Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.154/2006 /biz 
 
Sentenza del 13 settembre 2006 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. Luca Trisconi, 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 
6900 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (rigetto provvisorio dell'opposizione), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 24 marzo 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Nel marzo 2005 A.________ ha fatto spiccare, indicando quale titolo di credito "Credito iscritto in tassazione, disdetta rimborso" un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 500'000.--, oltre interessi, nei confronti del fratello B.________, che ha interposto opposizione. L'istanza con cui il procedente ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione è stata respinta il 12 dicembre 2005 dal Pretore del distretto di Lugano, il quale ha ritenuto che la documentazione agli atti non costituiva un valido riconoscimento di debito. 
2. 
Con sentenza del 24 marzo 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________. L'autorità cantonale ha ritenuto che la dichiarazione 14 settembre 1998 in cui B.________ si era impegnato a restituire cartelle ipotecarie appartenenti all'appellante è silente per quanto attiene al preteso credito di fr. 500'000.-- e che nemmeno i due documenti di natura fiscale agli atti costituiscono un riconoscimento di debito. Essa ha altresì negato che il diritto di essere sentito del procedente fosse stato violato dal mancato richiamo dell'incarto fiscale dell'escusso presso la competente autorità, atteso che A.________ non aveva riproposto in sede di contraddittorio la propria domanda di richiamo di documenti. 
3. 
Con ricorso di diritto pubblico 25 aprile 2006 A.________ postula l'annullamento della sentenza d'appello e chiede che la Corte di appello o il Pretore procedano al richiamo e all'esame dei documenti già richiesti nelle varie sedi processuali. Lamenta una violazione degli art. 9 e 29 cpv. 1 Cost. a causa del mancato richiamo della documentazione fiscale della controparte, che sarebbe stato giustificato con un eccesso di formalismo. Afferma altresì che l'ultima istanza cantonale avrebbe violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. per non aver provveduto essa stessa al richiamo di tale documentazione. 
4. 
Un ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che in concreto non si realizzano, natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1, con rinvii). Ne segue che, nella misura in cui il ricorrente non si limita a chiedere al Tribunale federale di annullare la decisione impugnata, il rimedio si rivela inammissibile (cfr. DTF 129 I 129 consid. 1.2.4). 
5. 
Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii). Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale federale si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c). 
6. 
6.1 La Corte cantonale ha indicato che giusta l'art. 215 CPC ticinese non è sufficiente che la parte che intende richiamare documenti da una pubblica autorità menzioni la domanda nei propri allegati scritti, ma occorre pure che questa venga riproposta nel corso del contraddittorio, affinché il giudice possa decidere sulla sua ammissibilità. Secondo i giudici cantonali il procedente non aveva ribadito in sede di udienza la sua richiesta di edizione, poiché si è limitato ad indicare come prove "la documentazione già agli atti". 
6.2 Il ricorrente ritiene dal canto suo che il Pretore avrebbe dovuto chiedergli in sede di udienza, considerata l'importanza del fascicolo fiscale che avrebbe contenuto il riconoscimento di debito, se egli mantiene la sua richiesta di richiamo. Non avendolo fatto, il giudice di prima istanza avrebbe violato il principio della buona fede. Inoltre, secondo il ricorrente, con la sua frase "già agli atti" avrebbe inteso ribadire "in toto" quanto già scritto nella sua istanza e quindi anche il richiamo della documentazione fiscale. La Corte cantonale avrebbe pertanto interpretato in modo arbitrario il verbale del contraddittorio. Inoltre, atteso che nemmeno la controparte aveva contestato il richiamo, la Corte cantonale sarebbe incorsa in un eccesso di formalismo, esigendo dal ricorrente di riproporre una domanda già formulata nell'istanza di rigetto dell'opposizione. 
6.3 
6.3.1 Nella fattispecie occorre innanzi tutto rilevare che le censure dirette contro l'operato del Pretore si rivelano di primo acchito inammissibili, perché in concreto non sono date le eccezioni che permettono di impugnare, con la decisione emanata dall'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 2 OG), anche quella pronunciata dalla prima istanza: la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino aveva infatti la competenza di esaminare tutte le questioni oggetto del ricorso di diritto pubblico e non fruiva di una cognizione più ristretta di quella del Tribunale federale (DTF 128 I 46 consid. 1c). 
6.3.2 Il ricorrente non critica l'interpretazione data dalla Corte cantonale all'art. 215 CPC ticinese, ma si limita ad affermare che esigere il rispetto di tale norma costituirebbe un eccesso di formalismo. Sennonché, giusta la giurisprudenza, le regole di procedura sono necessarie per garantire lo svolgimento di un processo in modo conforme alla parità di trattamento e per garantire l'applicazione del diritto materiale (DTF 114 Ia 34 consid. 3, con rinvii). Vi è formalismo eccessivo, che viola l'art. 29 cpv. 1 Cost., unicamente qualora la rigorosa applicazione di norme di procedura non sia giustificata da alcun interesse degno di protezione, diventi fine a se stessa e complichi in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale od ostacoli in modo inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). In concreto non è ravvisabile alcun formalismo eccessivo: come spiegato nella decisione impugnata, il fatto di riproporre la domanda di richiamo di documenti nell'udienza permette al giudice di deciderla, sentendo la controparte, nel corso del contraddittorio. Se la richiesta di richiamo di documenti non viene presentata durante il contraddittorio, la controparte non deve esprimersi al proposito e il suo silenzio non può - come pare sottintendere il ricorrente - essere considerato acquiescenza. 
6.3.3 Rasenta poi la temerarietà la tesi ricorsuale secondo cui la Corte cantonale avrebbe interpretato in modo arbitrario il verbale di udienza per non aver considerato che, con le parole "la documentazione già agli atti", il ricorrente abbia inteso riproporre la domanda di richiamo di documenti. Il ricorrente non spiega del resto il motivo che gli avrebbe impedito di chiaramente chiedere il richiamo della documentazione fiscale dell'escusso durante l'udienza. 
7. 
7.1 Il gravame termina in modo confuso e largamente incomprensibile. Dall'argomentazione ricorsuale emerge comunque che il ricorrente si lamenta di una violazione del suo diritto di essere sentito, perché la sentenza impugnata sarebbe silente sulla richiesta alla Corte di appello di assumere essa stessa la nota documentazione fiscale. 
7.2 Il diritto di essere sentito, sgorgante dall'art. 29 cpv. 2 Cost., contempla l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni (DTF 129 I 232 consid. 3.2). Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la parte interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c). 
 
Alla fine del proprio appello, il ricorrente ha chiesto l'assunzione "giusta l'art. 322b CPC" ticinese "delle prove arbitrariamente rifiutate dal Pretore". Così facendo, atteso che il CPC non contiene un art. 322b, egli si è richiamato all'art. 322 lett. b CPC ticinese, norma che permette al giudice (di appello) di ordinare, su istanza delle parti, l'assunzione di quelle prove che vennero offerte, ma rifiutate dal Pretore. Ora, come visto al considerando 6.3.3, la Corte cantonale ha ritenuto e spiegato, senza violare i diritti costituzionali del ricorrente, che questi non aveva - validamente - offerto le prove richiamate. Ne segue che non è possibile rimproverare alla Corte cantonale di aver violato il diritto di essere sentito del ricorrente, atteso che questi era in grado di capire che un accoglimento dell'istanza di assunzione di prove in sede di appello non entrava in linea di conto, perché non erano dati i presupposti (prova offerta e rifiutata dal Pretore) della normativa invocata nell'appello. 
8. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rileva, in quanto ammissibile, infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a presentare osservazioni, non è incorso in spese per la sede federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 13 settembre 2006 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: