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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_164/2007 /biz 
 
Sentenza del 13 luglio 2007 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Zünd, Foglia, giudice supplente, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paolo Sauvain, 
e l'avv. Sebastiano Pellegrini, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Prescrizione, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 5 aprile 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Statuendo su opposizione al decreto d'accusa emanato il 16 luglio 2006 (recte: 14 luglio 2006) dal Procuratore pubblico, con sentenza del 6 dicembre 2006, il Presidente della Pretura penale di Bellinzona riconosceva A.________ autore colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario per avere a partire dal 1992 esercitato ininterrottamente e senza autorizzazione la professione di fiduciario finanziario, malgrado nel corso del mese di agosto 1992 gli fosse stata negata l'autorizzazione quale fiduciario commercialista, amministrando fiduciariamente dal Ticino, per conto di clienti, almeno una settantina di società off-shore, operando quale gestore patrimoniale, nonché offrendo alla clientela consulenza societaria e fiscale, conseguendo un reddito considerevole. A.________ veniva altresì dichiarato colpevole di contravvenzione alla legge federale sulle armi per avere violato l'obbligo di custodire diligentemente armi, accessori di armi e munizioni, nel proprio appartamento privato e negli uffici di una società di cui era direttore. 
 
In applicazione della pena, A.________ veniva condannato a una multa di fr. 12'000.-- da pagare entro tre mesi con l'avvertimento che in mancanza di un pagamento entro tale termine la pena sarà commutata in arresto. 
B. 
Il 5 aprile 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) respingeva nella misura della sua ammissibilità il ricorso interposto dal condannato contro la sentenza pretorile. Essa dichiarava in particolare infondata la censura di prescrizione della contravvenzione alla legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 (LFid; RL 11.1.4.1). 
C. 
A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale contro la decisione dell'ultima istanza cantonale. Egli domanda il proscioglimento dall'accusa di violazione alla LFid e postula di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
D. 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. Non sono state chieste altre osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF). 
1.2 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF). 
1.3 Giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. Appartengono a questa categoria anche le decisioni rese in applicazione del diritto penale cantonale (v. Messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3870). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), ivi compresa la violazione della Costituzione federale. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto, tuttavia egli entra nel merito di una pretesa violazione del diritto costituzionale o di questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale solo ove il ricorrente abbia sollevato e motivato tale censura in modo preciso (art. 106 LTF). In quest'ambito, l'esigenza di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF corrisponde a quella posta dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG relativo al ricorso di diritto pubblico (DTF 133 III 393 consid. 6; sentenza 6B_178/2007 del 23 luglio 2007, consid. 1.4 destinata alla pubblicazione). Il gravame deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (v. DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 113 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 3c). 
2. 
Con il suo gravame, l'insorgente si limita a censurare un'errata applicazione delle norme sulla prescrizione da parte della CCRP, rinunciando a contestare nel merito i reati imputatigli, segnatamente l'esercizio abusivo dell'attività di fiduciario. 
2.1 L'art. 19 cpv. 1 lett. a della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 (LFid; RL 11.1.4.1) punisce con la multa sino a fr. 20'000.-- chi senza autorizzazione esercita la professione di fiduciario. Si tratta di una contravvenzione di polizia ai sensi dell'art. 335 CP. Nel caso concreto, la prescrizione è disciplinata dal decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni del 24 giugno 1947 (RL 3.3.3.4.1) il cui art. 2 corrisponde materialmente all'art. 98 CP. Tale decreto è stato abrogato e dal 1° gennaio 2007 la prescrizione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali è regolata dall'art. 22a cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (RL 3.3.3.4). Secondo quest'ultima disposizione, il codice penale svizzero si applica alla prescrizione dell'azione e della pena. 
 
La sentenza di condanna del ricorrente si fonda sul diritto penale cantonale. Per quanto la formulazione dell'art. 2 del suddetto decreto corrisponda a quella dell'art. 98 CP (rispettivamente a quella dell'art. 71 vCP), la norma resta nondimeno una disposizione di diritto cantonale. Aggiungasi che le disposizioni della parte generale del codice penale applicate in virtù del rinvio dell'art. 22a della legge di procedura per le contravvenzioni diventano parte integrante del diritto penale cantonale (v. Roland Wiprächtiger, Commentario basilese, n. 7 ad art. 335 CP; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 13 ad art. 335 CP). 
2.2 Fondata sul diritto penale cantonale, una simile decisione può certo essere impugnata dinanzi al Tribunale federale per violazione del diritto federale (v. art. 95 lett. a LTF). In tal caso tuttavia, il ricorrente può unicamente far valere la violazione dei diritti costituzionali. Il Tribunale federale entra nel merito di questa censura solo ove l'insorgente l'abbia sollevata e debitamente motivata (v. consid. 1.3). 
 
Nel suo gravame, A.________ si limita a lamentare una violazione del diritto federale, segnatamente un'errata applicazione dei principi giurisprudenziali afferenti l'art. 98 CP, rispettivamente l'art. 71 vCP, ma non invoca né tanto meno sostanzia violazioni di diritti costituzionali. In particolare, egli non fa valere nessun arbitrio nell'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni in relazione con l'art. 98 CP. Carente di motivazione il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. 
3. 
Il ricorrente sostiene inoltre che non sia corretto far decorrere il termine di prescrizione dal 20 maggio 2005, data del sequestro della documentazione nei suoi uffici e del blocco dei suoi conti bancari, come invece ha ritenuto l'autorità cantonale. Essa avrebbe piuttosto dovuto tener conto della concreta attività di fiduciario da lui effettivamente svolta, conclusasi prima di tale momento. 
3.1 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte ricorrente che intende scostarsi dagli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate. 
3.2 Il gravame, una volta ancora, non adempie le condizioni di ammissibilità poste dalla LTF. L'insorgente infatti si limita a sostenere che è arbitrario ed errato considerare il 20 maggio 2005 come il giorno in cui è cessata la sua attività di fiduciario, ma non spiega perché gli accertamenti cantonali sarebbero arbitrari. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso in materia penale dev'essere dichiarato integralmente inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta poiché il gravame appariva sin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria fissando una tassa di giustizia ridotta (v. art. 65 cpv. 2 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 13 luglio 2007 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: