Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_391/2025
Sentenza del 13 novembre 2025
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. dott. Fulvio Faraci,
opponente.
Oggetto
indennità giornaliere per malattia,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 giugno 2025 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (36.2025.3).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza 16 giugno 2025 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento della petizione inoltrata da B.________, condannato la C.________ SA a versare all'attrice fr. 30'468.55.
2.
Con ricorso in materia civile del 20 agosto 2025, redatto su carta intestata della D.________, la A.________ SA postula l'annullamento della predetta sentenza.
Con risposta 8 settembre 2025 il Tribunale cantonale afferma, riferendosi ai firmatari del ricorso, che sussiste un vizio di rappresentanza e con risposta 26 settembre 2025 B.________ propone la reiezione del gravame. Con osservazioni spontanee 7 ottobre 2025 quest'ultima ha condiviso quanto espresso dall'autorità inferiore.
Con replica spontanea 14 ottobre 2025 la A.________ SA ha prodotto l'estratto del registro di commercio che la concerne e quello della C.________ SA, nonché una procura ad hoc in cui uno dei due firmatari del ricorso viene segnatamente autorizzato a condurre il processo nella presente procedura ricorsuale per la A.________ SA ( "D ies bedeutet, dass Herr E.________ auch im vorliegenden Verfahren 4A_391/2025 vor Bundesgericht ermächtigt ist, für A.________ SA zu prozessieren ").
Sia l'autorità cantonale sia l'opponente hanno duplicato spontaneamente il 20 e il 27 ottobre 2025.
3.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 151 IV 98 consid. 1, con rinvii).
3.1. Giusta l'art. 76 cpv. 1 lett. a LTF ha diritto a interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo.
3.2. Nel suo gravame la ricorrente sostiene di essere legittimata a interporre il ricorso perché ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore. Sennonché essa pare non avvedersi che innanzi alla Corte cantonale era stata convenuta in giudizio una persona giuridica diversa e cioè la C.________ SA, società che è stata condannata al pagamento che la ricorrente intende far annullare dal Tribunale federale. La ricorrente, estranea al procedimento cantonale, non è quindi legittimata a ricorrere contro la decisione impugnata che concerne un'altra società anonima. Giova rilevare che può di primo acchito anche essere escluso un semplice lapsus calami nella prima pagina del ricorso, atteso che quest'ultimo termina con la testuale menzione, prima delle firme, di "A.________ SA"e che anche la procura ad hoc specifica la facoltà di condurre la presente procedura per conto dell'appena citata società.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Losanna, 13 novembre 2025
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti