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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_287/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 13 novembre 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
patrocinato dall'avv. Battista Ghiggia, 
2. C.________, 
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda, 
3. D.________, 
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi, 
opponenti, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale; dissequestro; 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 luglio 2015 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nel quadro del procedimento penale promosso da C.________, accusatore privato, nei confronti dell'avv. A.________, tra l'altro per reati contro il patrimonio, il Procuratore pubblico (PP) il 26 aprile 2011 ha ordinato la perquisizione presso la banca E.________SA di un conto clienti della citata legale, come pure il sequestro di ogni avere e della documentazione relativa allo stesso. Con decisione del 27 febbraio 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto un reclamo della legale anche contro sequestri di relazioni presso la banca F.________SA. 
 
B.   
Con decisione del 18 luglio 2013 il PP, in applicazione dell'art. 267 cpv. 2 CPP, ha dissequestrato i fondi del conto presso la banca E.________SA a favore dell'accusatore privato, al quale sarebbero riconducibili i relativi averi patrimoniali. La legale è allora insorta dinanzi alla CRP, adducendo che la titolarità di detti averi è contestata essendo provento di reati asseritamente commessi da C.________. La Corte cantonale, con giudizio del 7 ottobre 2013, ha respinto il reclamo in quanto ricevibile. Mediante sentenza 1B_410/2013 del 24 ottobre 2014 il Tribunale federale ha annullato quest'ultima decisione. Il 27 febbraio 2014 il PP ha promosso l'accusa davanti alla Corte delle assise criminali nei confronti della legale per diversi reati. Con decreto del 17 novembre 2014 il Presidente di detta Corte ha rinviato gli atti al magistrato inquirente per completazione, trasmettendogli parimenti per evasione un'istanza di dissequestro introdotta dalla legale. Con giudizio del 7 aprile 2015 la CRP, in parziale accoglimento di un reclamo dell'interessata, ha annullato un ordine di dissequestro, invitando il PP a quantificare l'entità dell'indebito profitto semmai pervenuto all'imputata. 
 
C.   
Con decisione del 28 aprile 2015 il PP ha ritenuto che sul conto presso la banca F.________SA erano confluite importanti somme direttamente provenienti da relazioni riconducibili all'accusatore privato, da considerare pertanto quale indebito profitto e provento di reato, il cui importo complessivo non eccedeva il danno. Gli averi restanti erano stati sequestrati sulla base della decisione 7 aprile 2015 della CRP. Adita dalla legale, con giudizio del 22 luglio 2015 la CRP ne ha respinto i reclami. 
 
D.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, in via cautelare, il dissequestro totale dei suoi conti, subordinatamente quello parziale per un ammontare minimo di Euro 135'000.-- e, nel merito, di accogliere la domanda, di applicare il previgente CPP/TI, nonché di accertare la nullità, rispettivamente di annullare l'impugnato giudizio. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale. 
 
La ricorrente ha poi trasmesso per fax al Tribunale federale copie di scritti del 22 settembre 2015 inoltrati al Ministero pubblico della Confederazione e al Tribunale penale cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2).  
 
1.2. La sentenza impugnata, pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), che conferma un dissequestro, è una decisione resa in materia penale ed è quindi di principio impugnabile con il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.1). Pacifiche sono la legittimazione della ricorrente e la tempestività del ricorso.  
 
1.3. Gli scritti della ricorrente del 22 settembre 2015, non richiesti, inoltrati al Tribunale federale dopo la scadenza del termine ricorsuale (cfr. art. 102 cpv. 1 e 3 LTF), che concernono del resto procedimenti che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio e che riguardano procedure e fatti nuovi (art. 99 LTF), devono essere stralciati dall'incarto. Come noto alla ricorrente, inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del litigio, sono pure le argomentazioni inerenti ad altri processi svolti e pendenti in Italia, fattispecie sulla cui portata ella di nuovo si esprime diffusamente (vedi sentenza 1B_184/2015 del 29 maggio 2015 consid. 2.3), come pure a un incidente, in cui è stata coinvolta, avvenuto il 6 agosto 2015, posteriore all'emanazione della decisione impugnata. Anche l'accenno a un'asserita lesione dell'art. 264 cpv. 3 CPP, poiché il PP non avrebbe proceduto all'apposizione dei sigilli, esula dall'oggetto del litigio. Pure a torto ella sostiene che il Tribunale federale dovrebbe tener conto di tutti i documenti integrativi inviati dopo la richiesta di rinvio a giudizio, ritenuto ch'esso deve esaminare infatti soltanto la legittimità della decisione impugnata.  
 
1.4. I provvedimenti coercitivi costituiscono atti di procedura delle autorità penali, che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi ad assicurare le prove, garantire la presenza di persone durante il procedimento o l'esecuzione della decisione finale (art. 196 lett. a-c CPP). Il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle condizioni poste dal diritto federale per le restrizioni dei diritti fondamentali (art. 95 lett. a LTF; cfr. DTF 140 IV 57 consid. 2.2). La decisione sui provvedimenti coercitivi stabilisce in maniera definitiva la restrizione dei diritti fondamentali. Non si tratta quindi di una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF: sia le limitazioni imposte da questa norma ai motivi di ricorso sia il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono pertanto applicabili. Ciò che vale per il sequestro, non può che valere anche per il dissequestro di oggetti e valori patrimoniali (art. 263 segg. CPP; DTF 140 IV 57 consid. 2.2; 137 IV 340 consid. 2.4 pag. 346). Poiché di massima la sorte dei beni sequestrati è decisa definitivamente soltanto alla fine del procedimento penale, il Tribunale federale, nella misura in cui la relativa decisione incidentale possa essere impugnata secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, tenuto conto della gravità della restrizione dei diritti fondamentali e per assicurare il rispetto delle garanzie della CEDU (art. 36 e 190 Cost.; DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii), esamina liberamente la legalità del provvedimento coercitivo, nonostante la sua natura provvisionale.  
 
1.5. La decisione impugnata concerne un provvedimento coercitivo ai sensi dell'art. 196 segg. CPP e, poiché non pone fine al procedimento penale (art. 90 seg. LTF), costituisce una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF, norma richiamata dalla ricorrente. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF (DTF 140 IV 57 consid. 2.3), ossia, in particolare, quando può causare un pregiudizio irreparabile. Al riguardo la ricorrente adduce il rischio imminente, effettivamente documentato, di non poter più far fronte al pagamento di numerosi obblighi contrattuali venuti a scadenza (cfr. DTF 128 II 353 consid. 3). Il ricorso è pertanto ammissibile.  
 
1.6. La generica richiesta della ricorrente di non trasmettere, a tutela della sua incolumità, l'atto di ricorso agli accusatori privati, che hanno inoltrato osservazioni nella sede cantonale, contestandone la qualità di parte, dev'essere disattesa, ritenuto che le parti, tranne casi eccezionali (art. 56 cpv. 2 LTF, norma non invocata dalla ricorrente) hanno di massima diritto di consultare i documenti prodotti (art. 56 cpv. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. La ricorrente, rilevato che i fatti a lei contestati sarebbero stati commessi prima del 1° gennaio 2011, chiede che alla vertenza venga applicato il previgente CPP/TI in vigore fino al 31 dicembre 2010, normativa al suo dire più favorevole all'imputato.  
 
2.2. La CRP ha ricordato che secondo l'art. 448 cpv. 1 CPP, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto gli art. 449 e segg. non prevedano altrimenti. La ricorrente, limitandosi ad accennare al "principio costituzionale dell'irretroattività delle leggi più sfavorevoli all'imputato", non dimostra perché, applicando l'art. 448 cpv. 1 CPP, la Corte cantonale avrebbe leso il diritto federale. Il generico richiamo ricorsuale agli art. 2 cpv. 2 CP, 29-32 Cost. e 6 e 7 CEDU, che non disciplinano tale questione, è ininfluente.  
 
3.  
 
3.1. Riguardo al conto presso la banca E.________SA, la CRP ha rilevato che il PP si è rettamente fondato sulla precedente sentenza del 7 aprile 2015, con la quale essa, richiamato il primo atto di accusa, aveva ritenuto proporzionale il sequestro, vista la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza nei confronti della ricorrente, conclusione peraltro non esplicitamente contestata da quest'ultima. I giudici cantonali avevano infatti compiutamente illustrato l'esistenza di elementi indizianti secondo cui gli averi sequestrati apparterrebbero all'accusatore privato. Hanno riconfermato questa conclusione, ricordando che la misura conservativa del sequestro si fonda sulla verosimiglianza: solo nell'ambito del giudizio di merito potrà essere decisa una confisca, un risarcimento equivalente o un'assegnazione alla parte lesa.  
 
Questa conclusione è corretta, considerato che fintantoché l'istruzione non è conclusa e sussista una delle possibilità di sequestro previste dall'art. 263 cpv. 1 CPP, esso dev'essere mantenuto (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1 e 4.1.2 con numerosi rinvii; sentenza 1B_170/2015 del 29 giugno 2015 consid. 3.1). 
 
 
3.2. La CRP ha stabilito che le asserzioni della ricorrente, secondo cui gli averi sequestrati non sarebbero di proprietà dell'accusatore privato, il quale se ne sarebbe indebitamente appropriato, in questo stadio della procedura non sono sufficienti per inficiare la predetta conclusione. Ha ritenuto che la questione della titolarità degli averi litigiosi non può essere risolta nell'ambito di un giudizio fondato sulla verosimiglianza, ma dovrà essere compiutamente esaminata e decisa nel quadro del giudizio di merito davanti alla Corte delle assise criminali, alla quale l'imputata sarà presto deferita, come nel frattempo notoriamente avvenuto. Fino ad allora, il sequestro doveva e dev'essere mantenuto (sentenza 1B_252/2014 del 3 novembre 2014 consid. 2.1, in JdT 2014 I 338).  
 
3.3. Riguardo ai conti presso la banca F.________SA, la CRP ha inoltre accertato che la ricorrente, la quale nella sede cantonale non aveva peraltro replicato, non si era confrontata con le cifre indicate dal PP, adducendo di rinunciare a contestarle singolarmente in ragione dell'asserita nullità degli ordini di sequestro. La Corte cantonale ha rilevato che su questi conti erano confluiti importanti somme (Euro 345'000.-- e 85'000.--) provenienti direttamente da relazioni conducibili all'accusatore privato, motivo per cui la ricorrente non aveva alcun valido titolo per poterne disporre e che, pertanto, dovevano essere considerate indebito profitto e provento di reato. D'altra parte, il loro importo complessivo non supera il danno, quantificato in Euro 454'188.90 e CHF 25'000.--.  
 
Gli averi restanti sono stati sequestrati sulla base della decisione 7 aprile 2015 della CRP. Nella decisione impugnata quest'ultima ha considerato che il PP ha esplicitato i beni provenienti da relazioni riconducibili all'accusatore privato, che secondo la tesi accusatoria costituirebbero indebito profitto e provento di reato; ha quantificato il danno e accertato che il pregiudizio era superiore agli averi sequestrati, per cui la contestata misura era proporzionale. Ne ha concluso che, sulla base di un giudizio fondato sulla verosimiglianza, gli ordini di sequestro, dei quali non ha ritenuto la nullità, dovevano essere confermati, spettando alla Corte di merito pronunciarsi compiutamente sulla fondatezza della tesi accusatoria. 
 
3.4. La ricorrente contesta in maniera generica queste argomentazioni, adducendo che avrebbe dei crediti da opporre alla somma sequestrata presso la banca E.________SA, come pure nei confronti dell'accusatore privato, segnatamente per asserite prestazioni e spese sostenute quale precedente legale di quest'ultimo. Ella contesta d'aver trattenuto illecitamente gli averi litigiosi e d'aver commesso i prospettati reati. Al riguardo insiste, in maniera ripetitiva e diffusa, sul fatto che l'accusatore privato non avrebbe mai avuto i requisiti di parte danneggiata e di accusatore privato, per cui tutte le istanze e decisioni di sequestro sarebbero abusive e inefficaci.  
 
L'atto di ricorso è incentrato e si esaurisce in sostanza nell'assunto che l'accusatore privato non sarebbe il proprietario delle somme litigiose, ma l'autore del reato di appropriazione indebita delle stesse, che pertanto non potrebbe trasformarsi in vittima. La ricorrente precisa che la censura "cardine" mossa alla decisione impugnata è la pretesa violazione degli art. 104 cpv. 1 lett. b, 105 cpv. 2, 115, 118 e 119 CPP, relativi alle parti, in particolare all'accusatore privato, nonché degli art. 263, 264 e 267 CPP, inerenti al sequestro, e all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 9 della legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0). Ribadisce che l'accusatore privato avrebbe ricevuto gli averi litigiosi quale compenso per un'attività illegale, per la quale sarebbe stato condannato in Italia nel 2008 per il reato di appropriazione indebita; in relazione a questi averi, la ricorrente sarebbe coimputata nel quadro di un procedimento penale per riciclaggio a Milano, unitamente a un suo ex socio dello studio legale. Espone poi la sua personale interpretazione della fattispecie, iniziando dai fatti rimproveratigli, che risalirebbero al 2005, e da vicende che sono state oggetto di numerose sentenze giudiziarie incentrate in sostanza sulla tesi secondo cui l'accusatore privato non potrebbe rivestire qualità di parte danneggiata, per cui il procedimento penale e gli ordini di sequestro dovrebbero essere archiviati. Al riguardo, ella disattende che tale richiesta non poteva essere sottoposta alla CRP e che la tesi della pretesa nullità degli ordini di sequestro è già stata negata più volte (sentenza 1B_184/2015 del 29 maggio 2015 consid. 2.4). 
 
3.5. In effetti, già nella sentenza 1B_698/2012 dell'8 marzo 2013 il Tribunale federale rilevava che la questione della veste degli accusatori privati doveva essere maggiormente approfondita, come poi avvenuto, e che al riguardo avrebbe comunque dovuto pronunciarsi definitivamente il giudice del merito (consid. 2.4). La ricorrente sostiene, manifestamente a torto, che la sentenza 1B_410/2013 del 24 ottobre 2014 avrebbe demolito le accuse mosse nei suoi confronti, poiché avrebbe sancito la decadenza della qualità di parte danneggiata dell'accusatore privato. In quel giudizio il Tribunale federale aveva tuttavia semplicemente accertato che non si era in presenza di una situazione giuridica sufficientemente chiara, motivo per cui il contestato dissequestro non poteva essere ordinato sulla base dell'art. 267 cpv. 2 CPP. Nell'invocata sentenza, contrariamente all'assunto ricorsuale, il Tribunale federale in effetti non ha negato la qualità di parte all'accusatore privato (su questo tema vedi sentenza 1B_698/2012 dell'8 marzo 2013 nei confronti della ricorrente).  
 
3.6. La ricorrente aggiunge che la CRP, non seguendo la sua tesi difensiva, avrebbe accertato i fatti in modo scorretto. Anche in tale ambito ella insiste tuttavia solo sul fatto, ininfluente, che l'accusatore privato sarebbe stato oggetto di una sentenza di patteggiamento in Italia, peraltro per altre fattispecie penali. Ripete che i fondi litigiosi non costituirebbero provento di reato, dovendo semmai servire per risarcire le parti civili nell'ambito di procedimenti penali pendenti a Milano.  
 
Adducendo che l'asserzione secondo cui le somme di Euro 345'000.- e 85'000.- proverrebbero direttamente da relazioni riconducibili all'accusatore privato sarebbe falsa, perché tutti i conti sequestrati sono intestati a lei, la ricorrente non dimostra un accertamento arbitrario dei fatti e una valutazione arbitraria delle prove (art. 105 cpv. 1 e 2 e art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). Ella medesima precisa infatti che, su richiesta di un suo ex socio dello studio legale, per fare un favore a questi e all'accusatore privato indicato quale avente diritto economico dei fondi litigiosi intestati a una determinata società, aveva acconsentito a trasferirli su una relazione a lei intestata. Con l'accenno ricorsuale, secondo cui questi fondi di pertinenza di una società sarebbero riconducibili all'accusatore privato esclusivamente sotto il profilo della legislazione antiriciclaggio, che al suo dire non comporterebbe però alcuna valenza sul piano civile della proprietà, ella non dimostra affatto che, come ritenuto dalla CRP, questi averi non le apparterrebbero comunque. 
 
L'assunto ricorsuale, del tutto generico, secondo cui detti fondi si sarebbero mischiati con altre posizioni minori, quali non meglio specificati averi della previdenza professionale della di lei madre e conti di altri clienti, nulla muta a tale esito. Questi rilievi non permettono infatti di individuare e quantificare se e quali importi spetterebbero, per finire, alla ricorrente. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale spetterà al giudice del merito pronunciarsi compiutamente al proposito. 
 
3.7. Certo, sempre in maniera del tutto generica, la ricorrente critica la tesi secondo cui spetta al giudice del merito esprimersi compiutamente sul destino dei beni sequestrati. A suo parere non sussisterebbero i requisiti per un suo rinvio a giudizio e detto giudice che, al suo dire, non sarebbe "attrezzato" per procedere all'amministrazione di tutte le prove. Con questa argomentazione, ella disattende che la questione del rinvio a giudizio esula dal presente giudizio, che non concerne la contestata fondatezza del nuovo atto di accusa.  
 
3.8. Come visto, il ricorso è in sostanza incentrato sulla contestata qualità di parte dell'accusatore privato e sul fatto che questi, quale mero avente diritto economico dei fondi litigiosi provenienti da una determinata società e affluiti poi su un conto della ricorrente, non ne sarebbe il proprietario, né potrebbe pertanto assumere la qualità di danneggiato o parte lesa ai sensi del CPP. La ricorrente non rende tuttavia verosimile che gli averi litigiosi le apparterrebbero; né, rinunciando a replicare, lo ha fatto dinanzi alla CRP.  
 
D'altra parte, riguardo a sue asserite pretese nei confronti dell'accusatore privato, la ricorrente nemmeno le specifica, limitandosi a rilevare che gli onorari, i costi e i danni derivanti dalla loro precedente relazione d'affari non possono ancora essere determinati. Al suo dire, si tratterrebbe di questioni attinenti a fatture, rapporti, debiti e crediti di natura civilistica, tuttavia né precisati né quantificati. Con questi generici accenni, ella non dimostra affatto che la CRP avrebbe accertato i fatti in maniera addirittura insostenibile e valutato le prove, in questo stadio della procedura limitato a un giudizio di verosimiglianza, in maniera arbitraria. In questo contesto la censura di denegata e ritardata giustizia appare del tutto infondata. 
 
4.  
 
4.1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono ripetibili della sede federale alle controparti, non invitate a esprimersi.  
 
4.2.   
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di dissequestro totale e, in subordine, parziale, dei conti litigiosi. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 novembre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri