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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1079/2020  
 
Decreto del 13 luglio 2021 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ srl, 
patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ AG, 
patrocinata dall'avv. Yasar Ravi, 
opponente. 
 
Oggetto 
effetto sospensivo (rigetto definitivo dell'opposizione), 
 
ricorso contro il decreto emanato il 4 dicembre 2020 
dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.193). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
La A.________ srl ha escusso la B.________ AG per l'incasso di fr. 120'896.95 oltre interessi e fr. 13'468.--. Il Pretore del Distretto di Lugano, con decisione 20 novembre 2020, ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo limitatamente a fr. 120'774.60 oltre interessi e fr. 13'468.--. 
La B.________ AG ha impugnato la decisione pretorile con reclamo 3 dicembre 2020. Con decreto 4 dicembre 2020 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha concesso l'effetto sospensivo a tale rimedio (v. art. 325 cpv. 2 CPC [RS 272]), precisando che fino alla decisione sul reclamo poteva essere presentata in ogni tempo istanza motivata di modifica o di revoca del decreto. 
 
2.  
Mediante ricorso in materia civile 30 dicembre 2020 la A.________ srl ha impugnato il predetto decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di riformarlo nel senso che al reclamo non sia conferito l'effetto sospensivo. Essa ha lamentato la violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., rimproverando all'autorità cantonale di aver emanato il decreto senza darle la possibilità di esprimersi in merito, e la lesione dell'art. 9 Cost., facendo valere che l'istanza precedente sarebbe caduta nell'arbitrio per aver ritenuto che il pagamento dell'importo posto in esecuzione cagionerebbe alla controparte serie difficoltà finanziarie e la esporrebbe a incertezze circa la restituzione dell'importo pagato in caso di accoglimento del reclamo. 
 
Invitate a rispondere al ricorso, con scritti 10 maggio 2021 l'opponente ne ha proposto la reiezione, mentre l'autorità inferiore ha segnalato che la decisione di merito sarebbe stata emanata entro breve. 
 
3.  
Mediante sentenza 11 maggio 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha infatti statuito sul reclamo 3 dicembre 2020, respingendolo. 
Con scritto 2 giugno 2021 il Tribunale federale ha pertanto invitato le parti e l'autorità inferiore a determinarsi sulla questione a sapere se il ricorso in materia civile pendente dinanzi ad esso era divenuto privo d'oggetto e sulla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili. La ricorrente ha riconosciuto che il suo ricorso era ormai divenuto privo di oggetto e ha chiesto di porre spese giudiziarie e ripetibili a carico della controparte rispettivamente dello Stato del Cantone Ticino, l'opponente non si è pronunciata, mentre l'autorità precedente ha comunicato di non aver nessuna osservazione da formulare. 
 
4.  
L'emanazione della sentenza sul reclamo ha senz'altro reso privo d'oggetto il ricorso contro la concessione dell'effetto sospensivo a detto reclamo, come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente. 
 
La Giudice presidente della Corte adita può decidere quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF
 
5.  
Quando una lite diventa senza oggetto, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC). 
Il contestato decreto, che accoglie un'istanza di effetto sospensivo, costituisce una decisione incidentale che può essere immediatamente impugnata dinanzi al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile, ossia un pregiudizio di natura giuridica che non può essere ulteriormente eliminato, perlomeno non completamente, nemmeno mediante l'emanazione di una decisione finale favorevole alla parte ricorrente (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi della lett. b non entra in linea di conto nel caso concreto; v. DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; sentenza 5A_30/2018 del 10 aprile 2018 consid. 4). Un danno economico o puramente fattuale non costituisce un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2). Spetta alla parte ricorrente dimostrare che tale condizione sia adempiuta, fatti salvi i casi in cui essa risulta in modo evidente dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (v. DTF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). 
Nella presente fattispecie l'esistenza di un danno irreparabile non è manifestamente riconoscibile e, quando si è chinata sull'ammissibilità del suo gravame ("In ordine"), la ricorrente non ha speso una parola in merito alla questione del danno irreparabile ai sensi della precitata norma. Nella motivazione del ricorso ("In fatto e in diritto") essa ha però affermato che "non può certo attendere infinitamente il pagamento del proprio credito, che ammonta ad oltre CHF 100'000.--, ritenuto che una ulteriore attesa, soprattutto in questi momenti di crisi, è suscettibile di causare alla parte ricorrente un notevole pregiudizio, ritenuto che anche la parte ricorrente deve far fronte ai pagamenti dei fornitori e dei partner contrattuali" e che "è notorio che, per una impresa come quella qui ricorrente (pur essendo solvibile), il fatto di non poter entrare in possesso della somma fatturata e per la quale ha svolto una notevole attività, è suscettibile di causare problemi di pagamento e [quindi, ndr] di immagine (...), anche in virtù delle asserite difficoltà finanziarie indicate dalla parte avversa stessa". Tale apodittica e superficiale argomentazione, fondata su mere ipotesi, è tuttavia del tutto inidonea a sostanziare l'esistenza di un pregiudizio irreparabile di natura giuridica. 
Se non fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso avrebbe quindi dovuto essere dichiarato inammissibile siccome rivolto contro una decisione non immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale. Le spese giudiziarie (ridotte in virtù dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) e le ripetibili vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase e 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente decreta:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente verserà all'opponente la som ma di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 luglio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini