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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_347/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 13 agosto 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Giudice presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ Sagl, 
patrocinata dall'avv. Alain Susin, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di appalto; mercede, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 maggio 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 25 febbraio 2014, in parziale accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________ Sagl, il Pretore del distretto di Lugano ha condannato A.________ a versare all'attrice fr. 26'247.70, oltre interessi; 
che con sentenza 26 maggio 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________; 
che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 1° luglio 2015 con cui chiede l'accoglimento del suo appello; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che giusta l'art. 51 cpv. 3 LTF gli interessi non entrano in linea di conto per la determinazione del valore litigioso, ragione per cui questo, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile; 
che rimane quindi unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con questo rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e non è possibile di validamente prevalersi di una - semplice - violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie; 
che infatti nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato, la ricorrente limitandosi a riassumere la procedura giudiziaria e a contestare di aver tacitamente ratificato "gli impegni assunti dallo Studio di architettura"; 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 agosto 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti