetto; se invece mancava già al momento dell'inoltro del ricorso, lo stesso è inammissibile (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii).
In particolari circostanze, tuttavia, il Tribunale federale può rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse attuale ed esaminare comunque il ricorso inoltrato, nel caso in cui i quesiti sollevati si potrebbero ripresentare in qualsiasi momento nelle stesse o analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 147 I 478 consid. 2.2; 146 II 335 consid. 1.3; 140 IV 74 consid. 1.3.3) o che si tratti di censure inerenti alle condizioni di detenzione (sentenze 1B_493/2022 del 17 novembre 2022 consid. 1.2; 1B_549/2018 del 12 aprile 2019 consid. 3.4).
1.3.
In casu, il ricorrente non adduce alcunché a dimostrazione della sussistenza di un pregiudizio irreparabile. Il fatto che gli sia stata negata - come da lui sostenuto - la possibilità di consultare le prove registrate sulla chiavetta USB non comporta di principio un pregiudizio di natura giuridica, poiché gli è - stato - possibile rinnovare tale doglianza prima del termine del procedimento. Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata (consid. 4, pag. 19), l'interessato, unitamente al proprio difensore, si è lamentato, al dibattimento d'appello, dell'impossibilità di visionare in carcere il contenuto della chiavetta USB con i dati estrapolati durante la sua visione reperti del 17 e 20 febbraio 2023. La Corte di appello e di revisione penale ha segnalato, nel giudizio del 30 marzo 2023, di non aver trovato nulla, nella chiavetta USB, che "avvalorasse la tesi difensiva del reclamante e che quanto lamentato in via pregiudiziale non scalfiva l'accertamento dei fatti" (cfr. sentenza impugnata,
ibidem). L'imputato, che considera "inverosimile" una tale "affermazione" (ricorso, pag. 9
in fine), ha impugnato questa sentenza davanti al Tribunale federale (art. 78 segg. LTF; nel caso di una decisione sull'utilizzabilità delle prove, cfr. DTF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 141 IV 284 consid. 2). Pertanto, non è per nulla manifesto l'adempimento dei presupposti dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
Il ricorso risulta dunque inammissibile sotto questo aspetto.
1.4. Per di più, il ricorrente non dispone di un interesse attuale alla trattazione del gravame (cfr. consid. 1.2
supra), dal momento che egli ha, nel frattempo, interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale contro la sentenza della Corte di appello e di revisione penale del 30 marzo 2023, ricorso per la redazione del quale egli sosteneva di necessitare della documentazione contenuta nella chiavetta USB, a suo dire trattenuta illecitamente dalla Direzione. Il ricorrente indica nello specifico che potrebbe ancora introdurre le prove a discarico registrate sulla medesima chiavetta nell'ambito di eventuali osservazioni o repliche che il Tribunale federale potrebbe disporre nella causa pendente 6B_610/2023, "ma anche semplicemente in ogni tempo come
novia ( recte
: nova) " (ricorso, pag. 12). Con una simile argomentazione, il ricorrente dimentica, da una parte, che i
nova in senso proprio, ovvero i nuovi mezzi di prova successivi alla sentenza impugnata, sono inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF; sulla nozione e sulla distinzione tra
nova e
pseudonova, cfr. tra tante DTF 143 V 19 consid. 1.1 con riferimenti) e che, dall'altra parte, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 e 2 LTF ). Le eventuali critiche del ricorrente per quanto riguarda l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove saranno se del caso esaminate nel quadro della causa precitata 6B_610/2023 (cfr. ricorso, pag. 10
in inizio, dove il ricorrente richiama il suo ricorso dell'8 maggio 2023 al Tribunale federale "su tutti i punti in cui il materiale della chiavetta USB era utile per la valutazione fattuale e giuridica del gravame").
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non ci si trova nella situazione in cui la controversia potrebbe ripresentarsi in circostanze analoghe; poco importa a questo riguardo se - nella ipotesi sollevata dallo stesso - il Tribunale federale, nella causa 6B_610/2023, disponesse il rinvio alla Corte di appello e di revisione penale per un nuovo giudizio, tanto è vero che il ricorrente indica espressamente non lamentarsi della "direttiva del carcere del 28 febbraio 2023 per la visione della chiavetta USB" e precisa che "la questione odierna vert[e] sull'inazione della direzione SCC (ndr: Strutture carcerarie cantonali) sulla sua richiesta del 6 aprile 2023" (ricorso, pagg. 10 e 11), problematica che sarà esaminata in seguito (cfr. consid. 2.2
infra).
Il ricorrente non dimostra neppure la sussistenza di una problematica atta a comprovare un interesse pubblico sufficientemente importante per entrare nel merito del suo ricorso nonostante l'assenza di un interesse attuale. Come risulta dalla sentenza impugnata, la Direzione non gli ha negato l'essenza del suo diritto di esaminare gli atti del suo procedimento; l'interessato era semplicemente chiamato ad esercitare la facoltà di consultare i documenti contenuti nella chiavetta USB compilando l'apposito modulo da sottoporre al Servizio informatica, conformemente alla direttiva interna - ricordata nella decisione del 28 febbraio 2023 -, procedura di cui d'altronde conosceva le modalità. Non si può perciò dire che l'esito del presente procedimento avrà delle ripercussioni su altri detenuti tali da definirsi di fondamentale importanza ("grundsätzliche Bedeutung"; cfr. DTF 147 I 478 consid. 2.2; consid. 1.2
supra).
Va anche sottolineato a questo riguardo che il ricorrente non ha censurato davanti all'Autorità amministrativa superiore i disposti delle direttive interne, ma si è limitato, con scritto del 1° marzo 2023, ad esprimere alla Direzione il proprio rammarico, auspicando che quanto occorsogli potesse "essere motivo di riflessione e di miglioramento delle procedure interne per il futuro" (cfr. lett. A.d
supra). Pertanto, l'argomentazione secondo la quale la Direzione avrebbe potuto autorizzare il trasferimento sull'hard disc esterno - di cui egli disponeva in cella - del contenuto della chiavetta USB, come lo avrebbe fatto per altri documenti di procedimenti penali esteri (cfr. ricorso, pagg. 16 e 17), è irricevibile. Lo è anche la censura, di carattere meramente appellatorio e dunque inammissibile (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 88 consid. 1.3.1), di "ostruzionismo" da parte della Direzione nel fare esaminare gli atti del procedimento ai detenuti (ricorso, pag. 14).
La fattispecie in concreto non costituisce neppure un caso di misure coercitive nel quale la violazione di garanzie offerte dalla CEDU è manifesta e dove il Tribunale federale potrebbe esaminare nel merito un ricorso, in caso di perdita dell'interesse attuale (cfr. sentenza 7B_887/2023 del 24 novembre 2023 consid. 1.3 e rinvii).
Il ricorso risulta pertanto inammissibile anche sotto tali aspetti.
2.
2.1. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata, richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 138 IV 78 consid. 1.3; cfr. anche DTF 114 Ia 307 nell'ambito del ricorso in materia di diritto pubblico).
2.2.
In casu, in quanto il ricorrente invoca la denegata giustizia relativa al mancato intervento della Divisione della giustizia e della Corte cantonale sulla lamentata violazione commessa dalla Direzione per non aver dato riscontro alla sua legittima richiesta del 6 aprile 2023, l'accennato principio non potrebbe ritenersi violato, dal momento che egli non sostiene essersi rivolto alla Direzione per ottenere una decisione tempestiva prima di presentare il suo reclamo all'Autorità amministrativa superiore, rispettivamente alla Corte cantonale (cfr. su questo aspetto: DTF 126 V 244 consid 2d; sentenza 7B_156/2023 del 31 luglio 2023 consid. 1.2.1).
In tutti i casi, i giudici cantonali hanno rilevato che, pur ammettendo gli estremi di una denegata giustizia sulla richiesta del 6 aprile 2023, non ritenevano giustificato rinviare gli atti all'autorità inferiore, visto che la stessa, chiamata a statuire, era entrata nel merito della vertenza e che, pertanto, non era derivato alcun pregiudizio al ricorrente, il quale aveva potuto introdurre tempestivamente il suo ricorso federale contro il giudizio della Corte di appello e di revisione penale del 30 marzo 2023. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto esposto nella sentenza impugnata, disporrebbe di un interesse attuale o virtuale alla trattazione del gravame. Tale argomentazione si confonde con quanto esposto al considerando 1.4
supra, al quale può essere rinviato.
2.3. Nella misura in cui il ricorrente interpone ricorso per denegata giustizia ai sensi dell'art. 94 LTF, egli si sbaglia quando sostiene che l'istanza precedente non si sarebbe pronunciata sulla questione della violazione dell'art. 6 CEDU, visto che proprio il contrario risulta dalla sentenza impugnata (consid. 3.2, pag. 18).
3.
Infine, essendo, nella fattispecie, di principio aperta la via del ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF, il ricorso sussidiario in materia costituzionale non entra in considerazione ed è pertanto inammissibile (art. 113 LTF).
4.
Il ricorso deve quindi essere respinto nella misura della sua ricevibilità.
La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte, vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali.
Losanna, 13 febbraio 2024
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Valentino