Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_623/2020  
 
 
Sentenza del 13 giugno 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Kiss, Rüedi, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Tuto Rossi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Clinica B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Sandra Xavier, 
opponente, 
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria; cauzione per ripetibili, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 ottobre 2020 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2020.35-38). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Locarno-Città la Clinica B.________ SA, società che gestisce e conduce l'omonima clinica, con petizione 7 ottobre 2019 per ottenerne la condanna al "pagamento di una somma fino a fr. 3'000'000.--, a titolo di risarcimento danni e torto morale". L'attrice rimprovera al dott. med. C.________ di aver eseguito il 7 dicembre 2012 un intervento chirurgico nella predetta clinica in violazione delle regole dell'arte, causandole danni permanenti alla salute. Afferma che l'ospedale sarebbe responsabile per le violazioni sia delle sue regole dell'arte, per non aver raccolto un consenso informato e per come si sono svolti l'accoglienza e il decorso postoperatorio, sia di quelle dell'arte medica infrante dal ginecologo durante l'operazione. Il postulato risarcimento era stato scomposto nei seguenti elementi: fr. 2'400'000.-- quale perdita economica, fr. 200'000.-- quale damnum emergens e fr. 500'000.-- per torto morale. Il 9 ottobre 2019 l'attrice ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio. 
Con risposta 29 gennaio 2020 la convenuta si è opposta alla petizione e ha chiesto che l'attrice sia tenuta a prestare una cauzione di fr. 120'000.-- per spese ripetibili. L'attrice ha avversato quest'ultima domanda con osservazioni 10 febbraio 2020. Dopo che le parti hanno proceduto ad un ulteriore scambio di allegati, il Pretore aggiunto ha, con decisione 27 aprile 2020, respinto la domanda di gratuito patrocinio dell'attrice e le ha fissato un termine per procedere al versamento di fr. 35'000.-- a titolo di anticipo per le spese giudiziarie e di fr. 120'000.-- quale cauzione per le spese ripetibili. 
 
B.  
Con sentenza 27 ottobre 2020 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita da A.________, ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il reclamo inoltrato contro la decisione di non accordare il gratuito patrocinio, ha dichiarato inammissibile quello proposto contro la decisione concernente l'anticipo delle spese processuali e ha respinto quello presentato contro l'obbligo di prestare una cauzione per le ripetibili, nonché la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di seconda istanza. In estrema sintesi, la Corte cantonale ha ritenuto il rimedio di diritto a più riprese motivato in modo carente e ha considerato, con riferimento alla domanda di gratuito patrocinio per la procedura innanzi al Pretore, le richieste avanzate con la petizione non sostanziate e non sorrette da elementi che rendono verosimili una violazione dell'arte medica. Ha poi disatteso il reclamo contro la decisione con cui l'attrice era stata invitata a versare un anticipo spese, perché unicamente basato sulla concessione del beneficio del gratuito patrocinio. Ha inoltre considerato che l'ammontare della cauzione fissata dal Pretore rientrava nei limiti fissati dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar; RL 178.310) e che l'indigenza dell'attrice, gravata da 10 attestati di carenza beni, non era un motivo di esonero. Ha infine respinto la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di seconda istanza, perché il reclamo non presentava fin dall'inizio possibilità di esito favorevole. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile del 27 novembre 2020 A.________ chiede al Tribunale federale, in via principale, di riformare la decisione cantonale nel senso di accogliere i reclami e la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di seconda istanza. Domanda pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura innanzi al Tribunale federale. In via subordinata postula l'annullamento della decisione di seconda istanza e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione. Dei motivi del ricorso si dirà nei considerandi di diritto. 
Il 7 gennaio 2021 la ricorrente, invitata a dimostrare la sua situazione finanziaria, ha inoltrato la decisione da cui risulta essere beneficiaria di prestazioni dell'assistenza sociale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione che rifiuta la concessione del gratuito patrocinio è una decisione incidentale atta a causare un danno irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 129 I 129 consid. 1.1). 
La via d'impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo (137 III 261 consid. 1.4, 380 consid. 1.1), che in concreto concerne un'azione creditoria con un valore litigioso manifestamente superiore a fr. 30'000.--. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, inoltrato dalla parte risultata soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è quindi in linea di principio ammissibile. 
 
2.  
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 143 I 1 consid. 1.4; 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Per adempiere l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con chiarezza in cosa consiste la violazione del diritto (DTF 140 III 86 consid. 2). Le esigenze di motivazione devono essere soddisfatte per ogni singola conclusione ricorsuale. Se con un gravame vengono proposte molteplici conclusioni, il Tribunale federale esamina nel merito solo le conclusioni sorrette da una sufficiente motivazione e dichiara inammissibili quelle che ne sono sprovviste (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile per quanto riguarda la conclusione con cui viene chiesta la riforma della sentenza impugnata nella misura in cui questa rifiuta la concessione del gratuito patrocinio innanzi all'ultima istanza cantonale, essendo tale domanda priva di una qualsiasi motivazione. 
 
3.  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie diversa da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
Ne segue che in concreto il Tribunale federale non può tenere conto della descrizione del soggiorno in clinica esposta a ruota libera da pagina 3 a pagina 13 del ricorso, senza riferimento alcuno agli atti di causa e alla pronunzia impugnata. 
 
4.  
 
4.1. Giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Gli art. 117 segg. CPC, che disciplinano a livello di legge la predetta garanzia costituzionale, pongono le medesime condizioni (DTF 142 III 131 consid. 4.1).  
 
4.2. Una domanda è priva di probabilità di successo se le possibilità di vincere il processo sono notevolmente più esigue dei rischi di sconfitta, di modo che non possono essere definite serie. Una domanda va invece considerata non priva di probabilità di successo se le possibilità di vittoria o sconfitta si equivalgono all'incirca oppure le prime appaiono solo leggermente inferiori alle seconde. Decisivo è sapere se una parte, che dispone dei necessari mezzi finanziari, incoerebbe, dopo una ragionevole riflessione, la causa. Una parte non deve poter iniziare un processo, che non condurrebbe se dovesse pagarlo di tasca propria, solo perché - al momento - non le costa nulla. Sapere se nel caso concreto sussistano sufficienti probabilità di successo si determina in base alle circostanze date al momento in cui è inoltrata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1, con rinvii).  
Giusta l'art. 119 cpv. 2 CPC la parte istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Essa deve quindi presentare in modo verosimile i presupposti fattuali su cui intende fondare le sue pretese e dimostrarli, nella misura in cui ciò è possibile ed esigibile, riferendosi ai mezzi di prova (cfr. sentenza 4A_270/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.2). 
 
5.  
 
5.1. La Corte cantonale ha ritenuto che l'attrice non si era confrontata con la motivazione del giudizio pretorile, la quale negava la possibilità di imputare alla clinica una responsabilità basata su un rapporto contrattuale, non tanto perché un tale rapporto non si fosse perfezionato, ma perché i presupposti per riconoscere una simile responsabilità (nel senso di una sanzione per la violazione di un obbligo) non erano stati resi verosimili. Ha poi aggiunto che il mandato all'origine della perizia extragiudiziale FMH aveva lo scopo di appurare se era stato commesso un errore di trattamento e/o di diagnosi.  
 
5.2. La ricorrente afferma di contestare tutte le motivazioni con cui è stata negata la responsabilità dell'opponente, di essere entrata nella clinica per essere operata a regola d'arte, ma di avervi contratto una polmonite ed esserne uscita, 11 giorni dopo la data prevista, completamente distrutta e invalida. Aggiunge che la perizia extragiudiziale FMH, assunta senza rispettare le garanzie procedurali, non si è occupata dei maltrattamenti subiti e ritiene che, negando l'esistenza di una responsabilità della clinica, l'autorità inferiore sarebbe incorsa in un accertamento arbitrario dei fatti.  
 
5.3. Ora, con la predetta critica la ricorrente pare non avvedersi che la Corte cantonale le rimprovera di avere motivato in modo insufficiente il suo reclamo, considerazione che ella omette di contestare. Per il resto giova ricordare che spetta all'istante rendere verosimile, indicando delle prove, il fondamento fattuale che giustifica la sua pretesa. La critica del contenuto della perizia extragiudiziale e delle modalità in cui è stata esperita è pertanto inidonea a far apparire contraria al diritto la decisione di non concedere il gratuito patrocinio. Infatti, nemmeno un'ipotetica estromissione della menzionata perizia dal fascicolo processuale avrebbe quale conseguenza quella di far apparire verosimili le pretese attoree.  
 
6.  
 
6.1. La Corte cantonale ha poi reputato fuorviante la critica concernente una responsabilità per rischio di attività, poiché l'attrice medesima aveva "evocato il principio giuridico del Gefahrensatz". Ha poi indicato che la descrizione di un decorso postoperatorio particolarmente difficile e travagliato e addirittura traumatico dal profilo soggettivo "non rende a priori verosimile una violazione di regole dell'arte medica di cui non vi è traccia alcuna nella perizia extragiudiziaria FMH agli atti".  
 
6.2. La ricorrente afferma a tal proposito che la decisione impugnata si spinge in una qualificazione giuridica, che potrebbe unicamente essere effettuata ad istruttoria terminata, ma che va subito considerata contraria al diritto, atteso che la clinica si era impegnata contrattualmente a seguirla nella fase postoperatoria e di curarla secondo le regole dell'arte, ciò che è "una prestazione precisa e non un rischio di attività, la quale comporta una precisa responsabilità civile in caso di inadempienza".  
 
6.3. In concreto la ricorrente non prende affatto posizione sull'argomentazione, a cui lei stessa ha alluso, di una responsabilità per un rischio di attività. Non è poi nemmeno comprensibile su cosa verta la censura riferita a tale tipo di responsabilità, atteso che la ricorrente stessa pare escluderla, prevalendosi di una responsabilità contrattuale. Per quanto riguarda quest'ultima può essere rinviato a quanto esposto al precedente considerando.  
 
7.  
La ricorrente lamenta inoltre che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, il Pretore l'aveva penalizzata per non aver dato alcun seguito al primo tentativo di conciliazione, risalente al 2014, ritenendo che ella avesse dei dubbi sulla riuscita dalla sua azione. 
La censura si rivela inconferente ai fini del presente giudizio, atteso che la domanda di gratuito patrocinio non era stata respinta in ragione delle predette esitazioni. 
 
8.  
Riferendosi agli importi richiesti (fr. 2'400'000.-- per la perdita di guadagno, fr. 200'000.-- per un non meglio precisato damnum emergens e fr. 500'000.-- di torto morale), ritenuti esagerati dal Pretore in particolare se raffrontati con i costi medici effettivamente sostenuti di fr. 36'052.65 e la giurisprudenza e dottrina applicabili in materia, la Corte cantonale ha considerato che l'istante aveva omesso di sostanziare, anche solo in modo sommario, le proprie pretese. 
Nella fattispecie, limitandosi a ribadire che l'importo di fr. 3'000'000.-- costituiva il tetto massimo e ad affermare che le sue pretese non sarebbero affatto spropositate, avendole l'operazione rovinato la vita, la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ragione per cui anche questa censura si rivela inammissibile. 
 
9.  
Anche per quanto concerne la tesi dell'istante secondo cui il dott. C.________ sarebbe stato un ausiliario dell'opponente, l'autorità inferiore ha ritenuto il reclamo inammissibile in seguito alla sua insufficiente motivazione. 
Dilungandosi sulle condizioni dell'art. 101 CO la ricorrente non contesta di avere motivato in modo carente il rimedio di diritto cantonale, ragione per cui, non confrontandosi con le considerazioni del giudizio impugnato, il ricorso si rivela inammissibile su questo punto. 
 
10.  
L'autorità inferiore aveva poi respinto il reclamo per quanto concerne l'anticipo spese chiesto dal Pretore aggiunto, perché l'impugnativa era unicamente motivata con la pertinenza della domanda di gratuito patrocinio. Limitandosi in questa sede ad affermare che vista la sua indigenza il predetto anticipo spese è ampiamente contestato, la ricorrente non formula alcuna ammissibile critica nei confronti della sentenza impugnata. 
Altrettanto inammissibile, perché non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF (sopra consid. 3), si rivela la laconica affermazione della ricorrente - già respinta nella sentenza impugnata - secondo cui la sua indigenza con la conseguente impossibilità di effettuare il relativo versamento basterebbe per dispensarla dal dovere prestare la cauzione per spese ripetibili. 
 
11.  
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, manifestamente infondato. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente va respinta - indipendentemente dalla sua indigenza - facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 giugno 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti