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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
I 503/04 
 
Sentenza del 13 settembre 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
V.________, ricorrente, rappresentata dalla DAS Protezione Giuridica SA, via Violino 1, 6928 Manno, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 1° luglio 2004) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione del 16 giugno 2003 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha posto V.________, casalinga nata nel 1956, affetta da poliartrite cronica evolutiva, al beneficio di un quarto di rendita, con effetto dal 1° luglio 1999, stante un tasso d'invalidità del 46%, calcolato secondo il metodo misto, applicabile alle persone svolgenti parzialmente un'attività lucratica. L'amministrazione ha in effetti considerato che senza il pregiudizio alla salute l'assicurata avrebbe verosimilmente esercitato un'attività lucrativa parziale, ammettendo una ripartizione del tempo lavorativo tra attività lucrativa e mansioni domestiche del 50% in entrambi gli ambiti d'occupazione e ritenendo una limitazione del 50% dal profilo professionale e del 41% nell'ambito casalingo. 
 
Statuendo su opposizione dell'assicurata, che tramite la DAS Protezione Giuridica SA contestava il grado di limitazione della capacità lavorativa ammesso dall'amministrazione nell'ambito casalingo e che chiedeva le venisse erogata una mezza rendita a dipendenza di un tasso d'invalidità del 50%, l'UAI, pur riconoscendo un tasso di inabilità ai lavori domestici leggermente più elevato del 42%, ha con pronunzia 18 settembre 2003 tutelato il precedente provvedimento. 
B. 
Riproponendo la richiesta di erogazione di una mezza rendita, l'interessata si è aggravata, sempre con il patrocinio della DAS, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ha respinto l'impugnativa per giudizio 1° luglio 2004. 
C. 
Ancora assistita dalla DAS, V.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, ribadisce, in via principale, la richiesta formulata dinanzi alle istanze inferiori. In via subordinata chiede il rinvio degli atti al primo giudice per allestimento di una perizia medica giudiziaria volta ad accertare l'effettivo grado di limitazione quale casalinga. 
 
Mentre l'UAI propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
ll giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato all'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era già pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1. 
2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha compiutamente esposto le norme legali (art. 4, 28 LAI; art. 27, 27bis OAI; art. 8, 16 LPGA) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire come giusta l'art. 27bis cpv. 1 OAI, l'invalidità degli assicurati esercitanti solo parzialmente un'attività lucrativa e per il resto dediti allo svolgimento delle proprie mansioni vada computata secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni consuete l'invalidità debba essere valutata sulla base di un confronto delle attività - da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; VSI 2001 pag. 158 consid. 3c) - conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado di invalidità globale in funzione dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF 125 V 148 consid. 2, 104 V 136 consid. 2a). 
3. 
Nella fattispecie non sono controverse né l'applicazione del predetto metodo misto di valutazione dell'invalidità, né la suddivisione dell'impegno lavorativo totale della ricorrente tra l'ipotetica attività lucrativa a tempo parziale e l'attività di casalinga (in ragione di ciascuna la metà del tempo), né, infine, la fissazione al 50% dell'incapacità di guadagno nell'ambito professionale. 
 
Litigiosa è unicamente la valutazione degli impedimenti incontrati dalla ricorrente nell'espletamento delle consuete mansioni domestiche e, quindi, il relativo tasso d'inabilità. 
4. 
Dopo attento esame dell'incarto, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo per dipartirsi dalle considerazioni del primo giudice per quanto attiene alle valutazioni espresse, in data 16 settembre 2003, dall'assistente sociale, Z.________, in merito agli impedimenti riscontrati nello svolgimento degli usuali lavori domestici, ritenuto che la stessa, dopo avere prudentemente tenuto conto, ai fini del proprio accertamento, delle conclusioni della perizia reumatologica allestita il 7 ottobre 2002 per conto dell'UAI dal dott. B.________ come pure delle indicazioni dell'assicurata, ed avere in dettaglio chiarito le limitazioni nelle singole attività domestiche, ha fissato al 42% il grado d'invalidità totale in tale ambito fondando il proprio giudizio su un rapporto chiaro e convincente, conforme ai crismi giurisprudenziali stabiliti in materia (cfr. DTF 130 V 97, 61 consid. 6.1 e 6.2, 128 V 93 seg. consid. 4; VSI 2004 pag. 137, 2001 pag. 155, 1997 pag. 286). 
 
Nel ricorso di diritto amministrativo non si adducono argomenti atti a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado. È ben vero che il dott. B.________ attesta un'inabilità della paziente a svolgere le consuete mansioni domestiche pari al 50%; ma è altrettanto esatto che lo stesso specialista, nell'ambito delle precisazioni fornite su richiesta il 17 maggio 2004 al giudice cantonale, relativizza questo suo apprezzamento soggiungendo che qualora il medico dell'UAI dovesse decidere di basarsi piuttosto sulle risultanze dell'inchiesta domiciliare, non vi sarebbe da parte sua alcun motivo reumatologico per mettere in discussione un simile operato. 
 
Giova ricordare al riguardo che per la giurisprudenza non vi è, in linea di massima e senza valide ragioni, motivo per mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste a domicilio effettuate dai servizi sociali dell'amministrazione, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali indagini sul posto (cfr. RCC 1984 pag. 143 consid. 5). È quindi a giusta ragione che nel presente caso il primo giudice ha ritenuto di potere fondare la propria pronuncia sugli esiti dell'inchiesta domiciliare compiuta dall'assistente sociale Z.________, la quale aveva analizzato in maniera circostanziata e motivata le singole mansioni consuete che l'insorgente poteva o non poteva più svolgere e, tenendo conto delle conclusioni mediche agli atti, soprattutto di quelle peritali del dott. B.________, come pure della situazione familiare concreta dell'interessata, aveva concluso per un'invalidità complessiva nell'attività di casalinga del 42%. 
5. 
Nella fattispecie nulla è dato di sapere sulle modalità di determinazione dell'incapacità di guadagno della ricorrente nell'ambito della sua ipotetica attività professionale a tempo parziale, inabilità che l'amministrazione ha fissato al 50% senza per il vero fornire particolari spiegazioni su come sia giunta a stabilire tale tasso. Visto tuttavia che quest'ultimo sin dall'inizio non è mai stato oggetto di contestazione da parte dell'interessata, la quale già in sede di opposizione alla decisione amministrativa del 16 giugno 2003 era assistita dalla DAS Protezione Giuridica SA, è lecito ammettere che la soluzione con tutta probabilità non sfavorisce l'assicurata. In queste particolari circostanze, il Tribunale federale delle assicurazioni può senz'altro prescindere dall'esaminare la questione più da vicino. 
6. 
Dato quanto precede, il giudizio cantonale querelato merita tutela, senza che sia necessario procedere alle ulteriori indagini mediche postulate in via subordinata dalla ricorrente. Gli atti all'inserto sono completi e permettono a questa Corte di esprimersi sulla vertenza con sufficiente cognizione di causa. 
 
Si ricorda tuttavia all'insorgente che la presente sentenza non pregiudica eventuali più ampi diritti nei confronti dell'AI sorti dopo il 18 settembre 2003, data della decisione su opposizione in lite, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 129 V 4 consid. 1.2). Qualora le sue condizioni si fossero nel frattempo effettivamente aggravate nel modo indicato dal dott. M.________ in uno scritto 23 gennaio 2006 inoltrato a questa Corte in corso di procedura, nel quale lo specialista in psichiatria espone come la situazione valetudinaria della paziente stia peggiorando, sia dal profilo somatico per la seria malattia articolare sia dal profilo psichiatrico per la reazione depressiva concomitante, le rimane naturalmente riservata la facoltà di presentare ai competenti organi dell'assicurazione una domanda di revisione della rendita ai sensi dell'art. 87 OAI
7. 
La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 13 settembre 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: