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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_891/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 13 luglio 2015  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Aubry Girardin, Donzallaz, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Andrea Fioravanti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 agosto 2014 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo avere beneficiato di permessi per frontalieri dal 1988, A.A.________, cittadino italiano si è sposato nel gennaio 1994 con B.A.________, cittadina svizzera. Per questo motivo gli è stato accordato un permesso di dimora trasformato, nel gennaio 2003, in un permesso di domicilio CE/AELS (ora: UE/AELS). I coniugi A.________, genitori di C.________, hanno divorziato nel febbraio 2010. Il ragazzo è stato affidato alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale. Al padre, condannato a versare un contributo alimentare mensile di fr. 1'000.--, è stato riconosciuto un diritto di visita. 
A.A.________ ha interessato le autorità amministrative e penali svizzere nei seguenti termini: 
 
- 23 settembre 2002: DAP 2211/02 per carente negligenza in operazioni finanziarie e condanna a una multa di fr. 5'000.--; 
- 9 maggio 2012: Sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano per ripetuta appropriazione indebita (novembre 2005-giugno 2009), ripetuta falsità in documenti (gennaio 2006-aprile 2008) e ripetuto esercizio abusivo della professione di fiduciario (almeno dal 1998 a luglio 2009) e condanna - previo rito abbreviato - alla pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, nonché al risarcimento delle pretese civili a favore degli accusatori privati. 
 
B.   
Sulla base dei fatti citati, segnatamente della sentenza penale del 9 maggio 2012 e dopo avere concesso a A.A.________ la facoltà di esprimersi, ciò che ha fatto il 29 gennaio 2013, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha revocato, il 14 febbraio 2013, il permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico e gli ha fissato un termine con scadenza al 14 marzo successivo per lasciare la Svizzera. 
Il citato provvedimento è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 20 agosto 2013, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 25 agosto 2014. 
Nel frattempo, cioè il 17 ottobre 2013, è stato emanato nei confronti di A.A.________ un decreto d'accusa con cui è stato condannato ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 80.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 700.-- per trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio: dal 1° luglio 2001 al 31 ottobre 2013 egli non aveva sempre versato gli alimenti convenuti con la sentenza di divorzio, che erano stati anticipati dall'Ufficio del sostengo sociale e dell'inserimento per complessivi fr. 15'837.70. A.A.________ ha poi provveduto a rimborsare integralmente l'ufficio che aveva anticipato gli alimenti al figlio. 
 
C.   
Il 30 settembre 2014 A.A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e del provvedimento di revoca; in via subordinata domanda che sia pronunciato un ammonimento. Censura, in sintesi, la violazione degli art. 5 Allegato I ALC e 8 CEDU nonché del principio della proporzionalità. 
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo, senza formulare osservazioni, si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. La Sezione della popolazione ha rinviato alla propria decisione e alle osservazioni presentate in sede cantonale dal Governo ticinese e, infine, l'Ufficio federale della migrazione (dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione SEM) si è allineato alle considerazioni formulate dalle autorità cantonali. 
 
D.   
Con decreto presidenziale del 3 ottobre 2014 è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475; 137 I 371 consid. 1 pag. 372).  
 
1.2. Esperito in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 a contrario LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).  
 
1.3. Cittadino italiano, il ricorrente può nel contempo appellarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera (sentenza 2C_980/2011 del 22 marzo 2012 consid. 1.1 con rinvii).  
 
2.  
 
2.1. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Rispettate le condizioni prescritte dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale applica comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono invece in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate e motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252), profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, aspetto che, insieme a quello dell'asserito arbitrio, compete al ricorrente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
3.   
La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio conferito a suo tempo al ricorrente. Quest'ultimo sostiene in sostanza che la conferma del provvedimento pronunciato nei suoi confronti da parte del Tribunale cantonale amministrativo lede l'art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC ed è sproporzionato sotto il profilo della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (art. 96 LStr; RS 142.20). 
 
3.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se, in base all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata. Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dallo straniero in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.). Una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).  
 
3.2. Siccome il permesso di domicilio non è regolato nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e viene concesso in base alla legge federale sugli stranieri, i motivi indicati sono validi anche per la revoca di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStr; art. 5 e 23 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_831/2010 del 27 maggio 2011 consid. 2.2).  
In simile contesto, assume ciò nondimeno rilievo l'art. 5 cpv 2 Allegato I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità. 
 
3.3. Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società (DTF 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20). In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; per una panoramica della giurisprudenza recente, cfr. inoltre la sentenza 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).  
 
3.4. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).  
Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese - circostanza che tuttavia non è ora realizzata - una simile misura non è esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un riassunto della giurisprudenza al riguardo cfr. sentenza 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3; cfr. inoltre le sentenze 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2 così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag.76 § 50 segg.). Pure in questo contesto, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (sentenze 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1). 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente non rimette in discussione, a ragione, considerata la pena privativa della libertà di 24 mesi pronunciata nei suoi confronti il 9 maggio 2012, la sussistenza di un motivo di revoca del suo permesso di domicilio (art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr; cfr. supra, consid. 3.1 e 3.2). Sostiene invece che il provvedimento litigioso disattende l'art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC e il principio di proporzionalità di cui all'art. 96 LStr. La Corte cantonale non avrebbe infatti tenuto in debita considerazione la natura patrimoniale dei reati né le modalità e le circostanze nelle quali erano stati commessi: le malversazioni oltre ad essere legate alla grave situazione finanziaria della propria società erano pure collegate l'una all'altra, dato che cercava di coprire di volta in volta il reato precedentemente commesso; inoltre avrebbe leso solo tre persone, ciò che dimostra che non si trattava di un meccanismo pianificato su larga scala o di un disegno criminoso premeditato allo scopo di danneggiare il più gran numero di persone, senza omettere che il danno economico cagionato, considerate le pretese civili delle parti riportate nel giudizio penale, era comunque contenuto. Da ultimo i giudici cantonali non avrebbero adeguatamente tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla loro commissione, del comportamento irreprensibile avuto da allora né, infine, del fatto che dal punto di vista professionale aveva optato per un'attività lavorativa dipendente in un settore totalmente diverso da quello in cui era attivo in precedenza, escludendo in tal modo ogni rischio di recidiva.  
 
4.2. Da parte sua il Tribunale cantonale amministrativo ha in primo luogo esposto nel dettaglio tutte le vicende oggetto della condanna del 9 maggio 2012 (cfr. sentenza impugnata pag. 7 a 10). Benché il ricorrente era stato condannato previo rito abbreviato e che, quindi, la sentenza penale non era motivata, emergeva dai fatti ivi contenuti che questi aveva esercitato per anni la professione di fiduciario senza la necessaria autorizzazione cantonale, la quale era volta a garantire che solo persone di ottima reputazione e che offrono un'attività irreprensibile operino in tale ambito, ciò che non era all'evidenza il suo caso. Egli inoltre, tra il novembre 2005 e il giugno 2009, nella sua qualità di direttore e amministratore di una società, aveva in più occasioni indebitamente impiegato, a profitto proprio o di terzi, valori patrimoniali a lui affidati rispettivamente, tra gennaio 2006 e aprile 2008, aveva ripetutamente confezionato documenti falsi (falsificazione di estratti bancari di clienti) e fatto uso degli stessi a scopo di inganno: aveva cioè utilizzato a varie riprese il denaro di clienti della società, senza il loro consenso, per celare risultati di esercizio in perdita ed evitare quindi di dovere depositare il bilancio, per coprire le necessità della società (sponsorizzazione; pagamento dei canoni di locazione arretrati degli uffici della sua società) o per i propri bisogni (pagamento di rate di leasing concernenti un'autovettura di lusso da lui utilizzata; pagamento degli interessi ipotecari della casa di proprietà della ex moglie, ecc.). I fondi usati indebitamente ammontavano a complessivi fr. 724'341.38 (al cambio dell'epoca). L'attività delittuosa si era protratta per anni, nonostante la prima condanna subita nel 2002 per carente negligenza in operazioni finanziare, ed era cessata solo quando il ricorrente, che era già stato in carcere preventivo dal 21 luglio 2008 fino al 5 agosto 2008, era stato nuovamente arrestato il 16 luglio 2009. La Corte cantonale è quindi giunta alla conclusione che vista la molteplicità dei reati commessi, i quali andavano in parte qualificati come crimini (art. 10 cpv. 2 CP) motivo per cui non andavano sottovalutati, ne risultava che il ricorrente non voleva o non era in grado di adattarsi all'ordinamento vigente e che rappresentava attualmente un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Ciò era peraltro confermato dal fatto che né l'essere padre né la condanna penale irrogata nel 2002 né la prima detenzione preventiva l'avevano distolto dal continuare con il suo modus operandi. Non si poteva inoltre escludere un rischio di recidiva dato che non era incensurato e che i reati commessi non erano lontani del tempo. Senza dimenticare che il periodo di prova di 4 anni inflittogli nel 2012 non era ancora scaduto. In queste condizioni apparivano adempiute le esigenze poste dall'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC per potere limitare i diritti conferiti dall'ALC e, quindi, derogare alla libera circolazione revocandogli la sua autorizzazione di soggiorno.  
 
4.3. Da quanto precede risulta che l'argomentazione dei giudici cantonali - che dimostra sia la gravità di quanto rimproveratogli (come accennato parte dei reati vanno qualificati come crimini giusta l'art. 10 cpv. 2 CP) sia il comportamento rimproverevole assunto per anni dal ricorrente - giustificherebbe dal profilo del diritto interno (art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LSt) la revoca del suo permesso di domicilio in quanto l'interesse pubblico a prevenire azioni criminose, anche trattandosi di delitti patrimoniali, appare preponderante rispetto all'interesse personale del ricorrente a rimanere in Svizzera. Tale argomentazione non dimostra invece, come illustrato di seguito, perché e in quale misura questi rappresenterebbe ora una minaccia effettiva, attuale ed abbastanza grave per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC (norma sia ricordato di transenna, che rappresenta il regime più favorevole [cfr. consid. 3.2 e 3.3] e che ha pertanto la preminenza).  
Nell'ambito della valutazione da effettuare dal profilo della norma convenzionale, non va tralasciato infatti che il ricorrente non è stato condannato per atti di violenza criminale o per violazione della legge federale sugli stupefacenti, ambiti nei quali il Tribunale federale fa prova di particolare rigore per valutare la minaccia rappresentata dallo straniero (2C_238/2012 del 30 luglio 2012, consid. 2.3 in fine e la giurisprudenza citata). Per quanto concerne poi le condanne subite nel 2002 (multa di fr. 5'000.--- per carente negligenza in operazioni finanziarie) e nel 2013 (45 aliquote di fr. 80.-- ognuna, pena parzialmente aggiuntiva a quella del 9 maggio 2012 e sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, nonché una multa di fr. 700.-- oltre ad essere ammonito per trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio), le stesse, se non vanno minimizzate, non sono tuttavia particolarmente gravi. Senza dimenticare che, come addotto in modo incontestato dall'interessato, egli ha provveduto a rimborsare integralmente il debito contratto nei confronti dello Stato che aveva anticipato gli alimenti. Solo la condanna irrogata nel 2012 di 24 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni nonché risarcimento delle pretesi civili, supera il limite di un anno fissato per essere definita di lunga durata ai sensi dell'art. 62 lett. b LStr e della giurisprudenza (DTF 137 II 297 consid. 2. 3 pag. 300 segg; 135 II 377 consid. 4.2 pag. 380). Al riguardo va osservato in primo luogo che le malversazioni risalgono, per le più vecchie, al 1998 e, per le più recenti, a metà 2009. È vero che sono state commesse su un lungo arco di tempo. Sennonché, oltre ad apparire quasi tutte collegate l'una con l'altra, risultano essere state perpetrate principalmente per celare i risultati d'esercizio negativi della società di cui il ricorrente era amministratore al fine di evitarne il fallimento, per fare fronte alle necessità della medesima, per coprire di volta in volta l'abuso precedente e, infine, per proprie necessità. Non risulta quindi, come addotto dal ricorrente senza peraltro essere contraddetto dalle autorità cantonali, che egli abbia agito con l'intenzione premeditata e pianificata di colpire sistematicamente più vittime. È vero che dalla sentenza cantonale impugnata emerge anche che nei confronti del ricorrente sono in corso 29 esecuzioni per un totale di fr. 1'282'667.77 nonché sono stati emessi 13 atti di carenza beni per complessivi fr. 92'754.30. Sennonché al riguardo egli afferma, senza essere contraddetto dalle autorità cantonali, che si tratta principalmente di procedure riconducibili al suo passato professionale all'origine dei reati per i quali è stato condannato nel 2012. 
Occorre poi rilevare che sono passati più di cinque anni senza che egli sia incorso in altre infrazioni (tranne la condanna pecuniaria del 2012), oltre al fatto che, da allora, l'interessato ha tenuto un comportamento corretto nonché ha raggiunto stabilità dal punto di vista lavorativo - decidendo per altro di non più operare nel settore in cui aveva lavorato ed era stato condannato - nonché affettivo. Infatti come emerge dalla pronuncia querelata (pag. 13) nonché dagli atti di causa (cfr. ricorso al Tribunale cantonale del 10 settembre 2013 e allegati) sul piano professionale, dal 1° gennaio 2012 egli ha trovato un impiego stabile, svolto con impegno e con piena soddisfazione del suo datore di lavoro. Su quello affettivo ha, come addotto in modo incontestato, una relazione stabile con una nuova compagna da diversi anni ed intrattiene buoni rapporti con il figlio, il quale vive con lui nei fine settimana, durante le ferie previste nella convenzione di divorzio e anche due notti a settimana e di cui gestisce tutto quello che attiene all'attività scolastica. Orbene, benché il caso del qui ricorrente costituisca un caso limite visto l'atteggiamento reprensibile avuto per lunghi anni, devesi tuttavia ammettere che le circostanze attuali sopracitate sono propense a dimostrare che l'evolvere del ricorrente è favorevole e permettono di concludere per una prognosi positiva, motivo per cui non si può considerare che egli rappresenti una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC
 
4.4. Occorre tuttavia sottolineare che se egli dovesse tornare a delinquere si esporrebbe allora molto verosimilmente a misure di allontanamento (causa 2C_370/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 3.2 in fine e rinvio). Egli va pertanto formalmente ammonito in tal senso (art. 96 cpv. 2 LStr).  
 
5.  
 
5.1. Il ricorso dev'essere quindi accolto e la sentenza impugnata annullata, senza che occorra pronunciarsi sulla questione della proporzionalità del provvedimento contestato.  
 
5.2. Di conseguenza, il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato al ricorrente non gli viene revocato. Da parte sua, il Tribunale amministrativo cantonale dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della propria sede (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_378/2013 del 21 agosto 2013 consid. 6.2 e rinvio).  
 
5.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso dovrà però corrispondere al ricorrente, patrocinato da un avvocato, un'indennità per ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto e la sentenza del 25 agosto 2014 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata. Il permesso di domicilio del ricorrente non viene revocato. 
 
2.   
Non vengono prelevate spese. 
 
3.   
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale. 
 
4.   
La causa è rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili per la sede cantonale. 
 
5.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 13 luglio 2015 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud