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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_490/2008 
 
Sentenza del 13 agosto 2009 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio fallimenti di Lugano, 6962 Viganello, 
opponente. 
 
Oggetto 
procedura di fallimento; diniego di giustizia; ritardo procedurale, 
 
ricorso contro la pretesa inattività dell'Ufficio fallimenti 
di Lugano. 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Il 26 settembre 1995, cinque zaffiri ed un rubino di grossa caratura (denominati "E.________ Collection"), assicurati nel 1996 per un valore di US$ 53'339'000.--, vennero depositati in un safe della zona franca dell'aeroporto di Kloten intestato a nome della ditta individuale X.________ di A.________. Il 19 novembre 1996, la "E.________ Collection" venne sequestrata dal Procuratore Pubblico del Cantone Ticino in esecuzione di una domanda belga. L'ipotesi di reato, semplificando, era che la società Y.________ N.V. operasse il riciclaggio del provento di reati di vario genere, in particolare traffico di stupefacenti ed estorsioni, commessi allo scopo di finanziare una società attiva nella produzione e diffusione di programmi televisivi in lingua curda. Y.________ N.V. aveva concluso con A.________, in data 5 febbraio 1996, un contratto di prestito senza interessi di circa ECU 10'600'000, garantito appunto dalla "E.________ Collection". 
 
Quando, in data 28 settembre 1999, la Pretura di Lugano ha decretato il fallimento di A.________, la "E.________ Collection" è stata annotata pro memoria nell'inventario. Nel fallimento si sono insinuati, la Y.________ N.V. per un credito di fr. 36 milioni, il fisco ticinese per ca. fr. 12'000.--, il fratello del fallito B.________ per un importo di ca. fr. 3,4 milioni e la società Z.________ Ltd. per ca. US$ 1,85 milioni; le insinuazioni di altri creditori sono state nel frattempo ritirate. 
 
Annullato il sequestro penale in considerazione del lungo tempo trascorso senza che le autorità belghe confiscassero i beni, il Tribunale federale ha ordinato che la "E.________ Collection" - apparentemente di proprietà di A.________ - venisse messa a disposizione della massa fallimentare. Il 27 settembre 2006 la società canadese XX.________, Vancouver, ha rivendicato la proprietà delle pietre; i già menzionati creditori vi si sono opposti. Con sentenza 13 marzo 2007, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tirbunale di appello del Cantone Ticino (CEF) ha ordinato approfondimenti in merito al valore delle pietre; ulteriori stime fatte effettuare dall'Ufficio fallimenti hanno fatto emergere un valore assai inferiore al previsto (compreso fra fr. 2'160.-- e fr. 25'000.--). 
 
Contro il descritto operato dell'Ufficio fallimenti di Lugano sono insorti il fallito A.________, con allegato 6 maggio 2008 diretto alla CEF, ed il fratello B.________, in qualità di suo creditore, con allegato 14 giugno 2008. Entrambi gli allegati sono sfociati nella decisione CEF 13 agosto 2008, oggetto di un separato incarto del Tribunale federale (causa 5A_570/2008). 
 
2. 
Con allegato 8 luglio 2008 redatto in lingua tedesca, separato ed indipendente dalla testé descritta procedura cantonale, B.________ - fratello del fallito - ha adito questo Tribunale federale con una "Aufsichts-Beschwerde" rivolta contro l'operato dell'Ufficio fallimenti di Lugano. B.________ (ricorrente) vi espone la propria versione dei fatti esposti qui sopra al consid. 1. Ravvede nell'agire, o meglio nel non agire dell'Ufficio, una cospirazione criminale ai danni del fratello - ed ai suoi danni quale creditore - suscettibile di violare svariati diritti costituzionali, e chiede al Tribunale federale di intervenire nella sua qualità di autorità di vigilanza. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
3. 
Nel caso di specie si può senz'altro prescindere da un esame dettagliato dei requisiti formali che deve soddisfare un ricorso al Tribunale federale: il gravame è comunque inammissibile. 
 
È infatti a torto che il ricorrente si rivolge al Tribunale federale quale "Ufficio federale di alta vigilanza sulle esecuzioni e fallimenti": l'art. 15 LEF, che gli attribuiva effettivamente questo ruolo, dal 1° gennaio 2007 riserva tale funzione al Consiglio federale. Inoltre, volendosi leggere l'allegato ricorsuale quale ricorso per denegata o ritardata giustizia, esso avrebbe dovuto essere sottoposto all'attenzione dell'autorità cantonale di vigilanza, giusta l'art. 17 cpv. 3 LEF. Infine, nemmeno la determinazione dei presunti responsabili di eventuali danni né la fissazione di un eventuale risarcimento (art. 5 LEF) è di competenza del Tribunale federale. 
 
4. 
In conclusione, il ricorso si appalesa di primo acchito inammissibile e come tale va evaso, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Losanna, 13 agosto 2009 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti