Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_546/2024
Sentenza del 13 febbraio 2025
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Scherrer Reber, Métral,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dalle avv. Dr. Carla Speziali e Carolina Gilio,
ricorrente,
contro
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, 8010 Zurigo,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 luglio 2024 (35.2023.107).
Fatti:
A.
A.a. L'11 agosto 2016 A.________, nato nel 1955, dipendente della ditta B.________ Sagl dal 1° luglio 2015 in qualità di direttore e, perciò, assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA (di seguito: Allianz), è rimasto vittima di un incidente stradale in sella alla propria motocicletta. Secondo il rapporto del 23 agosto 2016 dell'Unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale C.________ (I), egli ha riportato un politrauma con, in particolare, l'amputazione delle falangi distali del III, IV e V dito della mano destra e ferita lacero-contusa volare alla base del I dito della stessa mano con lesione del tendine flessore lungo. L'istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
A.b. Acquisito agli atti la perizia bidisciplinare (ortopedica e neurologica) del 4 marzo 2019 del Centro peritale D.________, con decisione del 27 marzo 2019, poi confermata su opposizione il 31 luglio 2020, Allianz ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di breve durata (cura medica più indennità giornaliera) a far tempo dal 16 luglio 2017 (data a partire dalla quale l'assicurato avrebbe riacquisito una piena capacità lavorativa nella sua abituale attività), ha negato il diritto a una rendita d'invalidità e ha assegnato un'indennità per menomazione dell'integrazione (IMI) del 7.5 %.
Con sentenza 35.2020.80 del 29 marzo 2021, cresciuta incontestata in giudicato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto dall'assicurato, nel senso che gli atti sono stati retrocessi all'amministrazione per complemento istruttorio.
A.c. Con decisione su opposizione del 14 settembre 2022, l'istituto assicuratore ha accolto l'opposizione del 9 maggio 2022 interposta dall'assicurato, nella misura in cui la perizia del Centro peritale D.________ del 1° marzo 2022 si era tenuta in sua assenza malgrado l'esigenza del contraddittorio imposta dalla Corte ticinese. Dopo aver eseguito quanto disposto nella sentenza cantonale di rinvio, con decisione formale del 2 giugno 2023, confermata su opposizione il 24 ottobre 2023, Allianz ha messo fine alle prestazioni di breve durata a contare dal 16 luglio 2017 e ha negato il diritto a una rendita d'invalidità. D'altra parte, A.________ è stato posto al beneficio di un'IMI del 12.5 %.
B.
Con sentenza del 15 luglio 2024, il Tribunale cantonale ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione del 24 ottobre 2023.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendone in via principale la riforma affinché la decisione su opposizione del 25 ottobre 2023 sia annullata ed egli sia posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 47 % a far tempo dal 16 luglio 2017. In via subordinata, ne chiede l'annullamento e il rinvio all'autorità inferiore per complemento istruttorio e nuova decisione.
Chiamati a pronunciarsi, l'opponente postula la reiezione del ricorso. La Corte cantonale, nonché l'Ufficio federale della sanità pubblica, rinunciano ad esprimersi. Il ricorrente ha ancora spontaneamente presentato delle osservazioni.
Diritto:
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile. Contrariamente a quanto preteso dall'opponente, risulta ininfluente nella fattispecie che nelle conclusioni del ricorso - e unicamente in tale sede - siano stati indicati un'altra camera del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e il numero di un'altra procedura. Invero, già dalla prima pagina del memoriale ma soprattutto dalle rispettive motivazioni - nella loro interezza - si comprende senza ombra di dubbio l'oggetto delle contestazioni del ricorrente (cfr. sentenza 1C_442/2016 del 7 giugno 2017 consid. 1.2; si veda anche Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 21 ad art. 42 LTF).
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1).
2.2. La sentenza avversata concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni, sicché (contrariamente a quanto eccepito dall'opponente nella propria risposta al ricorso) il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 97 cpv. 2 LTF e 105 cpv. 3 LTF).
2.3. Ciò non significa tuttavia che sia permesso allegare liberamente nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, il che è possibile soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 135 V 194). Questo può ad esempio essere il caso per fatti divenuti rilevanti per la prima volta con la decisione impugnata quando l'istanza inferiore si è fondata su un nuovo argomento giuridico con cui le parti non erano state precedentemente confrontate (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3), precisando tuttavia che non si tratta di permettere alla parte negligente di rimediare alla propria mancanza. Infatti, l'esito del procedimento dinanzi all'autorità precedente non è di per sé sufficiente per ammettere la produzione di nova in senso improprio che avrebbero già senz'altro potuto essere prodotti nella procedura cantonale (DTF 143 V 19 consid. 1.2). Se le condizioni per ammettere eccezionalmente nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono adempiute, deve essere esposto nel ricorso (DTF 143 V 19 consid. 1.2; per il tutto, cfr. sentenza 5A_439/2023 del 23 novembre 2023 consid. 2.3 con riferimenti; si veda anche Grégory Bovey, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 33 ad art. 99 LTF), onere al quale il ricorrente non adempie limitandosi a produrre un conteggio salariale risalente al 2018, senza tuttavia sufficientemente spiegare per quale ragione egli non avrebbe dovuto o potuto produrlo nella procedura precedente. Tale mezzo di prova non potrà dunque essere considerato.
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che ha confermato il rifiuto di una rendita d'invalidità al ricorrente, sia lesiva del diritto federale.
4.
Il Tribunale cantonale ha già esposto le norme legali e la prassi in materia di rendita d'invalidità a seguito d'infortunio (art. 18 cpv. 1 LAINF; art. 8 e 16 LPGA [RS 830.1]). A tale corretta esposizione può essere fatto riferimento.
5.
5.1. La Corte ticinese ha innanzitutto ricordato che, nel precedente giudizio del 29 marzo 2021, essa aveva rinviato gli atti all'opponente affinché definisse "con precisione le mansioni concrete che l'assicurato era chiamato a svolgere alle dipendenze della B.________ Sagl, procedendo, ad esempio, all'audizione testimoniale - da tenersi in contraddittorio - dell'ex datore di lavoro. [...] L'incarto andrà poi ri-sottoposto ai periti del Centro peritale D.________, affinché si pronuncino di nuovo sulla capacità lavorativa dell'assicurato nell'attività abituale (esprimendosi in modo circostanziato in merito alle difficoltà concrete presentate nello svolgimento delle mansioni più pratiche) e sulla sua capacità lavorativa residua. In tale occasione, gli esperti dovranno pure valutare se è indicato procedere a un complemento peritale in altre specialità (in particolare, in quelle richieste dall'avv. Speziali, ovvero la chirurgia della mano, la reumatologia e l'ergoterapia) ".
Raccolte le risultanze del sopralluogo avvenuto nel mese di ottobre 2022 presso la sede di B.________ Sagl, con referto del 2 marzo 2023 il Dr. med. E.________ (specialista in neurologia, già co-autore della perizia del 4 marzo 2019) ha dichiarato che, a causa del danno alla salute infortunistico, il ricorrente lamentava "una limitazione funzionale nella mano destra dominante. La motricità grossolana è perlopiù preservata e l'assicurato dimostra anche una buona forza quando stringe il pugno destro. La motricità fine della mano destra, invece, è limitata: il dito medio, nella falange distale, e l'anulare e il mignolo, nella falange media distale, sono stati amputati traumaticamente o chirurgicamente. Inoltre, vi è stato uno strappo traumatico del tendine FPL del pollice destro, tale da non rendere più possibile la flessione attiva dell'articolazione interfalangea". Ciononostante, era esigibile che il ricorrente svolgesse tutte le mansioni descritte nel verbale di sopralluogo con soltanto un "leggero rallentamento" nell'esecuzione di quelle che richiedono una motricità fine della mano destra.
5.2. Pronunciandosi nel merito, la Corte cantonale non ha ritenuto necessario approfondire oltre la questione di sapere se il "leggero rallentamento" nell'esecuzione delle mansioni che richiedono l'uso della motricità fine della mano destra, accertato dal Dr. med. E.________, si traducesse in una quantificabile riduzione di rendimento (del 10-20 % in base a quanto l'opponente aveva stabilito con la decisione formale del 2 giugno 2023) o meno (come diversamente sostenuto dall'opponente nella decisione su opposizione impugnata). Anche ammettendo che l'insorgente fosse effettivamente limitato nell'esercizio della sua precedente professione (ricordando che il Dr. med. F.________, suo medico curante, aveva attestato un'inabilità lavorativa sin dall'inizio di almeno il 20 %), la sua residua capacità lavorativa avrebbe potuto essere meglio sfruttata sul mercato generale del lavoro. In questo senso, già con il loro referto peritale del 4 marzo 2019 gli specialisti del Centro peritale D.________ avevano ritenuto che il ricorrente fosse in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività non richiedenti l'uso della motricità fine della mano destra dominante, alternative a quella di direttore tecnico della B.________ Sagl. I giudici ticinesi hanno quindi ritenuto di potervi fare affidamento. Del resto, l'esistenza di una piena abilità lavorativa in attività sostitutive adeguate risultava plausibile anche alla luce della giurisprudenza (richiamando in particolare le sentenze U 449/00 dell'8 maggio e U 200/02 del 20 maggio 2003), il Dr. med. G.________ (specialista FMH in chirurgia della mano) non potendo essere seguito laddove sembrava sostenere che il ricorrente fosse limitato anche nell'esercizio di attività alternative adeguate.
Inoltre, contrariamente alla tesi ricorsuale, le limitazioni funzionali patite dal ricorrente e la sua età avanzata non rendevano irrealistica la possibilità di reperire, sul mercato generale del lavoro, delle opportunità d'impiego. Da un lato, per giurisprudenza, ciò è il caso anche per gli assicurati che possono utilizzare solo un braccio; dall'altro, l'art. 28 cpv. 4 OAINF (RS 832.202) impediva di ammettere l'impossibilità di sfruttare una capacità lavorativa residua dovuta all'età avanzata di una persona assicurata.
5.3. Quanto alle conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico, il Tribunale cantonale ha fatto proprio il reddito da valido stabilito dall'opponente, corrispondente al guadagno lordo di fr. 51'157.60 che il ricorrente avrebbe realizzato nel 2017 secondo le informazioni fornite direttamente dall'ex datore di lavoro. Preso quindi atto che l'opponente aveva quantificato in fr. 67'070.- il reddito da invalido (facendo capo alla Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS] 2016, tabella T1_tirage_skill_level [Settore privato e settore pubblico insieme], ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2017, non operando alcuna decurtazione), la Corte ticinese ha accertato che la H.________ Srl (il cui ramo in suolo elvetico è rappresentato dalla B.________ Sagl), era stata fondata proprio dal ricorrente. Nel 2013 la sua famiglia aveva acquisito il pieno controllo della società e il figlio primogenito del ricorrente, I.________, ne era divenuto l'amministratore (CEO). Il ricorrente, a quel momento cinquantottenne, aveva continuato l'attività in azienda quale direttore tecnico. Al momento determinante per il raffronto dei redditi, la B.________ Sagl era dunque sostanzialmente un'azienda familiare, di modo che la posizione dell'assicurato in seno alla stessa non poteva certo essere equiparata a quella di un comune dipendente che subisce gli effetti del fenomeno di dumping salariale. Ciò precludeva la possibilità di operare una riduzione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale.
Infine, la questione di una riduzione a titolo di deduzione sociale, come pretesa dal ricorrente in ragione delle limitazioni legate al danno alla salute e dell'età avanzata, poteva rimanere irrisolta dato che anche una sua ammissione nella massima misura (25 %) non avrebbe modificato l'esito della vertenza. In effetti, confrontando fr. 50'302.50 (75 % di fr. 67'070) al reddito da valido, e cioè fr. 51'157.60, risultava una perdita di guadagno dell'1.67 %, arrotondata al 2 %, insufficiente a fondare il diritto a una rendita LAINF.
6.
6.1. Il ricorrente censura un incompleto e inesatto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché la violazione del diritto federale.
6.1.1. In primo luogo, sarebbe errato aver ritenuto una piena capacità lavorativa in attività adeguate sulla base della perizia del 2 marzo 2023 del Centro peritale D.________, carente e inadeguata rispetto ai criteri giurisprudenziali sviluppati dal Tribunale federale. I diversi rapporti peritali parrebbero infatti sostenere che il ricorrente sarebbe tutt'ora attivo a livello professionale, quando in realtà risulterebbe chiaro che egli avrebbe interrotto la propria attività dopo l'infortunio. Il suo rapporto di lavoro sarebbe infatti stato interrotto con effetto al 31 ottobre 2018, e da lì in avanti non avrebbe più potuto svolgere alcuna attività lavorativa. I periti si sarebbero poi limitati a operare continui rinvii alla valutazione del 1° marzo 2022, elaborata a seguito del primo colloquio presso la datrice di lavoro del ricorrente, avvenuto senza possibilità di contraddittorio (dunque non conforme alla sentenza di rinvio del Tribunale cantonale del 29 marzo 2021). Tutta la documentazione prodotta dal Centro peritale D.________ ometterebbe di analizzare l'effettivo impatto della perdita di forza della mano destra sulla capacità del ricorrente di svolgere le proprie mansioni lavorative. La conclusione della perizia risulterebbe inoltre smentita dai rapporti del Dr. med. F.________ del 12 marzo 2018 e del Dr. med. G.________ del 28 luglio 2021, con i quali non vi sarebbe stato alcun confronto benché in possesso dei periti. Questi ultimi si sarebbero limitati ad evidenziare la mancanza di motricità fine della mano del ricorrente, partendo così a torto dal presupposto che la motricità grossolana non avesse problemi di sorta, contrariamente a quanto dimostrato dal Dr. med. G.________. Egli avrebbe in particolare constatato una riduzione di circa il 50 % della forza della presa globale della mano destra, diversamente da un suo leggero indebolimento come sostenuto dai periti.
Il Tribunale cantonale avrebbe dunque valutato la capacità lavorativa del ricorrente in attività adatte sulla base di una perizia incompleta, insufficiente e inadeguata. Su questo aspetto, la stessa rinvierebbe perdipiù a quanto riferito nel referto peritale del 4 marzo 2019, già ritenuto incompleto e non adeguato con la sentenza di rinvio del 29 marzo 2021. Secondo il Dr. med. F.________, le limitazioni di cui soffrirebbe il ricorrente comprenderebbero anche la cervicale, rispettivamente gli arti inferiori, necessitanti di esercizi di allungamento regolari. Egli sarebbe inoltre limitato nelle attività più banali della vita quotidiana, quali la cura della persona, la scrittura a mano e le attività di movimento. Ciò ritroverebbe piena conferma nel rapporto del Dr. med. G.________, secondo il quale il ricorrente sarebbe stato in condizioni di esercitare un'attività lavorativa adeguata alle sue condizioni di salute unicamente a un tasso d'impiego del 75 %.
6.1.2. Per quanto riguarda il mancato parallelismo dei redditi, il ricorrente fa notare che a fondare la B.________ Sagl non sarebbe stato egli stesso, bensì il figlio. Ciò non permetterebbe certamente di concludere che il ricorrente godesse di una posizione salariale privilegiata all'interno dell'ex datrice di lavoro. Quale ingegnere specializzato e con molti anni di esperienza alle spalle, il reddito di fr. 51'157.60 che vi avrebbe conseguito sarebbe nettamente inferiore ai salari statistici ritenuti dai giudici cantonali. La differenza risultante pari al 45 % sarebbe imputabile senza alcun dubbio alla situazione del mercato del lavoro del Cantone Ticino, particolarmente problematica per le zone di confine quale ad esempio Mendrisio. Il ricorrente non vi si sarebbe dunque accontentato. Il Tribunale cantonale non avrebbe neppure appurato l'effettiva situazione retributiva della B.________ Sagl, malgrado la massima inquisitoria applicabile nella fattispecie. Occorrerebbe così ridurre il salario statistico da invalido, di fr. 67'070.60, del 40 % a titolo di gap salariale (già dedotto il margine di tolleranza del 5 %), ammontando così a fr. 30'181.75. Infine, non vi sarebbe dubbio alcuno che una persona con un'importante menomazione alla mano e da sempre attiva in un settore altamente specifico, come nel caso del ricorrente, si troverebbe confrontata con un'enorme difficoltà nella ricerca di un impiego alternativo; a maggior ragione considerando l'età di 68 anni (60 al momento dell'incidente) e le limitazioni constatate dal Dr. med. F.________. Una corrispondente riduzione sociale, nella misura del 10 % almeno, andrebbe applicata, per cui il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 27'163.60e il grado d'invalidità andrebbe fissato a 47 %.
6.2. La sentenza cantonale non è priva di criticità.
6.2.1. Innanzitutto, occorre rilevare che il complemento peritale del 2 marzo 2023 non si sofferma, o non in maniera adeguata, sui punti da chiarire imposti dalla Corte cantonale nel suo giudizio di rinvio. In effetti, tale referto non fornisce una risposta convincente alla questione - qui fondamentale - relativa alla capacità lavorativa residua del ricorrente in attività adeguate. Neppure si determina, in un senso o nell'altro, sull'opportunità di procedere ad un complemento peritale in altre specialità (in particolare, la chirurgia della mano, la reumatologia e l'ergoterapia). Salvo avere formalmente trascritto le esigenze poste dai giudici ticinesi nell'introduzione del complemento citato, non vi è sostanzialmente traccia di una presa di posizione se non per tramite di rinvii ai precedenti referti peritali del 4 marzo 2019 e del 1° marzo 2022. Il primo, per l'appunto, all'origine della sentenza cantonale di rinvio, e il secondo effettuato senza garantire il contraddittorio con la patrocinatrice del ricorrente. È così che i periti sostengono che la "motricità grossolana è perlopiù preservata e l'assicurato dimostra anche una buona forza quando stringe il pugno destro", ribadendo più volte quanto espresso nel referto del 2022. Nel seguito, in merito alla possibilità di utilizzare una tastiera, essi ritengono che "con una pratica regolare sembra addirittura possibile l'utilizzo di una tastiera standard", senza spingersi oltre la mera ipotesi. Allo stesso modo affermando che "le limitazioni potrebbero essere compensate da una tastiera utilizzabile con una sola mano", senza fornire indicazioni circa un possibile calo nel rendimento. Essi ammettono ciononostante la presenza di "lievi limitazioni nelle attività motorie fini", concludendo che "è probabile un leggero rallentamento nelle attività che richiedono il coinvolgimento di capacità motorie fini". I periti amministrativi ritengono ad ogni modo che in generale, per le attività senza richieste specifiche sulle motricità fine della mano destra dominante, vi è un'abilità lavorativa illimitata in termini di tempo e prestazioni, ovvero pari al 100 %, sulla base di un grado di occupazione a tempo pieno.
6.2.2. Incombe poi constatare che la valutazione del 28 luglio 2021 del Dr. med. G.________, nonostante fosse già stata prodotta dal ricorrente con l'opposizione del 9 maggio 2022, non è stata oggetto di discussione né nella perizia del 1° marzo 2022 né in quella del 2 marzo 2023. Di particolare rilievo, lo specialista FMH - per l'appunto - in chirurgia della mano precisa ed insiste che i test di forza da lui effettuati "documentano in modo inequivocabile che la perdita della funzionalità è di circa del 50% rispetto alla mano controlaterale e [...] aggiungendo il classico 10-15% della mano dominante supererebbe il 50% e quindi non è 'leggermente carente' e né 'secondario'". Egli spiega inoltre che "la funzione del pollice rappresenta circa il 60 % della funzione globale della mano specie nella prensione ed è evidente che un deficit completo e totale della funzione del tendine flessore lungo del pollice (il principale motore) non può essere definito come una limitazione minore nella vita quotidiana". Il Dr. med. G.________ espone altresì che nella valutazione neurologica non si parla dell'innervazione dell'apice del pollice, la quale "è fondamentale perché un pollice insensibile altera chiaramente la pinza pollice-indice residua, già deficitaria per il problema tendineo". Egli aggiunge pure che il ricorrente ha un "problema di sensibilità e di motricità non solo fine ma anche grossolana", riferendosi anche ad "una vera e propria intolleranza al freddo, con la difficoltà nell'esercizio delle attività manuali lavorative all'aperto e non (da circa Ottobre ad Aprile) ". Quanto alle protesi menzionate dai periti amministrativi, il Dr. med. G.________ sostiene che "darebbero un recupero estetico ma non funzionale [...] e soprattutto limiterebbe la percezione tattile nei polpastrelli residui per le attività manuali succitate". Egli conclude quindi che "l'inabilità lavorativa non è inferiore al 25 % globalmente valutata", che "lo stato attuale non è di un'abilità al 100 % come riportato e va rivalutato", e che lo stesso vale per quanto riguarda le attività adatte allo stato di salute del ricorrente.
6.2.3. Da quanto precede emergono sufficienti indizi concreti atti a minare l'affidabilità dell'operato dei periti del centro Centro peritale D.________. Gli aspetti trattati dal Dr. med. G.________, riassunti poc'anzi, cozzano frontalmente con le risultanze delle varie perizie sulla capacità lavorativa del ricorrente, in particolar modo relativamente alla sua attività precedente all'infortunio. Tutto ciò, nella presente fattispecie, ha inevitabilmente un'incidenza anche sulla pertinenza della valutazione dei periti inerente alla rispettiva capacità lavorativa in attività adeguate al suo stato di salute. Le incompletezze e incongruenze che emergono a proposito del primo aspetto non possono in effetti essere qui ignorate nell'analisi del secondo. Del resto, anche se in tale frangente al medico non spetta una competenza decisionale conclusiva, le sue indicazioni rappresentano una base importante per la valutazione giuridica di quali prestazioni lavorative possono ancora essere richieste dalla persona interessata (DTF 140 V 193 consid. 3.2), sicché le sentenze citate dalla Corte cantonale (cfr. consid. 5.2 supra) non permettono di giustificare nel caso concreto l'assenza nelle perizie amministrative di indicazioni chiare e convincenti sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività adeguate. Si rivela dunque opportuno assegnare il compito di sopperire a tali mancanze non più al Centro peritale D.________, il cui operato provoca con la presente sentenza un terzo rinvio della causa, bensì ad un perito giudiziario che spetterà al Tribunale cantonale designare. La perizia giudiziaria avrà l'oggetto di definire la capacità lavorativa del ricorrente sia nella sua precedente attività lavorativa, sia in attività adeguate al suo stato di salute, confrontandosi in particolare modo con le risultanze dei periti del Centro peritale D.________ e del Dr. med. G.________. Nel farlo, essa dovrà dettagliare le ragioni che la spingeranno ad avvalorare l'una o l'altra opinione medica, oppure ancora una conclusione differente.
6.2.4. È pertanto prematuro pronunciarsi in quest'occasione sugli aspetti economici. Si noterà tuttavia già sin d'ora che il rifiuto da parte della Corte ticinese di operare una riduzione a titolo di parallelismo dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4, con riferimenti) non appare fondarsi su circostanze sufficientemente comprovate. Dai relativi considerandi del giudizio impugnato non si comprende in effetti in che modo il legame di parentela tra il ricorrente e il figlio, allora socio e gerente della società datrice di lavoro, si trovi in relazione causale con la circostanza che il primo si sarebbe accontentato di un reddito da valido nettamente inferiore a quello statistico, o più in generale che non fosse realmente esposto a una tale differenza. In assenza di indicazioni contrarie, non si giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale: sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56) realisticamente irrealizzabile (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4; cfr. sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4 con riferimenti). Su questo aspetto, indipendente dall'esito della perizia giudiziaria da allestire, il Tribunale cantonale dovrà pertanto procedere ad ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente.
7.
Ne discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata al Tribunale cantonale per complemento istruttorio e nuova decisione. Il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria (DTF 146 V 28 consid. 7; 137 V 210 consid. 7.1). Le spese giudiziarie saranno quindi poste a carico dell'assicuratore opponente, che agisce in causa a tutela dei propri interessi pecuniari (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 66 cpv. 4 a contrario). Esso rifonderà inoltre al ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 luglio 2024 è annullata e la causa gli è rinviata per nuova decisione. Per il resto, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente.
3.
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 13 febbraio 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi