[AZA 0]
I 331/00 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Kernen;
Grisanti, cancelliere
Sentenza del 13 giugno 2001
nella causa
S.________, Italia, ricorrente, rappresentato dal Patronato INCA, Viale F. Crispi 173, 64100 Teramo, Italia,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna
Fatti :
A.- Con giudizio 11 aprile 2000 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, osservando che non ricorrevano gli estremi per la restituzione del termine, non è entrata nel merito del gravame, perché tardivo, interpostole in data 16 ottobre 1999 da S.________, cittadino italiano nato nel 1936 e patrocinato dal Patronato INCA di Teramo, avverso una decisione emessa il 17 agosto precedente dall'Ufficio AI (UAI) per gli assicurati residenti all'estero denegante il diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, dopo che un primo atto ricorsuale, spedito il 17 settembre 1999, era stato ritornato al mittente il 4 ottobre successivo a seguito di un contrattempo occorso alle Poste italiane.
B.- Sempre tramite il Patronato, l'interessato deferisce il giudizio commissionale con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, ribadendo quanto esposto dinanzi al giudice di prime cure, ossia che, avendo dovuto ricostituire il fascicolo ricorsuale dopo che questo gli era stato retrocesso danneggiato, egli ha potuto inoltrare il gravame che qui ci occupa solo il 16 ottobre 1999.
Sia l'UAI che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi sul gravame.
Diritto :
1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se a ragione l'autorità di prime cure abbia dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso inoltrato il 16 ottobre 1999 da S.________.
2.- Nei considerandi della querelata pronunzia il primo giudice ha già compiutamente illustrato entro quali termini debba essere proposto un ricorso contro una decisione dell'UAI per gli assicurati residenti all'estero e precisato a quali condizioni possa essere concessa la restituzione degli stessi. A detta esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.
3.- Nell'evenienza concreta è pacifico che il termine di 30 giorni per impugnare il provvedimento notificato all'interessato il 26 agosto 1999, come attestato dal competente ufficio postale italiano, è scaduto il successivo 27 settembre. Ora, dagli atti risulta che un primo invio è stato consegnato alle poste in data 17 settembre 1999, ma non è giunto a destinazione, bensì è stato ritornato al mittente per disguidi il 4 ottobre seguente. Emerge inoltre che il ricorrente ha consegnato il gravame che qui ci occupa il 16 ottobre 1999. A ragione, pertanto, il primo giudice ha ritenuto tardivo il ricorso.
Se anche si volesse ammettere che l'assicurato abbia fatto valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine inosservato, concordando con l'opinione del giudice commissionale, secondo cui l'insorgente non poteva essere ritenuto responsabile del problema di trasmissione del suo plico raccomandato, detta autorità ha pure pertinentemente rilevato che per ottenere tale rimedio il richiedente avrebbe dovuto formulare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento la domanda di restituzione e compiere l'atto omesso. Concretamente S.________ avrebbe dovuto presentare entro 10 giorni dalla restituzione del primo invio da parte delle Poste italiane - ossia entro il 14 ottobre 1999 - detta richiesta e inoltrare l'atto ricorsuale alla Commissione di ricorso.
Ciò che invece non è avvenuto. In tale contesto non può costituire motivo di rilievo l'allegata circostanza di avere dovuto attendere di riprodurre tutta la documentazione accompagnante il gravame, atteso che l'assicurato, assistito da un ente cognito in materia, ben sarebbe stato in grado, in tempo utile, di cautelativamente redigere un breve memoriale ricorsuale onde salvaguardare il termine, riservata la possibilità di completare in un secondo tempo il ricorso con il supporto di (ulteriori) atti sanitari.
In queste condizioni, la querelata pronunzia di non entrata nel merito non può che essere confermata.
4.- Trattandosi di questione puramente processuale e non già relativa all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG,
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Le spese di procedura, per un importo complessivo di fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 13 giugno 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :