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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1E.19/2005 /viz 
 
Sentenza del 13 luglio 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aeschlimann e Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dagli avv. Battista Ghiggia e 
Agata Biolcati Baggi, 
 
contro 
 
AlpTransit San Gottardo SA, 
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, 3003 Berna, 
Comune di Vezia, rappresentato dal suo Municipio, 6943 Vezia. 
 
Oggetto 
approvazione dei piani della galleria di base del Monte Ceneri, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 28 ottobre 2005 dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. 
 
Fatti: 
A. 
Il progetto di galleria di base del Monte Ceneri per una linea delle Ferrovie federali svizzere tra le aree di S. Antonino/Cadenazzo e Lugano/Vezia, compresi i raccordi alle linee esistenti, fa parte di quello della nuova linea ferroviaria transalpina del San Gottardo ed è disciplinato dal decreto federale del 4 ottobre 1991 sul transito alpino (RS 742.104; cfr. art. 5bis lett. a di tale decreto). La società AlpTransit San Gottardo SA (in seguito: AlpTransit), cui spetta l'attuazione dell'opera, ha presentato nel marzo del 2003 all'Autorità federale la domanda di approvazione dei piani, pubblicata dal 2 aprile al 16 maggio 2003 nei Comuni interessati, tra cui quello di Vezia, ove sono previsti il portale sud della galleria e l'allacciamento alla linea ferroviaria esistente, oltre a modifiche della stessa. 
B. 
A.________ è proprietaria del fondo part. n. 80 di Vezia, di complessivi 4089 m2, su cui sorgono una casa d'abitazione, un piccolo edificio e un vigneto. La particella è ubicata nella zona residenziale R2 del piano regolatore comunale, a lato della linea ferroviaria. Il progetto di pubblicazione prevede l'occupazione temporanea di una superficie di 1710 m2 e l'espropriazione definitiva di 617 m2, destinati tra l'altro alla realizzazione di una strada comunale fiancheggiante la linea. 
C. 
Nel termine di deposito dei piani, il 16 maggio 2003, A.________ ha presentato un'opposizione contestando il progetto in particolare per quando riguarda la realizzazione della nuova strada e dei ripari fonici tra la linea ferroviaria modificata e il suo fondo. La proprietaria si è inoltre opposta alle restrizioni che deriverebbero al suo diritto di proprietà, quale conseguenza della costruzione di tali opere. 
D. 
Con decisione del 28 ottobre 2005, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha approvato i piani relativi alla galleria di base del Monte Ceneri, imponendo ad AlpTransit una serie di oneri e di riserve. Riguardo alle critiche sollevate dall'opponente A.________, l'Autorità federale ha ritenuto conforme alle esigenze di protezione ambientale il progetto di protezione fonica e di sistemazione paesaggistica previsto dinanzi alla relativa proprietà. Ha inoltre approvato di principio la nuova strada, considerando che si trattava di un ripristino funzionale della situazione viaria dipendente dalla soppressione di un sottopassaggio carrozzabile esistente. Il DATEC ha nondimeno ritenuto eccessiva la prevista larghezza del marciapiede di 3,60 m, repuntando sufficienti 1,50 m. Ha quindi sospeso la decisione riguardante il tracciato stradale e il conferimento ad AlpTransit del relativo diritto di espropriazione, affinché fosse ulteriormente approfondita ed esaminata la compatibilità del ridimensionamento del marciapiede con il concetto di protezione fonica e paesaggistica. 
E. 
A.________ impugna con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale la decisione di approvazione dei piani, chiedendo in via principale di annullarla nella misura in cui respinge la sua opposizione; formula inoltre determinate richieste in via subordinata. La ricorrente ribadisce sostanzialmente le argomentazioni sollevate dinanzi alla precedente istanza, contestando in particolare i progettati ripari fonici e la strada comunale, la quale sarebbe a suo dire soggetta alla procedura di approvazione prevista dal diritto cantonale. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
F. 
AlpTransit chiede di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità e di accertare che la realizzazione della strada litigiosa soggiace alla procedura federale di approvazione dei piani. Pure il DATEC postula la reiezione del gravame, rinviando sostanzialmente alle argomentazioni già esposte nella sua decisione. Il Municipio di Vezia chiede di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata per quanto concerne la realizzazione della strada comunale; rileva che l'opera viaria risponde a esplicite esigenze di viabilità dovute alla soppressione del sottopassaggio veicolare. 
G. 
Con decreto presidenziale del 26 gennaio 2006 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 L'oggetto dell'impugnativa è una decisione concernente un progetto di pubblicazione della nuova linea ferroviaria transalpina, emanata dal DATEC quale autorità competente per l'approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari (cfr. art. 25 cpv. 1 dell'ordinanza sul transito alpino, del 28 febbraio 2001 [RS 742.104.1], art. 18 cpv. 2 lett. b della legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 [Lferr; RS 742.101] con la cifra n. 3 dell'allegato). Secondo l'art. 18h cpv. 5 Lferr, questa decisione può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale, sicché il rimedio, inoltrato tempestivamente dalla ricorrente, è di principio ammissibile (cfr. pure l'art. 99 cpv. 2 lett. d OG). 
1.2 In quanto proprietaria di un fondo interessato dal tracciato ferroviario e oggetto di un previsto intervento espropriativo, la ricorrente - opponente dinanzi alla precedente istanza (art. 18f cpv. 1 Lferr) - è toccata dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento: essa è quindi legittimata a ricorrere (art. 103 lett. a OG). 
1.3 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, così come l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a e b OG). Poiché l'istanza inferiore non era un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale non è infatti vincolato agli accertamenti di fatto eseguiti dalla stessa (cfr. art. 105 cpv. 2 OG cui rinvia l'art. 104 lett. b OG). Questo Tribunale non può tuttavia rivedere l'adeguatezza della decisione impugnata, non essendo contestata una decisione concernente la determinazione di contribuzioni o di indennità di diritto pubblico, né essendo un simile motivo di ricorso previsto dal diritto federale per un caso come quello in esame (art. 104 lett. c OG). 
2. 
2.1 La ricorrente critica i ripari fonici previsti lungo il tracciato ferroviario in prossimità della sua particella, sostenendo che le impedirebbero di continuare ad ammirare il panorama dalla sua abitazione e comporterebbero una svalutazione dell'intera proprietà. Afferma inoltre che l'opera di protezione fonica non si inserirebbe armoniosamente nel territorio e pregiudicherebbe la bellezza del paesaggio. 
2.2 Con queste critiche, generiche, la ricorrente non censura tuttavia una specifica violazione di norme del diritto federale, né fa valere un accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, sicché il gravame su questo punto risulta essere inammissibile. Chi formula un ricorso di diritto amministrativo deve infatti esporre argomentazioni specifiche fondate sui motivi di ricorso proponibili con questo rimedio (art. 104 OG) e riferite ai considerandi contenuti nel giudizio impugnato (cfr. art. 108 cpv. 2 OG; DTF 130 I 312 consid. 1.3.1 e rinvii; Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 segg., pag. 114 segg.). Contestando genericamente l'inserimento paesaggistico dei ripari litigiosi, la ricorrente disattende d'altra parte la loro finalità di protezione fonica. In particolare non considera, né si confronta, con la circostanza secondo cui tali opere permettono di rispettare per la sua particella, ubicata in una zona edificabile con un grado di sensibilità al rumore II, i valori di pianificazione diurni e notturni relativi al rumore dei treni (cfr. art. 40 cpv. 1 OIF e l'allegato 4; DTF 124 II 146 consid. 5b/cc). 
3. 
3.1 La ricorrente contesta la prevista strada comunale che invaderebbe il suo fondo nella parte che fiancheggia la linea ferroviaria. Sostiene che il tracciato stradale sarebbe inutile e privo di un nesso con l'esercizio della ferrovia: occorrerebbe quindi, se del caso, adottarlo esclusivamente seguendo la procedura prevista dalla legge ticinese sulle strade, del 23 marzo 1983. La ricorrente ritiene inoltre che il progetto stradale non costituirebbe un intervento sostitutivo di un'opera pubblica esistente, non essendoci tuttora una simile strada sul suo fondo. Adduce altresì che il relativo tracciato non sarebbe necessario per garantire la viabilità dipendente dalla chiusura, peraltro ingiustificata, dell'attuale sottopassaggio veicolare. 
3.2 Il DATEC ha approvato la strada in discussione soltanto nel suo principio, ritenendo che si trattasse di un ripristino funzionale della situazione viaria in seguito alla soppressione del sottopassaggio carrozzabile. Esso non ha per contro approvato il tracciato stradale, così come concretamente progettato, sospendendo la decisione affinché sia ulteriormente esaminata la possibilità di ridurre le dimensioni del campo stradale compatibilmente con le esigenze paesaggistiche. Il DATEC ha inoltre imposto all'impresa ferroviaria di valutare preventivamente il rumore provocato dal traffico stradale e le misure da eventualmente adottare, sospendendo pure il conferimento del diritto espropriativo per la realizzazione dell'opera viaria. La decisione impugnata deve quindi essere considerata come una decisione parziale di merito, ossia di carattere finale, e non come una decisione incidentale ai sensi dell'art. 101 lett. a OG, solo nella misura in cui concerne l'aspetto - risolto definitivamente - dell'approvazione di principio della strada nell'ambito della procedura ferroviaria (cfr. DTF 121 II 116 consid. 1b/cc; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 318, n. 896). In questa sede sono quindi ammissibili unicamente le censure rivolte contro questa decisione parziale, mentre quelle riferite alle caratteristiche concrete del manufatto e quelle espropriative sono premature e non possono essere esaminate. 
3.3 Nel comparto interessato del Comune di Vezia risulta che il collegamento veicolare tra il settore a monte e quello a valle (verso il piano del Vedeggio) della linea ferroviaria esistente è attualmente garantito da un cavalcavia all'altezza di via Ressiga (a sud, al km 178.180) e da due sottopassaggi, in corrispondenza di via alla Cassina il primo (a nord, al km 177.380) e di via Cà del Caccia il secondo (al centro, al km 177.800). Il progetto AlpTransit prevede modifiche della linea esistente e sistemazioni del terreno, che comporteranno la soppressione del sottopassaggio carrozzabile di via Cà del Caccia, permettendo in quel punto un accesso soltanto pedonale. Questo intervento, non seriamente messo in discussione dalla ricorrente sotto il profilo tecnico, implicherà quindi la perdita di una delle tre attuali possibilità di oltrepassare con i veicoli i binari. La nuova strada prevista a fianco della linea ferroviaria, direttamente a monte della stessa, è quindi principalmente finalizzata a garantire un adeguato collegamento con le rimanenti possibilità di attraversamento della linea. In particolare, il tratto stradale tra via Cà del Caccia e via alla Ressiga, che interessa anche il fondo della ricorrente, permetterà di raggiungere convenientemente il cavalcavia di via alla Ressiga e di mantenere, anche dopo la soppressione del sottopassaggio carrozzabile centrale, un accesso sostenibile al piano del Vedeggio, rispettivamente al territorio comunale a monte della linea. A ragione il DATEC ha pertanto considerato che il progetto stradale costituisce un ripristino funzionale della situazione viaria esistente e l'ha qualificato come provvedimento sostitutivo giusta l'art. 19 cpv. 1 Lferr. Secondo questa disposizione e secondo l'art. 7 cpv. 2 LEspr, qualora i lavori di costruzione o l'esercizio dell'impresa ferroviaria pregiudichino opere pubbliche esistenti, quali strade e vie, essa deve provvedere ad assicurarne l'uso per quanto sia richiesto dall'interesse pubblico. Al proposito non è determinante che nella specifica ubicazione in cui la nuova strada è prevista non esista attualmente un tracciato simile, decisivo essendo il fatto ch'essa è destinata a ripristinare la rete viaria comunale ed è quindi strettamente connessa con la soppressione del sottopassaggio veicolare esistente in seguito all'esecuzione dell'impianto ferroviario. In quanto provvedimento sostitutivo, essa rappresenta una parte costitutiva del progetto di pubblicazione ed è pertanto soggetta alla procedura federale di approvazione dei piani secondo gli art. 18 segg. Lferr (cfr. DTF 131 II 420 consid. 4.3, 121 II 436 consid. 7 pag. 444 e rispettivi rinvii). Rettamente, nell'ambito di tale procedura, è d'altra parte stato tenuto conto, riguardo al tracciato stradale, delle richieste del Comune, nella misura in cui esse non limitavano in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria (cfr. art. 18 cpv. 4 Lferr; DTF 127 II 227 consid. 4b). Nelle esposte circostanze, poiché la strada litigiosa, in quanto provvedimento sostitutivo ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 Lferr, è stata sottoposta a ragione alla procedura federale di approvazione dei piani, non occorre esaminare se sia destinata esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio della ferrovia (cfr. art. 18 Lferr). 
4. 
4.1 La ricorrente ribadisce la sua opposizione all'espropriazione della superficie di 617 m2 per la realizzazione della strada. Come visto, il DATEC non si è ancora pronunciato sulla portata dell'espropriazione, sospendendo la sua decisione al fine di approfondire la questione del ridimensionamento del marciapiede. La censura è quindi prematura in questa sede. 
4.2 La ricorrente lamenta poi un danno al vigneto e una conseguente diminuzione della produzione vinicola in seguito all'occupazione temporanea di una parte del suo fondo. Si tratta tuttavia di una questione riguardante l'indennità espropriativa, che è innanzitutto di competenza della Commissione federale di stima e che non deve perciò essere esaminata nell'ambito del gravame in esame (cfr. art. 18k Lferr, art. 57 segg. LEspr). Limitandosi per il resto a sostenere che l'occupazione temporanea dovrebbe essere prevista altrove e per un durata più breve, la ricorrente non invoca una violazione del diritto federale (art. 104 OG). 
4.3 La ricorrente espone infine una serie di richieste volte a modificare il progetto, in particolare nel senso di ridimensionare i ripari fonici e la strada, risparmiando maggiormente il suo fondo e rinunciando al previsto viale alberato. Riguardo alla protezione fonica vale quanto già esposto al precedente considerando 2, al quale si rinvia. Sugli altri aspetti, il DATEC non ha - come rilevato - ancora statuito definitivamente, riservandosi un'ulteriore valutazione del progetto stradale e degli effetti fonici del traffico veicolare. Ha altresì lasciato indeciso in questa fase il quesito della compatibilità dell'alberatura con le modifiche stradali e con la sicurezza della linea ferroviaria. Anche le critiche ricorsuali su questi aspetti sono quindi premature e non possono essere esaminate in questa sede. Nell'ambito del rimedio del ricorso di diritto amministrativo, il Tribunale federale, che non è un'istanza superiore di pianificazione né un'autorità di vigilanza in materia ambientale, non è d'altra parte abilitato a rivedere l'adeguatezza della decisione impugnata (art. 104 lett. c OG), né è tenuto a valutare se la soluzione scelta sia la migliore tra le alternative possibili (DTF 125 II 643 consid. 4a, 124 II 146 consid. 3c; sentenza 1E.10/2001 del 26 novembre 2001, consid. 1d, apparsa in: RDAT I-2002, n. 65, pag. 434 segg.). 
5. 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese sono tuttavia poste a carico di AlpTransit, in applicazione per analogia dell'art. 116 cpv. 1 LEspr (DTF 119 Ib 458 consid. 15). Comunque, tenuto conto della soccombenza della ricorrente, non si giustifica di assegnarle ripetibili della sede federale. Nemmeno si assegnano ripetibili al Municipio di Vezia. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico di AlpTransit San Gottardo SA. 
3. 
Non si assegnano ripetibili della sede federale. 
4. 
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, alla controparte, al Municipio di Vezia, al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e, per conoscenza, alla Commissione federale di stima del 13° circondario. 
Losanna, 13 luglio 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: