Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_451/2025
Sentenza del 13 novembre 2025
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
opponente.
Oggetto
mandato,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 agosto 2025 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2024.171).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con giudizio 31 ottobre 2024 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto la petizione con cui A.________ ha chiesto di condannare la B.________ SA a versargli fr. 77'112.40. Con sentenza 4 agosto 2025 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dall'attore.
2.
A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso del 12 settembre 2025.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
3.
Con decreto 23 settembre 2025 il ricorrente è stato invitato invano a versare entro l'8 ottobre 2025 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 4'000.--. Con decreto 15 ottobre 2025, pure inviato quale atto giudiziario, gli è stato impartito il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 30 ottobre 2025, con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento (inammissibilità del rimedio di diritto).
4.
Con lettera datata 28 ottobre 2025 e ricevuta dal Tribunale federale il 30 ottobre 2025, il ricorrente ha segnalato di non poter fare il richiesto pagamento entro il termine assegnato, perché è "molto ammalato", e ha indicato di poter onorare il debito "entro la fine di 10 dicembre 2025", poiché ritiene prioritario far fronte alle spese concernenti la malattia.
In concreto giova innanzi tutto ricordare che al ricorrente incombe provvedere affinché possa ricevere le notifiche effettuate dal Tribunale adito (DTF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1) e che tutti i decreti, che gli sono stati notificati in modo conforme alla legge, sono considerati ricevuti (sentenza 7B_1359/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 3). Il decreto del 15 ottobre 2025 specificava che il termine assegnatovi non può essere prorogato. L'improrogabilità è inoltre intrinseca alla natura stessa di un termine suppletorio. La concessione di un ulteriore termine potrebbe quindi tutt'al più entrare in linea di conto se sussistono motivi del tutto particolari e imprevedibili che impediscono il pagamento entro il termine assegnato (sentenza 4A_322/2020 dell'8 dicembre 2020, con rinvii). L'esistenza di tali motivi va allegata e provata nella relativa istanza (sentenza 6B_253/2024 del 21 giugno 2024 consid. 8, con rinvii), ciò che in concreto non è avvenuto, il ricorrente limitandosi in sostanza a comunicare le sue priorità in materia di pagamenti e non fornendo alcuna prova di quanto affermato. Ne segue che non può essere dato seguito alla domanda di protrazione del termine.
5.
Il 7 novembre 2025 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale. In queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF), che si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, l'opponente non essendo stata invitata a determinarsi sul ricorso.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 novembre 2025
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti