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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_610/2018  
 
Decreto del 13 agosto 2018 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
ricorso per denegata/ritardata giustizia, 
 
ricorso contro l'inattività della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 19 luglio 2018 A.________ ha introdotto dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia civile nei confronti della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, per denegata e ritardata giustizia (v. art. 94 LTF) nel trattamento di un'istanza 25 giugno 2018, mediante la quale l'avv. B.________ aveva comunicato all'autorità di vigilanza di aver assunto il patrocinio della madre A.________ nella procedura di ricorso contro un provvedimento dell'Ufficio di esecuzione di Lugano ed aveva chiesto di ottenere nuovamente la notifica di una raccomandata "scaduta in data 22 giugno 2018" (riportante la menzione di consegna in "mani proprie") che non aveva potuto essere ritirata dato che la madre si trovava all'estero. 
 
2.   
Con scritto 31 luglio 2018 A.________ ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in materia civile. 
 
3.   
La Giudice presidente della Corte adita, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC). 
 
Le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della parte desistente, ossia della parte ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; v. decreto 5A_568/2016 del 31 gennaio 2017). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 13 agosto 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini