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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_217/2007 /col 
 
Sentenza del 13 settembre 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, giudice delegato, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Stampa, 7605 Stampa, patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni, 
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 
4a Camera, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira. 
 
Oggetto 
tasse di polizia edilizia, 
 
ricorso (in materia di diritto pubblico) contro la sentenza emanata il 22 maggio 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. 
 
Considerando: 
che il Comune di Stampa ha rilasciato una licenza edilizia per la costruzione di tre case di vacanza con autorimessa, poi suddivise in unità per piani e vendute, tra l'altro, a A.________; 
che in seguito è stato effettuato, da parte di uno studio di architettura, un nuovo calcolo dell'indice di sfruttamento e che il Comune, con decisione del 19 dicembre 2006, ha ripartito le spese dell'architetto, accollandole a carico dei proprietari per piani per 1/3; 
che con sentenza del 22 maggio 2007 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, in parziale accoglimento di un ricorso, ha annullato la decisione comunale limitatamente alla quantificazione dei costi causati dal nuovo calcolo, rinviando gli atti al Comune affinchè li ricalcoli e proceda al loro accollamento nel senso dei considerandi; 
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso, completato in seguito, al Tribunale federale, chiedendo di esaminare la questione del collaudo della rampa d'accesso all'autorimessa sotterranea; 
che la Corte cantonale e il Comune propongono di respingere il ricorso; 
che di massima il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, nella fattispecie quella italiana (art. 54 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110): non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, né il ricorrente lo chiede espressamente; 
che, trattandosi di una decisione in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) è dato di massima il ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF; 
che, visto l'esito del gravame, la questione di sapere se la decisione impugnata, di rinvio, costituisca una decisione parziale o incidentale contro la quale il ricorso è ammissibile soltanto a determinate condizioni (vedi art. 91-93 LTF), non dev'essere esaminata oltre; 
che con questo rimedio si può fare valere, conformemente agli art. 95 e 96 LTF, la violazione del diritto; 
che secondo l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; sentenza 1C_3/2007 del 20 giugno 2007, consid. 1.4.1, destinata a pubblicazione in DTF 133 II 249); 
che il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale; 
che l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione: il ricorrente non fa infatti valere la violazione del diritto, in particolare riguardo alla ripartizione dei citati costi, unica questione esaminata dalla Corte cantonale, la quale ha espressamente precisato che altre censure estranee a tale aspetto, segnatamente quella dell'accesso all'autorimessa, non potevano essere vagliate, ritenuto che al riguardo non era ancora stata emanata alcuna decisione; 
che il ricorrente, il quale non contesta del tutto questa conclusione, si limita ad accennare al collaudo della rampa d'accesso, quesito che esulava manifestamente dall'oggetto del litigio, la causa essendo chiaramente circoscritta al solo quesito della quantificazione e ripartizione dei costi dell'architetto, per cui spettava al ricorrente addurre, conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali motivi la Corte cantonale avrebbe violato il diritto omettendo di pronunciarsi sulla citata rampa; 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF e non può quindi essere esaminato nel merito; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e che non si attribuiscono ripetibili della sede federale al Comune (art. 68 cpv. 3 LTF; sentenza 1C_122/2007 del 24 luglio 2007 consid. 6). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore del Comune di Stampa e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 4a Camera. 
Losanna, 13 settembre 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice delegato: Il cancelliere: