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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_176/2021  
 
 
Sentenza del 13 ottobre 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Canton e Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dall'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, centro ala Monda 8, 6528 Camorino, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 agosto 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.26). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con decisione 18 febbraio 2021 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla A.________ SA al precetto esecutivo fattole notificare dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di fr. 40.-- (importo relativo a due tasse di richiamo per il pagamento del collaudo di un'automobile detenuta dall'escussa). 
 
Mediante sentenza 13 agosto 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato il 19 febbraio 2021 dall'escussa. 
 
2.  
Con "opposizione" datata 24 settembre 2021 (ma spedita il 27 settembre 2021) la A.________ SA ha impugnato la sentenza di ultima istanza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo "l'accoglimento" dell'opposizione al precetto esecutivo. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). 
 
3.1. Giusta i combinati art. 117 e 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. In virtù dell'art. 48 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.  
 
In concreto, dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente in data 24 agosto 2021. Il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 25 agosto 2021 (v. art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere giovedì 23 settembre 2021. Dato che il ricorso è stato consegnato alla posta svizzera unicamente lunedì 27 settembre 2021, esso va dichiarato tardivo e quindi manifestamente inammissibile. 
 
3.2. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
Il rimedio qui all'esame manifestamente non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF: la ricorrente si limita infatti a ribadire, come già in sede cantonale, che la creditrice escutente non sarebbe in grado di provare la data in cui la fattura e i successivi richiami le sono stati intimati e non potrebbe pertanto ottenere "in giudizio il riconoscimento di spese ed interessi", ma non si prevale di alcuna lesione di garanzie costituzionali. 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 ottobre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini