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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1067/2019  
 
 
Sentenza del 13 novembre 2019  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Muschietti, in qualità di Giudice unico, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Giada Bernardi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Reclamo tardivo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.154). 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza del 12 agosto 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato il 17 aprile 2019 dal Procuratore pubblico; 
che, avverso questa sentenza, A.________ presenta un ricorso del 13 settembre 2019 al Tribunale federale; 
che, con decreto del Giudice dell'istruzione del 1° ottobre 2019, la ricorrente è stata invitata a fornire, entro il 15 ottobre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF); 
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto del Giudice dell'istruzione del 22 ottobre 2019 alla ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 5 novembre 2019, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che la ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito; 
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto del Giudice dell'istruzione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); 
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF
 
 
 per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 novembre 2019 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Muschietti 
 
Il Cancelliere: Gadoni