Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_457/2023
Sentenza del 13 agosto 2024
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
Chaix, Haag,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,
contro
Swisscom (Svizzera) SA,
patrocinata dall'avv. Lorenzo Medici,
Municipio di Muralto, via Municipio 3, 6600 Muralto,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia per l'aggiornamento di un impianto per la telefonia mobile,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 luglio 2023
dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2022.164).
Fatti:
A.
C.________ AG è proprietaria di un complesso edilizio nel Comune di Muralto (particella xxx), che ospita un hotel. Il fondo appartiene alla zona residenziale turistica (RT). L'immobile principale (sub A) è contiguo (lato ovest) allo stabile di proprietà di A.________ (particella yyy). Il 7 maggio 2013 il Municipio di Muralto ha autorizzato l'installazione di un impianto per la telefonia mobile costituito di tre antenne sul tetto dell'hotel. Due apparecchi si trovano ai lati opposti dell'insegna della struttura, mentre la terza antenna è stata installata sulla torretta dell'ascensore. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 18 dicembre 2015 (inc. 52.2014.236).
B.
Il 12 marzo 2020 Swisscom (Svizzera) SA ha chiesto la licenza edilizia per l'aggiornamento della stazione telefonica. Il progetto prevede la sostituzione delle tre antenne esistenti con altrettanti impianti di nuova generazione e l'aggiunta di tre nuove antenne per poter meglio gestire le varie tecnologie (cd. tecnologia 5G o New Radio). Un armadio per le apparecchiature tecniche sarà ancorato alla torre dell'ascensore. Al progetto si sono opposti, tra altri, B.________ e A.________, censurando l'utilizzo della tecnologia 5G e il mancato rispetto di norme del diritto comunale. Con avviso del 12 giugno 2020 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno approvato il progetto. La Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha subordinato l'autorizzazione a una serie di condizioni. Il 17 agosto 2020 il Municipio, respinte le opposizioni, ha rilasciato il permesso edilizio, decisione confermata dal Consiglio di Stato, che con risoluzione del 13 aprile 2022 (n. 1813) ha respinto i ricorsi inoltrati dai citati vicini. Adito da questi ultimi, con sentenza del 19 luglio 2023 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.
C.
A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla, unitamente a quella governativa e alla licenza edilizia comunale. In via eventuale postulano di rinviare la causa per nuovo giudizio alla Corte cantonale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. Al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in via superprovvisionale.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 II 476 consid. 1).
1.2. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali, di regola nella lingua della decisione impugnata, che nel caso in esame è quella italiana. Nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, né i ricorrenti ne adducono.
1.3. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica.
1.4. La conclusione di annullare anche la decisione governativa e quella municipale è inammissibile. In effetti, a causa dell'effetto devolutivo, solo la sentenza dell'ultima istanza cantonale può essere oggetto di ricorso (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; DTF 146 II 335 consid. 1.1.2 e rinvii).
1.5. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere in particolare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale esamina ed applica d'ufficio e liberamente (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso dev'essere tuttavia motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 147 I 73 consid. 2.1).
2.
2.1. L'atto di ricorso è incentrato unicamente sulla critica alla misurazione, al dire degli insorgenti incorretta, della distanza tra le antenne e un luogo a utilizzazione sensibile (LAUS). Dinanzi all'istanza precedente i ricorrenti hanno censurato le distanze per i LAUS n. 3 e 4; in questa sede essi la contestano di massima solo riguardo al LAUS 4.
I ricorrenti adducono che la distanza di 15 m dal LAUS 4 indicata nella scheda dei dati sarebbe sbagliata, visto che dall'interpretazione di una loro immagine aerea si tratterrebbe invece soltanto di 13,7 m. Sostengono che al riguardo sussisterebbero dubbi che avrebbero dovuto indurre la Corte cantonale, anche in applicazione dell'art. 25 cpv. 1 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), relativo all'accertamento d'ufficio dei fatti e alla libera valutazione delle prove, a procedere a una corretta chiarificazione dei fatti. Ciò poiché, nell'ambito della precedente scheda dei dati sul sito nel quadro della procedura del permesso edilizio del 2012/2013 sarebbe stata indicata un'altra, non meglio precisata distanza, rinviando al riguardo, in maniera inammissibile visto che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3), alla loro replica. Al riguardo giova osservare inoltre che, insistendo sui dati relativi alla precedente domanda di costruzione, i ricorrenti misconoscono che detta procedura esula dall'oggetto del presente litigio, essendosi conclusa con la sentenza del 18 dicembre 2015 della Corte cantonale (inc. n. 52.2014.236), passata in giudicato.
2.2. Riguardo alle distanze orizzontali tra le antenne e i LAUS n. 3 e 4 riportate dalla scheda dei dati sul sito, i ricorrenti insistono sul fatto ch'essi avrebbero dimostrato la mancata precisione di tali distanze producendo un'immagine aerea e la relativa illustrazione dinanzi alla Corte cantonale, adducendo ch'esse sarebbero state sottostimate. Ciò poiché, visto il margine estremamente ridotto di rispetto dei valori limite dell'impianto (VLImp; 5.89; 5.85 < 6 V/m), ritenevano che si potrebbe "presumere" un loro superamento. L'istanza precedente ha tuttavia considerato ch'essi non hanno apportato elementi concreti che consentivano di mettere in dubbio la localizzazione dei LAUS in questione, oggetto delle verifiche delle autorità dipartimentali. Ha ritenuto che la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo ha in effetti avuto modo di chiarire che la distanza è corretta se si considerano le coordinate dichiarate, sia delle antenne che dei LAUS, e attendibile se si considera la planimetria allegata alla scheda dei dati sul sito. La Corte cantonale ha stabilito che non portano a un diverso risultato gli estratti della scheda dei dati sul sito riferiti all'attuale impianto e tantomeno la fotografia aerea allegata al ricorso, da cui nulla di preciso può essere dedotto.
2.3. I ricorrenti adducono, a torto come appena visto, che l'istanza precedente non avrebbe spiegato perché non avrebbe ritenuta corretta la distanza da loro addotta, fondata su una imprecisa immagine aerea. Contrariamente al loro assunto, in tali circostanze, la Corte cantonale non doveva procedere all'assunzione di ulteriori prove, né ha violato il loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), che esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione. Questa garanzia impone all'autorità di motivare il suo giudizio in modo da permettere agli interessati di afferrarne la portata e, se del caso, di impugnarlo con cognizione di causa, nonché all'autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza (DTF 149 V 156 consid. 6.1; 142 IV 245 consid. 4.3). La sentenza impugnata ha spiegato, con una motivazione, certo succinta ma pertinente, perché ha respinto la censura ricorsuale (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).
2.4. Il rilevamento delle distanze delle antenne di telefonia mobile prodotto dai ricorrenti, secondo cui quelle tra l'antenna n. 2 e il LAUS 4 sarebbero di 13,5 m e tra l'antenna 5 e il LAUS 4 soltanto di 12,9 m, è stato allestito il 22 agosto 2023, peraltro sulla base di una foto aera tutt'altro che nitida e precisa. Esso è quindi successivo all'emanazione della sentenza impugnata del 19 luglio 2023.
Ora, nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti, come nella fattispecie, dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (DTF 148 V 174 consid. 2.2; sentenze 1C_309/2023 del 9 luglio 2024 consid. 1.6 e 1C_310/2023 del 30 gennaio 2024 consid. 1.2). L'invocato fatto e mezzo di prova nuovo, successivo all'emanazione della sentenza impugnata, è quindi inammissibile, visto ch'essa non ha dato motivo di allestirlo. In effetti, la censura della misurazione asseritamente incorretta delle distanze era stata sollevata dai ricorrenti già dinanzi alla Corte cantonale e nulla impediva loro, adottando la dovuta diligenza, di produrre tempestivamente il citato rilievo (DTF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2).
3.
3.1. Per di più, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, gli interessati possono censurarlo soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Essi devono motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1). Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria e personale, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 148 IV 356 consid. 2.1).
3.2. La supposizione dei ricorrenti, fondata su un'imprecisa immagine aerea, è inidonea a dimostrare l'arbitrarietà degli accertamenti fattuali ritenuti dai giudici cantonali, fondati rettamente in particolare sulle constatazioni delle autorità dipartimentali competenti e gli atti di causa. Con riferimento alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti, il giudice, che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento, incorre nell'arbitrio soltanto se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3). Questi estremi non sono dimostrati nel caso in esame. Limitandosi a osservare che dall'imprecisa fotografia aerea da loro prodotta risulterebbe che le distanze ritenute dalle autorità cantonali non sarebbero corrette, i ricorrenti non dimostrano che si sarebbe in presenza di un accertamento dei fatti addirittura insostenibile e quindi arbitrario.
Visto che l'accertamento dei fatti non è avvenuto in maniera arbitraria, anche gli altri calcoli ai quali accennano in maniera generica i ricorrenti fondandosi su misure differenti, non possono e non devono essere presi in considerazione.
4.
4.1. I ricorrenti adducono poi che l'istanza precedente avrebbe dovuto avvisarli del fatto che la loro fotografia non sarebbe stata decisiva per il criticato giudizio.
4.2. La censura è priva di fondamento. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) si riferisce principalmente all'accertamento dei fatti. Il diritto delle parti d'essere interpellate su questioni giuridiche è riconosciuto solo in misura limitata, ossia quando l'autorità interessata intende fondarsi su norme giuridiche la cui presa in considerazione non poteva essere ragionevolmente prevista dalle stesse, quando la situazione giuridica si è modificata o quando sussiste un potere di apprezzamento particolarmente ampio. Il diritto d'essere sentito non si riferisce di massima, come implicitamente ritenuto dai ricorrenti, al prospettato giudizio (DTF 145 I 167 consid. 4.1; sentenza 1C_309/2023, citata, consid. 2.2 e 2.3 e rinvii). L'autorità non è quindi tenuta a sottoporre in anticipo alle parti il ragionamento ch'essa intende porre a fondamento della sua decisione affinché presentino le loro osservazioni al riguardo, eccezione fatta quand'essa intenda fondarla su una norma o un motivo giuridico non invocato nella procedura anteriore e della quale nessuna parte si è prevalsa della sua rilevanza e non poteva aspettarsene la pertinenza (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 145 IV 99 consid. 3.1; sentenza 1C_53/2023 del 23 maggio 2024, consid. 4.4).
4.3. Nella fattispecie, i ricorrenti erano perfettamente a conoscenza della questione delle distanze, censura sollevata dinanzi alla Corte cantonale. Quest'ultima, confrontata a tale censura, si è quindi espressa sulla stessa, respingendola. Tale circostanza era quindi tutt'altro che sorprendente, tanto più che gli insorgenti neppure tentano di spiegare per quale ragione potevano attendersi che la Corte cantonale si scostasse dagli accertamenti esperiti da varie autorità per fondarsi esclusivamente su una fotografia imprecisa. Essa non era quindi tenuta a sottoporre loro preventivamente l'argomentazione giuridica posta poi a fondamento del suo giudizio. D'altro canto, nemmeno l'ha fondato su nuovi mezzi di prova, sui quali i ricorrenti non avrebbero potuto esprimersi e che avrebbero avuto un'influenza sulla procedura (DTF 143 IV 380 consid. 1.1 e consid. 1.4.1; sentenza 1C_53/2023, citata, consid. 4.4).
5.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di Muralto, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dell'ambiente.
Losanna, 13 agosto 2024
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri