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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_639/2018  
 
 
Sentenza del 13 agosto 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________Sàrl, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
fallimento senza preventiva esecuzione, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 4 luglio 2018 
dalla Pretura del Distretto di Lugano (SO.2018.1084). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Nella procedura promossa dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con decisione 4 luglio 2018 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento senza preventiva esecuzione (ai sensi dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF) di B.________Sagl, ora A.________Sàrl, a far tempo da giovedì 5 luglio 2018 alle ore 10.00. 
 
2.   
Con scritto datato 31 luglio 2018 la fallita ha chiesto al Tribunale federale che " venga annullata la sentenza del 4 luglio della Pretura del Distretto di Lugano ". 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
In concreto è manifesto che la decisione pretorile non è stata emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF), motivo per cui il ricorso al Tribunale federale è chiaramente inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali ricorsuali. 
La decisione pretorile poteva invece essere impugnata mediante reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, rimedio che, come emerge da un decreto incidentale di tale autorità prodotto in questa sede dalla ricorrente, quest'ultima ha del resto presentato. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, alla Pretura del Distretto di Lugano e per informazione alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 agosto 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini