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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 218/01 
 
Sentenza del 13 maggio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
T.________ SA, opponente, rappresentata dall'avv. Rossano Bervini, Via S. Damiano 9, 6850 Mendrisio 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 21 maggio 2001) 
 
Fatti: 
A. 
Nel corso del 1995 la Cassa di compensazione del Canton Ticino (in seguito Cassa) ha esperito, tramite il proprio ufficio di revisione, l'usuale controllo contabile presso la T.________ SA (in seguito T.________ SA), ad essa affiliata in qualità di datrice di lavoro, per il periodo dal 1990 al 1994, accertando una massa salariale non notificata di fr. 974'202.-. 
 
Con decisione del 13 dicembre 1995 l'amministrazione ha pertanto notificato alla ditta interessata una tassazione d'ufficio con cui ha preteso il pagamento di contributi paritetici AVS/AI/AD/AF per fr. 149'569.35, calcolati sull'importo dei salari non notificati. 
B. 
Contro questo provvedimento la datrice di lavoro è insorta presso il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, contestando la tassazione d'ufficio relativa agli ultimi mesi del 1993 e al 1994, fondata su elementi fittizi, essendo disponibili i dati contabili necessari per effettuare una ripresa corrispondente alla situazione salariale reale. 
 
Con pronunzia del 21 maggio 2001 il Tribunale di prima istanza ha accolto parzialmente il gravame, accertando per gli anni dal 1990 al 1993 una massa salariale di fr. 795'660.80 e rinviando gli atti alla Cassa per quanto riguarda il 1994, affinché verificasse, in base alla documentazione contabile prodotta dalla datrice di lavoro nell'ambito della procedura di ricorso, se la ripresa salariale andava confermata. 
C. 
Contro il giudizio cantonale insorge la Cassa con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendone l'annullamento nella misura in cui le ordina l'allestimento di un complemento di istruttoria, rispettivamente la sospensione della procedura ed il rinvio degli atti al Tribunale cantonale, affinché faccia esperire ulteriori accertamenti per verificare la fedefacenza della contabilità relativa all'anno 1994. 
Chiamata a pronunciarsi sul gravame, la datrice di lavoro, rappresentata dall'avv. Rossano Bervini, propone di respingere il ricorso. Censura inoltre il mancato riconoscimento di un'indennità per ripetibili, nonostante l'accoglimento parziale del suo ricorso in sede cantonale. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è invece espresso. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è il versamento, da parte della T.________ SA, di contributi paritetici AVS/AI/AD/AF dovuti nel 1994 e segnatamente la ripresa fittizia, da parte della Cassa, di salari non notificati. 
1.1 Qualora - come nel caso in esame - la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
 
In materia di contribuzioni pubbliche il Tribunale federale delle assicurazioni non è vincolato dai motivi sollevati dalle parti e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG). 
1.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
2. 
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS. Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) e il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Secondo l'art. 68 cpv. 2 LAVS periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un ufficio di revisione che soddisfi i requisiti posti nel capoverso 3 o da un ufficio speciale della cassa di compensazione. Per il capoverso 4 il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all'ammissione degli uffici di revisione e all'esecuzione delle revisioni delle casse e del controllo dei datori di lavoro. 
 
In proposito l'art. 162 cpv. 1 OAVS prevede che i datori di lavoro devono essere controllati sul posto e da un ufficio di revisione nel senso dell'art. 68 capoversi 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro anni. L'art. 163 OAVS dispone che l'ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione. 
4. 
Con il ricorso la Cassa censura in particolare la mancata assunzione, da parte del Tribunale di prima istanza, di prove rilevanti, in violazione del principio dell'accertamento d'ufficio dei fatti. In pratica l'amministrazione ricorrente ritiene che la Corte cantonale, invece di rinviare gli atti, avrebbe dovuto verificare personalmente se la contabilità allestita per il 1994 da un esperto e prodotta pendente causa di ricorso poteva essere considerata fedefacente e quindi essere posta alla base della tassazione d'ufficio, invece dei dati fittizi ritenuti dalla Cassa. 
4.1 Secondo l'art. 85 cpv. 2 lett. c LAVS l'autorità di ricorso deve accertare d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio, assumendo le prove necessarie e apprezzandole liberamente. Questo principio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). 
Va pure ricordato che nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 I 168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 124 I 316 consid. 5a, 124 V 139 consid. 2b e riferimenti). 
4.2 Giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, da questo principio va in particolare dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
 
D'altra parte, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 
5. 
5.1 Dalla documentazione agli atti emerge che in data 27 aprile 1995 la T.________ SA aveva dichiarato, nei confronti della Cassa, che le cartelle orarie giornaliere, quindicinali e mensili relative all'anno 1994 non erano state conservate. Dallo scritto 29 dicembre 1995, indirizzato alla Cassa pubblica cantonale di disoccupazione, risulta invece che la datrice di lavoro disponeva dei rapporti giornalieri e dei fogli di salario, perlomeno relativi ai mesi di febbraio e maggio 1994, durante i quali la ditta aveva beneficiato di indennità per intemperie. Nella lettera 23 aprile 1996 la datrice di lavoro aveva poi nuovamente affermato di disporre delle schede salariali del 1994, non tuttavia delle giornaliere, disponendo unicamente di un formulario mensile trasmesso alla Cassa disoccupazione in data 29 dicembre 1995. Infine l'intimata, durante la procedura di ricorso cantonale, ha trasmesso la documentazione contabile concernente il 1994, senza tuttavia allegare alcun documento giustificativo. 
5.2 Alla luce di quanto precede emerge che la datrice di lavoro si è espressa in maniera confusa e talvolta contraddittoria: da un lato essa ha infatti sostenuto di non disporre delle giornaliere e praticamente di nessun documento contabile relativo al 1994, mentre dall'altro ha trasmesso i rapporti giornalieri alla Cassa pubblica di disoccupazione, da cui risultano le ore svolte giornalmente dai dipendenti per un intero mese nei diversi cantieri. 
 
Malgrado tale comportamento, questa Corte ritiene provata, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), alla luce della documentazione agli atti, l'esistenza, almeno parziale, di documentazione salariale concreta. In effetti sulla base di questi documenti la Cassa pubblica di disoccupazione ha potuto pretendere la restituzione di un importo fondato su elementi conformi alla realtà e non solo estrapolati in maniera fittizia. 
In tali condizioni appare quindi giustificata la richiesta della datrice di lavoro all'autorità cantonale, nonostante la precedente dichiarazione del 27 aprile 1995 ed il ritardo nella trasmissione di documenti contabili, di fondare la ripresa salariale su dati effettivi. 
5.3 Altra questione è invece quella di stabilire se la contabilità allestita in base a questi dati, verosimilmente incompleti (alla Cassa pubblica di disoccupazione sono stati infatti trasmessi solo i documenti relativi ai mesi di febbraio e maggio 1994), va considerata fedefacente. 
 
A mente di questa Corte un attento esame delle dichiarazioni della T.________ SA così come delle conclusioni del rapporto di revisione della Cassa non poteva non far sorgere perlomeno il dubbio che la contabilità del 1994 fosse solo parzialmente conforme alla realtà. Come già evidenziato, la datrice di lavoro si è infatti espressa più volte in maniera contraddittoria a proposito dell'esistenza o meno di documenti salariali giustificativi. Inoltre agli atti risultano essere stati prodotti unicamente i rapporti giornalieri relativi a febbraio e maggio 1994, trasmessi a suo tempo alla Cassa pubblica di disoccupazione. Alla documentazione contabile trasmessa pendente causa di ricorso cantonale non è stato infatti allegato alcun documento giustificativo. 
 
Ma vi è di più. Dal rapporto di revisione della Cassa emerge che nel quadriennio 1990-1994, in particolare negli anni 1991-1993, era stata accertata l'esistenza di una doppia documentazione e, meglio, da un lato vi erano dati ufficiali dichiarati alla Cassa, composti di conteggi salariali elaborati con il computer e, dall'altro, documenti reali, in cui i dipendenti annotavano per l'intero mese il numero di ore, giorni e nome del cantiere ecc. e da cui derivavano quindi gli effettivi salari, evidentemente più elevati, di quelli trasmessi alla Cassa. In proposito già solo un esame superficiale dei documenti contabili del 1994 permette di rilevare che essi rispecchiano, da un punto di vista formale, la documentazione cosiddetta ufficiale, in quanto la T.________ SA non ha allegato, a fondamento della propria contabilità, alcun giustificativo, come ad esempio rapporti giornalieri compilati dai singoli lavoratori. Tenuto conto del comportamento scorretto tenuto negli anni precedenti dalla T.________ SA non è quindi dato di sapere se esista anche nel 1994 una doppia documentazione. 
 
In simili condizioni la Corte cantonale non poteva senz'altro statuire in base al principio della valutazione anticipata delle prove, essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti, e, meglio, perlomeno all'audizione del commercialista che si era occupato, a mente della datrice di lavoro, di allestire la contabilità della T.________ SA nel 1994, per verificare in base a quali dati aveva proceduto. In tali circostanze sarebbe stato pure opportuno estendere la perizia contabile esperita in sede penale anche all'anno 1994, così come chiesto dalla Cassa, ritenuto che il perito già si era approfonditamente occupato dell'esame della contabilità degli anni precedenti. Malgrado al Ministero pubblico sia stata sottoposta la richiesta sia dalla Cassa che dal Tribunale cantonale, sfuggono i motivi per cui ciò non è avvenuto. 
5.4 Alla luce di quanto precede si deve concludere che l'accertamento dei fatti da parte delle Corte cantonale è stato effettuato in violazione di norme essenziali di procedura, non essendo state assunte prove rilevanti ai fini del giudizio e quindi in violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. 
 
Il ricorso di diritto amministrativo va pertanto accolto e la pronunzia impugnata annullata nella misura in cui ordina un complemento istruttorio da parte dell'amministrazione, mentre l'incarto viene rinviato alla Corte cantonale affinché proceda a verificare, tramite l'assunzione quale teste del commercialista che ha allestito la contabilità nel 1994, il richiamo agli atti dei documenti giustificativi e, se necessario, l'erezione di una perizia contabile, se è ammissibile, per procedere ad una eventuale ripresa salariale, far capo alla documentazione contabile trasmessa dalla datrice di lavoro oppure se dev'essere confermata la ripresa fittizia effettuata dalla Cassa. 
6. 
In via di risposta al ricorso di diritto amministrativo l'opponente ha censurato il mancato riconoscimento di un'indennità per ripetibili, nonostante l'accoglimento parziale del suo gravame in sede cantonale. L'addebito non è ricevibile. Non avendo la T.________ SA impugnato il giudizio cantonale, essa non può, nella risposta all'impugnativa, proporre delle conclusioni che esulano dall'oggetto del litigio determinato dal ricorso di diritto amministrativo (DTF 122 V 244 consid. 2a, 117 V 295 consid. 2a, 112 V 99 consid. 1a, 110 V 51 consid. 3c e riferimenti; cfr. pure DTF 122 V 36 consid. 2a). Ne consegue che la pronunzia di primo grado è passata in giudicato per quanto riguarda il tema delle ripetibili di quella sede. 
7. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali seguono la soccombenza, per cui devono essere poste a carico della T.________ SA. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è accolto, nel senso che, annullata la pronunzia querelata del 21 maggio 2001 nella misura in cui ordina un complemento istruttorio da parte dell'amministrazione, l'incarto è rinviato al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino perché proceda agli accertamenti indicati nei considerandi e renda un nuovo giudizio. 
2. 
Le spese giudiziarie di un importo di fr. 5'000.- sono poste a carico della T.________ SA. 
3. 
La richiesta dell'opponente volta al riconoscimento di ripetibili per la sede cantonale è irricevibile. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 13 maggio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: