Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_385/2023
Sentenza del 13 luglio 2023
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle Istituzion i del Cantone Ticino, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio giuridico, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Sequestro di armi e munizioni,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 giugno 2023
dalla Giudice delegata del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino (52.2023.193).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza del 2 giugno 2023 la Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame esperito il 25 maggio 2023 da A.________ contro la decisione del 19 aprile 2023 del Consiglio di Stato che confermava la risoluzione del 27 aprile 2022 della Polizia cantonale, Servizi generali, esplosivi e sicurezza privata, che ordinava il sequestro delle armi e munizioni in possesso dell'interessato. Secondo la Giudice cantonale, le esigenze di motivazione poste dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm (RL/TI 165.100) non erano soddisfatte. Inoltre l'art. 12 LPAmm che permetteva, a determinate condizioni, di emendare il gravame non trovava applicazione in concreto.
2.
Il 10 luglio 2023A.________ si è rivolto al Tribunale federale contestando il sequestro delle armi e la maniera in cui questo si sarebbe svolto.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio, salvo l'invio da parte della Corte cantonale di una copia integrale della sentenza, il ricorrente avendo trasmesso unicamente la prima pagina. È stato inoltre chiesto il tracciamento degli invii.
3.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami).
4.
4.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata. Il termine è osservato, ove lo scritto sia consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). I termini la cui decorrenza dipende, come nella fattispecie, da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF).
4.2. Nel caso concreto appare dubbio che il termine di trenta giorni sia stato rispettato. In effetti, dal tracciamento degli invii in possesso di questa Corte, emerge che la sentenza impugnata, impostata il 5 giugno 2023 è stata rinviata (al mittente) in base a disposizione preliminare (del destinatario), il 6 giugno 2023. Il termine ricorsuale improrogabile (art. 47 cpv. 1 LTF) avrebbe quindi iniziato a decorrere il 7 giugno 2023, giungendo a scadenza il 6 luglio 2023. Il ricorso spedito il 10 luglio successivo appare quindi tardivo e, di conseguenza, inammissibile. Senonché non occorre esaminare in maniera più approfondita la questione poiché, per i motivi esposti di seguito, il ricorso sfugge in ogni caso ad un esame di merito.
5.
5.1. Oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame (cantonale) perché non adempiva le esigenze di contenuto e di motivazione poste dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. In questo contesto l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue relative censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3).
5.2. Ora, l'allegato ricorsuale nulla contiene in merito all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 4.3 e riferimenti) dell'art. 70 cpv. 1 LPAmm - il quale prevede che il ricorso deve contenere, in particolare, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti - rispettivamente dell'art. 12 cpv. 1 LPAmm, che permette a determinate condizioni - giudicate non date nel caso concreto - di emendare l'allegato ricorsuale. Il ricorrente si limita infatti a contestare la fondatezza del sequestro delle armi deciso nei suoi confronti e della maniera in cui l'autorità sarebbe giunta ad una tale decisione, senza però dire nulla riguardo al giudizio d'inammissibilità pronunciato dalla Giudice delegata.
5.3. A titolo abbondanziale va aggiunto che un ricorso contenente, come in concreto, censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335 consid. 1a; 118 Ib 134 consid. 2).
5.4. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.
6.
Di regola, le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la particolarità del caso si rinuncia tuttavia eccezionalmente a riscuotere spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio giuridico, al Consiglio di Stato e alla Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 13 luglio 2023
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud