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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_556/2022  
 
 
Sentenza del 13 marzo 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Beusch, Scherrer Reber, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Croazia, 
patrocinato dall'avv. Branka Sojic Micunovic, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa svizzera di compensazione CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (condono, obbligo di collaborare), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 3 novembre 2022 (C-5164/2021). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con sentenza del 7 gennaio 2020, passata incontestata in giudicato, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di A.________ - cittadino croato, nato nel 1949, che ha risieduto in Ticino per svariati anni e per questo beneficiario di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia - e ha confermato la decisione su opposizione del 31 marzo 2017 con cui la Cassa svizzera di compensazione CSC (di seguito CSC) gli aveva chiesto la restituzione dell'importo di fr. 9'144.- a titolo di rendite di vecchiaia indebitamente percepite da gennaio 2015 a marzo 2017.  
 
A.b. Su proposta della CSC del 13 maggio 2020, A.________ le ha inoltrato il 10 luglio 2020 una domanda di condono. Con scritto del 18 agosto 2020 la CSC ha invitato il richiedente a completare la sua richiesta. Preso atto della risposta 3 settembre 2020, la CSC ha sollecitato la necessità di ricevere in particolare "l'ultimo provvedimento di tassazione croato", con la comminatoria che senza tale documento la richiesta di condono sarebbe stata dichiarata irricevibile. Con decisione dell'8 febbraio 2021, confermata su opposizione il 29 ottobre 2021, la CSC riscontrata l'assenza delle informazioni richieste ha dichiarato irricevibile la domanda di condono.  
 
B.  
A.________ si è aggravato il 24 novembre 2021 (timbro postale) al Tribunale amministrativo federale, chiedendo sostanzialmente di annullare la decisione amministrativa impugnata e accogliere la domanda di condono o di rinviare alla CSC per nuova decisione sul condono. 
Con sentenza del 3 novembre 2022 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame e confermato la decisione della CSC. 
 
C.  
ll 29 novembre 2022 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso al Tribunale federale con cui chiede sostanzialmente l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale e il rinvio dell'incarto alla CSC per una nuova decisione nel senso di accogliere la domanda di condono. Egli postula infine il riconoscimento di certe spese di traduzione, come pure di quelle postali. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La lite verte sulla domanda di condono dell'importo di fr. 9'144.- per rendite AVS indebitamente percepite nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017 presentata da A.________ il 10 luglio 2020. Considerate le motivazioni e le conclusioni del ricorso, si tratta di determinare se a giusta ragione il Tribunale amministrativo federale poteva confermare la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 della CSC, vista la mancata collaborazione dell'assicurato all'accertamento dei presupposti per il condono, segnatamente quello relativo alle gravi difficoltà economiche. Si rileva d'acchito che le censure relative al principio medesimo della restituzione, ivi inclusi i riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non soccorrono il ricorrente perché esulano dalla presente vertenza e si esauriscono in vani tentativi di rimettere in discussione gli accertamenti e le considerazioni del Tribunale amministrativo federale.  
 
2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo federale ha già esposto in maniera completa e dettagliata le norme legali e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando in particolare i due presupposti cumulativi per il condono (ovvero se il beneficiario ha percepito le prestazioni indebitamente versate in buona fede e se la restituzione costituirebbe per lui un onere troppo grave, cfr. art. 4 OPGA), come pure l'obbligo dell'amministrazione di istruire la domanda (art. 43 LPGA, cfr. DTF 136 V 376 consid. 4.1.1), il dovere delle parti di collaborare all'accertamento dei fatti e all'istruzione della causa fornendo le informazioni necessarie all'accertamento del diritto rivendicato (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA e art. 43 cpv. 2 LPGA), e infine le conseguenze legate all'omissione di collaborazione (ossia decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia, cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale amministrativo federale ha considerato non giustificata la mancata collaborazione del ricorrente all'accertamento dei presupposti per il condono, segnatamente di quello relativo alle sue pretese difficoltà economiche. Esso ha evidenziato che il ricorrente non ha dato seguito alle richieste dell'amministrazione di trasmettere l'attuale documentazione fiscale. L'autorità giudiziaria precedente, verificate le formalità per potersi prevalere delle sanzioni dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, ha confermato la decisione della CSC di chiudere l'inchiesta e di non entrare in materia sulla domanda di condono.  
 
3.2. Il ricorrente censura l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale amministrativo, segnatamente contesta che avrebbe rifiutato la sua collaborazione, sostenendo che avrebbe sempre agito in buona fede e avrebbe presentato i documenti richiesti. Egli sostiene pure che la CSC non avrebbe avuto alcun motivo per non decidere nel merito.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale amministrativo federale nell'ambito dell'analisi della determinazione dell'adempimento dei presupposti cumulativi per il condono - segnatamente quello relativo alle gravi difficoltà economiche (art. 4 cpv. 1 OPGA) - ha costatato che la CSC ha invitato più volte il ricorrente a produrre documentazione idonea a definire la sua situazione finanziaria, in particolare gli accertamenti fiscali riguardanti lui e la sua famiglia. Esso ha appurato che, già nell'invito a introdurre una domanda di condono in considerazione di quanto evidenziato nella sentenza del Tribunale amministrativo federale del 7 gennaio 2020 relativamente alla decisione di restituzione dell'importo di fr. 9'144.-, la CSC aveva allegato il modulo necessario per poter decidere del condono (denominato "Foglio complementare 3 per le persone che non risiedono in Svizzera"), indicando inoltre specificatamente di avere bisogno della prova richiesta nel modulo relativo alla situazione economica, ossia le decisioni di accertamento fiscale degli ultimi due anni e le attestazioni di tutte le possibili rendite di cui il ricorrente beneficiava al momento della domanda di condono. Acquisite parte delle informazioni richieste, la CSC con scritto del 18 agosto 2020 ha chiesto informazioni sul valore dell'usufrutto dell'abitazione, come pure ha domandato l'ultimo accertamento fiscale. Il 13 ottobre 2020 la CSC ha nuovamente sollecitato di potere ricevere l'ultimo provvedimento di tassazione croato. Il Tribunale amministrativo federale ha accertato che tali informazioni non sono giunte alla CSC.  
 
4.2. Il Tribunale federale non ha motivo di scostarsi dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità giudiziaria precedente, considerato che il ricorrente nemmeno dimostra l'arbitrio di tali accertamenti (sul tema cfr. consid. 1 e consid. 2.2). A nulla giova all'insorgente tentare di giustificarsi affermando anche in quest'istanza che in realtà non avrebbe capito quale fosse la documentazione richiesta e che solo con le spiegazioni del Tribunale amministrativo federale e la menzionata giurisprudenza - della quale censura pure che non gli sarebbe mai stata fornita, rispettivamente che non sarebbe stata disponibile - egli avrebbe capito la reale portata della domanda di documentazione idonea a decidere della situazione finanziaria. Premesso che non spetta all'amministrazione, rispettivamente all'autorità giudiziaria, fornire all'avvocato del ricorrente la giurisprudenza applicabile, come pure che la stessa è accessibile sul sito internet del Tribunale federale, quanto richiesto dall'amministrazione non si può connotare di difficile comprensione. L'autorità giudiziaria precedente ha inoltre già accertato come l'avvocata del ricorrente si era già occupata di altre vertenze in materia di assicurazioni sociali e mai aveva menzionato difficoltà in tal senso. In questo contesto vanno pure respinte le critiche della legale del ricorrente, secondo cui il Tribunale amministrativo federale al consid. 8.2.1 della sentenza impugnata avrebbe indicato che "le dichiarazioni dell'avvocato sono false, o meglio al limite della falsità". Si tratta di un'interpretazione del ricorrente dedotta dall'affermazione, lecita, del Tribunale amministrativo federale secondo cui "risulta quindi poco credibile e al limite del pretestuoso l'affermazione secondo cui la mancata collaborazione del ricorrente è riconducibile alla mancata comprensione della richiesta della CSC, tanto più che come detto l'avvocata ha dato seguito alle richieste affermando che il suo patrocinato non veniva tassato, spiegandone il motivo" (consid. 8.2.1 della sentenza del Tribunale amministrativo federale impugnata). Per questo motivo la richiesta di rinviare la causa al Tribunale amministrativo federale affinché la causa sia decisa da un giudice diverso non trova un valido fondamento giuridico e non merita accoglimento.  
 
Si evidenzia che le informazioni di natura fiscale sono le più idonee a comprovare la reale situazione finanziaria di una persona, considerato che il ricorrente aveva reso noto di vivere in un appartamento donato alla figliastra ma di cui beneficiava del diritto di viverci gratuitamente fino alla morte - il valore dell'usufrutto mai è stato quantificato - come pure di possedere una casa di vacanza in comproprietà in Croazia, il cui valore è stato stimato dal ricorrente ("circa 25'000.- ", cfr. domanda di condono del 10 luglio 2020), dunque in modo apodittico, ovvero senza alcun riscontro probatorio oggettivo. Peraltro nemmeno è stato comprovato se il ricorrente percepisca redditi sulla stessa. Da qui la richiesta più che legittima di avere l'ultimo provvedimento di tassazione croato. 
 
4.3. Accertata la mancata collaborazione ingiustificata riferita alla situazione finanziaria, ovvero la prima delle due condizioni cumulative per riconoscere il condono (art. 4 OPGA), ci si può esimere dall'analisi delle censure relative alla seconda, ovvero la buona fede pretesa dal ricorrente. La decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 della CSC merita pertanto conferma.  
 
5.  
In esito alla suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), a cui non possono essere pertanto rimborsate le spese ripetibili sollecitate (art. 68 LPGA). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Corte III del Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 13 marzo 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi