Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_13/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 13 marzo 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
patrocinata dall'avv. Daniele Meier, 
opponente. 
 
Oggetto 
risarcimento danni, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 gennaio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 28 novembre 2016 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud ha interamente accolto la petizione con cui la B.________SA aveva chiesto di condannare A.________ a pagarle fr. 10'110.95 quale risarcimento delle spese legali sopportate nell'ambito della procedura penale svoltasi nei confronti di quest'ultimo, osservando fra l'altro come l'asserita indigenza del convenuto avrebbe unicamente potuto assumere una rilevanza nella successiva procedura esecutiva; 
che con sentenza 31 gennaio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________; 
che la Corte cantonale ha rinviato ai motivi del giudizio di primo grado, ritenendo, come già il Pretore, la situazione di ristrettezza economica del convenuto del tutto inidonea ad impedire una sua condanna al risarcimento del danno subito dall'attrice; 
che il 6 marzo 2017 A.________ è insorto al Tribunale federale postulando l'annullamento delle predette sentenze; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che la sentenza impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 LTF per l'inoltro di un tale rimedio di diritto, ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura - riferita ai considerandi della pronunzia impugnata - con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale, il ricorrente limitandosi a dilungarsi sulla propria indigenza; 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che così stando le cose, l'implicita domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 marzo 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti