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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_431/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 13 luglio 2017  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato da Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Helsana Assicurazioni SA, 
Via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 maggio 2017. 
 
 
Visto:  
il ricorso in materia di diritto pubblico di A.________ al Tribunale federale inoltrato l'8 giugno 2017 (timbro postale) contro il giudizio del 23 maggio 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale gli è stato confermato il rifiuto del diritto a prestazioni dell'assicurazione malattie da parte di Helsana Assicurazione SA, 
 
 
considerando:  
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309) e dimostrare con precisione dove e perché essa ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18), 
che oggetto del contendere dinanzi all'autorità cantonale era il diritto del ricorrente a prestazioni dell'assicurazione malattie dal 1° settembre 2016, 
che il Tribunale cantonale, vagliata tutta la documentazione agli atti, ha ritenuto la forza probatoria dei referti medici al dossier, segnatamente quello della dott.ssa B.________ del 5 settembre 2016, confermato il 1° dicembre 2016 dal dott. C.________, medico fiduciario dell'opponente, che hanno consentito di concludere per l'assenza di incapacità lavorativa dovuta a malattia dal 1° settembre 2016 e dunque per il rifiuto del diritto di prestazioni assicurative da parte dell'opponente, 
che il ricorrente ribadisce la sua inabilità lavorativa sulla base dei rapporti valetudinari dei propri medici curanti, già vagliati dalla Corte cantonale, limitandosi a chiedersi in concreto il motivo per il quale il giudice abbia ritenuto esaustiva la relazione della dott.ssa B.________ rispetto a quella dei suoi medici curanti, 
che egli si limita dunque a critiche di natura meramente appellatoria (a tal proposito cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 pag. 253 con riferimento; 137 V 57 consid. 1.3 pag. 60), ossia senza confrontarsi con le conclusioni del giudizio impugnato, in particolare senza spiegare il motivo per il quale il giudizio cantonale sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
 per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 13 luglio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi