Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_507/2017
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Sentenza del 13 settembre 2017
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia, patrocinato dallo Studio Legale Miggiano, Via Vittorio Emanuele III, n. 18, 73030 Vitigliano (LE), Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 15 giugno 2017.
Visto:
il progetto di decisione del 3 marzo 2017 con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (di seguito: UAIE), esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, ha respinto la domanda di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità presentata nell'agosto del 2016 da A.________, cittadino italiano residente in Casarano (LE), all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), che gliel'aveva trasmessa nel settembre 2016,
la decisione del 10 maggio 2017 con cui l'UAIE ha confermato il proprio progetto di decisione,
la comunicazione del 29 maggio 2017 con cui l'UAIE ha trasmesso al Tribunale federale amministrativo lo scritto del 26 aprile 2017 del Patronato ENCAL-INPAL per conto di A.________ con la dicitura "per il seguito che riterrete opportuno",
il giudizio del 15 giugno 2017 con cui il Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha pronunciato l'irricevibilità dello scritto del 26 aprile 2017 e la sua trasmissione per competenza all'UAIE,
il ricorso del 20 luglio 2017 (timbro postale) di A.________ con cui chiede di accertare e dichiarare tempestivo e ricevibile il ricorso, come pure il suo diritto a una pensione di invalidità dal 6 agosto 2016,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
che il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è ammissibile contro le decisioni che mettono fine al procedimento (art. 90 LTF),
che salvo le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali se queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF),
che con il giudizio impugnato il Tribunale amministrativo federale, pronunciando l'irricevibilità dello scritto del 26 aprile 2017 e trasmettendolo per competenza all'UAIE, ha predisposto una pronuncia di rinvio, sottintendendo prematura la decisione del 10 maggio 2017,
che il giudizio di rinvio impugnato non mette fine al procedimento (DTF 139 V 99 consid. 1.3 pag. 101 con riferimento) e costituisce una decisione incidentale che può essere eccezionalmente impugnata solo alle condizioni dell' art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF , non essendo date le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF,
che il rinvio degli atti all'amministrazione per gli accertamenti di cui ai considerandi, e sostanzialmente per nuova decisione, non è di principio suscettibile di causare alle parti un pregiudizio irreparabile (cfr. su tale nozione DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801 con rinvii) né dà luogo a una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cfr. DTF 133 V 477 consid. 5.1 pag. 482),
che inoltre, in violazione degli obblighi di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. a tal riguardo DTF 141 III 80 consid. 1.2 pag. 81 con rinvii), il ricorrente non spiega nemmeno in quale misura il giudizio impugnato gli causerebbe un pregiudizio irreparabile né perché una decisione finale immediata permetterebbe di evitare una procedura defatigante o dispendiosa,
che di conseguenza le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF non sono date,
che in ogni caso il preteso diritto a una rendita d'invalidità fa parte del rapporto giuridico compreso nell'oggetto della lite che l'UAIE è chiamato ad accertare nell'ambito delle indicazioni conferite dal Tribunale amministrativo federale e contro il quale l'assicurato potrà, se del caso, ricorrere al Tribunale amministrativo dapprima e al Tribunale federale in seguito,
che infatti l'assicurato potrà - per quanto necessario - formulare le sue censure al momento della contestazione della decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF),
che infine si rileva parimenti che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336) e pertanto anche la conclusione del ricorrente tendente al riconoscimento del diritto a prestazioni economiche non è ammissibile,
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF , il gravame deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 13 settembre 2017
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi