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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_309/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 13 giugno 2014  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Mathys, Presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Alessandro Patti, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,  
opponente. 
 
Oggetto 
Mancato pagamento dell'anticipo spese, 
 
ricorso contro il decreto emanato il 13 novembre 2013 dalla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con ricorso in materia penale datato 26 marzo 2014, A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale il decreto della Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
Con decreto del 31 marzo 2014, il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.-- entro il 30 aprile 2014. Scaduto infruttuoso il termine assegnato, con ulteriore decreto del 7 maggio 2014, ne è stato fissato uno suppletorio, scadente il 21 maggio 2014, con l'avvertenza che in caso di mancato tempestivo pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile. Dagli avvisi di ricevimento risulta che i citati decreti sono stati recapitati al patrocinatore dell'insorgente, rispettivamente il 3 aprile 2014 e il 13 maggio 2014. 
 
Il 5 giugno 2014 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale. 
 
2.   
La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). Il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo. Se scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF). 
 
Poiché l'insorgente né ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa di questo Tribunale un'attestazione che certifichi l'avvenuto addebito di un conto in favore del Tribunale federale (v. art. 48 cpv. 4 LTF), il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile come espressamente indicato nel secondo decreto inviatogli. 
 
3.   
Siccome manifestamente inammissibile, il gravame può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
Considerate le circostanze, in via eccezionale si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Procura pubblica e alla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
 
Losanna, 13 giugno 2014 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy