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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
U 113/04 
 
Sentenza del 13 giugno 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
T._________, ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 2 febbraio 2004) 
 
Fatti: 
A. 
In data 18 novembre 2002 T.________, nato nel 1969, all'epoca dei fatti alle dipendenze del Garage C.________ in qualità di meccanico d'automobili e in quanto tale assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), mentre si trovava alla guida della propria motoleggera, è rimasto vittima di un incidente della circolazione, a seguito del quale ha riportato contusioni ad entrambe le ginocchia. 
 
Il caso è stato assunto dall'assicuratore infortuni, il quale ha corrisposto le prestazioni di legge. 
 
Nel corso del mese di febbraio 2003 l'assicurato si è sottoposto a un controllo medico in seguito al manifestarsi di dolori al ginocchio sinistro, che lo specialista interpellato ha ricondotto all'infortunio e che quindi sono stati notificati all'INSAI quale ricaduta. 
 
Mediante provvedimento del 3 giugno 2003 l'assicuratore infortuni ha rifiutato l'assunzione dei costi di fisioterapia e medicamenti, ritenuto che tra i disturbi al ginocchio sinistro e l'infortunio del 18 novembre 2002 non sussisteva alcun nesso di causalità adeguata. 
 
Il 6 giugno 2003 la CSS Assicurazione ha in qualità di assicuratore malattia interposto opposizione, al fine di poter esaminare gli atti e prendere posizione, trasmettendone copia all'assicurato. 
 
L'INSAI ha quindi trasmesso all'assicuratore malattia la documentazione richiesta precisando di attendere il ritiro, rispettivamente il mantenimento motivato dell'opposizione. 
 
Il 27 giugno 2003 la CSS ha ritirato l'opposizione. 
 
Con scritto del 17 ottobre 2003 T.________ ha comunicato all'INSAI di aver ricevuto, nel corso del mese di settembre, delle fatture relative a sedute di fisioterapia e medicamenti e di essere venuto a conoscenza, dopo aver contattato la propria cassa malati, di non essere stato avvisato tempestivamente del ritiro dell'opposizione. 
 
 
 
Allegando un certificato medico del dott. U.________, secondo cui i dolori alle ginocchia erano riconducibili all'incidente stradale del 18 novembre 2002, l'assicurato ha chiesto il riesame del caso. 
 
Interpretando lo scritto quale opposizione al proprio provvedimento del 3 giugno 2003, mediante decisione del 24 ottobre 2003 l'assicuratore infortuni l'ha dichiarata irricevibile, in quanto tardiva, rispettivamente perché il ritiro dell'opposizione da parte della CSS Assicurazione non giustificava la restituzione del termine inosservato. 
 
L'INSAI ha tuttavia precisato che l'assicurato poteva avvalersi, tramite domanda separata, dei rimedi straordinari di diritto, in particolare della revisione procedurale della decisione. 
B. 
T.________ è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ne ha respinto il gravame confermando integralmente la decisione d'irricevibilità impugnata (pronuncia del 2 febbraio 2004). 
C. 
T.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni sostenendo di aver mal riposto la propria fiducia nella cassa malati, la quale non gli avrebbe comunicato tempestivamente di aver ritirato l'opposizione avverso la decisione dell'INSAI del 3 giugno 2003. 
 
Il ricorrente chiede inoltre, perlomeno implicitamente, di porre le spese per fisioterapia e medicamenti in oggetto a carico dell'assicuratore infortuni. 
 
L'INSAI postula la reiezione del gravame in quanto ricevibile, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Questa Corte, nell'ambito della presente procedura, può pronunciarsi unicamente sull'oggetto della lite determinata dal provvedimento su opposizione 24 ottobre 2003, vale a dire sulla questione di sapere se è a giusta ragione o meno che l'assicuratore abbia considerato tardiva l'opposizione del ricorrente avverso la decisione iniziale 3 giugno 2003. 
 
Ogni ulteriore richiesta dell'interessato è improponibile in questa sede. 
2. 
Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
3. 
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). 
 
Nel caso in esame, essendo controverso il diritto a prestazioni per il periodo successivo all'entrata in vigore della LPGA, risultano applicabili, come già evidenziato dalla Corte cantonale nella pronuncia impugnata, le norme in vigore successivamente al 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 445). 
4. 
Secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. 
 
L'art. 40 cpv. 1 LPGA prevede che il termine legale non può essere prorogato. 
 
Per l'art. 41 cpv. 1 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. 
 
Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2 della medesima norma). 
5. 
5.1 Dal giudizio impugnato emerge che il Tribunale cantonale, confermando integralmente la decisione su opposizione querelata, ha ritenuto intempestiva l'opposizione, così come pure un'eventuale richiesta di restituzione dei termini, presentata dopo il termine di dieci giorni previsto dalla legge. 
5.2 Il Tribunale federale delle assicurazioni non può far altro che aderire alle conclusioni del primo giudice. 
 
Da un lato infatti, nella misura in cui lo scritto del 17 ottobre 2003 viene considerato quale opposizione, dev'essere ritenuto ampiamente tardivo, anche tenuto conto delle ferie giudiziarie estive (art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA) - fatto del resto incontestato dal ricorrente -, essendo il provvedimento impugnato stato emanato il 3 giugno 2003. 
 
Dall'altro, i presupposti per una restituzione del termine non sono in concreto adempiuti, indipendentemente da un'eventuale responsabilità della Cassa malati CSS, in quanto nell'atto di ricorso presentato al Tribunale cantonale delle assicurazioni il ricorrente ha espressamente dichiarato di aver ricevuto le fatture riguardanti la fisioterapia e i medicinali il 25 luglio 2003 e di aver contattato l'assicuratore malattia per delucidazioni. 
 
Nelle esposte circostanze, l'eventuale impedimento va considerato cessato al più tardi nel corso del successivo mese di agosto. La domanda di restituzione del termine omesso, proposta all'incirca dopo due mesi, si rivela quindi manifestamente tardiva. 
 
Lo stesso deve valere qualora si considerasse che le fatture in oggetto sono state trasmesse all'assicurato solo nel mese di settembre, come da lui pure affermato nel citato scritto del 17 ottobre 2003. 
6. 
In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata merita di essere confermata. 
7. 
Pur trattandosi di una procedura non gratuita, la lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG a contrario), si può eccezionalmente dispensare il ricorrente dall'onere delle spese processuali. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 13 giugno 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: