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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.536/2003 /bom 
 
Sentenza del 14 gennaio 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
Associazione A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
diritto di essere sentito (termine di ricorso), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 23 luglio 2003 dal Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha adottato il 1° ottobre 2001 e il 17 dicembre 2001 tre varianti del piano regolatore. L'associazione A.________, è insorta dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino contestando le varianti segnatamente dal profilo ambientale e paesaggistico. 
B. 
Con risoluzione dell'11 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha approvato le varianti di piano regolatore, respingendo nel contempo il ricorso dell'associazione. Quest'ultima ha quindi adito, con un ricorso dell'8 maggio 2003, il Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino (TPT), chiedendo l'annullamento della decisione governativa. 
C. 
Con una sentenza del 23 luglio 2003 il TPT ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha rilevato che, in base alla dichiarazione del funzionario della posta di Arbedo, l'avviso di ritiro della decisione governativa era stato depositato nella casella postale dell'associazione il 14 marzo 2003 sicché la notificazione doveva considerarsi avvenuta il 20 marzo 2003. Il termine per impugnarla dinanzi al TPT iniziava quindi a decorrere il 21 marzo 2003 e scadeva, tenuto conto delle ferie, il 4 maggio 2003: il ricorso, dell'8 maggio 2003, era quindi tardivo. 
D. 
L'associazione A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa valere una violazione del diritto di essere sentito rimproverando essenzialmente ai Giudici cantonali di avere statuito sulla base di accertamenti eseguiti presso l'ufficio postale di Arbedo su cui essa non ha potuto esprimersi prima dell'emanazione del giudizio. La ricorrente contesta inoltre che un avviso di ritiro si trovasse nella sua casella il 14 marzo 2003. 
E. 
Il TPT chiede che un'eventuale violazione del diritto di essere sentito sia sanata in questa sede e si riconferma nelle sue motivazioni. Il Municipio di Arbedo-Castione si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Consiglio di Stato non ha presentato osservazioni al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Interposto tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale e fondato essenzialmente su una pretesa violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, il ricorso di diritto pubblico è di massima ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La ricorrente è legittimata, ai sensi dell'art. 88 OG, a far valere la violazione dei suoi diritti di parte nella procedura cantonale (DTF 129 II 297 consid. 2.3, 126 I 81 consid. 3b). La criticata violazione del diritto di essere sentito e la censura secondo cui l'ultima istanza cantonale a torto non avrebbe esaminato nel merito il gravame della ricorrente sono quindi di principio proponibili con il ricorso di diritto pubblico. 
2. 
La ricorrente non critica le argomentazioni addotte dalla Corte cantonale riguardo ai principi applicabili in materia di notificazione di un invio raccomandato. In particolare, non è qui litigioso che il termine per impugnare una decisione intimata per raccomandata inizia a decorrere il giorno successivo al settimo giorno di giacenza dell'avviso di ritiro nella casella postale, quand'essa non è ritirata prima (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa e rinvii; sentenza 2A.558/2000 del 29 gennaio 2001, consid. 3, pubblicata in RDAT II-2001, n. 12, pag. 54 segg.). Contestata è per contro la circostanza, ammessa dalla Corte cantonale, che il 14 marzo 2003 sarebbe stato depositato nella casella postale della ricorrente un avviso di ritiro e che la notificazione dell'invio debba quindi considerarsi avvenuta il 20 marzo 2003. L'associazione ritiene invece che l'invio debba considerarsi notificato solo il 25 marzo 2003, quand'è stato ritirato dal suo presidente; contesta inoltre che quest'ultimo aveva telefonato al funzionario postale chiedendo di trattenere il citato invio per qualche giorno presso la posta. La ricorrente rimprovera altresì alla Corte cantonale di avere violato il suo diritto di essere sentita per essersi fondata su una dichiarazione dell'ufficio postale sulla quale non aveva potuto esprimersi. 
2.1 La portata del diritto di essere sentito è determinata in primo luogo dalla legislazione processuale cantonale, la cui applicazione è controllata dal Tribunale federale sotto il profilo dell'arbitrio e della disparità di trattamento: solo quando le disposizioni cantonali appaiano insufficienti, trovano diretta applicazione i principi dedotti dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che costituiscono una garanzia sussidiaria minima, sul cui rispetto il Tribunale federale si pronuncia con piena cognizione (DTF 126 I 15 consid. 2a, 124 I 49 consid. 3a e rinvii). La ricorrente non sostiene che il diritto cantonale di procedura le conferirebbe garanzie più estese rispetto al diritto costituzionale federale, sicché occorre verificare se in concreto siano adempiuti i requisiti minimi desumibili direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 126 I 15 consid. 2a e rinvii), questione che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 127 III 193 consid. 3). 
Questo disposto costituzionale assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che modifica a suo scapito la situazione giuridica e comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare gli atti di causa suscettibili d'influenzare il giudizio di merito, nonché quello di determinarsi in proposito (DTF 129 V 73 consid. 4a, 127 III 576 consid. 2c, 127 V 431 consid. 3a, 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 241 consid. 2 e rispettivi rinvii). Esso impone quindi di massima all'Autorità che inserisce nell'incarto nuovi atti, di cui intende prevalersi ai fini del giudizio, di avvisare le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii). 
2.2 Risulta che la Corte cantonale ha effettivamente fondato il proprio giudizio sullo scritto del 19 giugno 2003 dell'ufficio postale di Arbedo, secondo cui l'invio raccomandato era giunto il 14 marzo 2003 alla posta e un avviso di ritiro era stato depositato lo stesso giorno nella casella postale della ricorrente. Secondo tale scritto, l'invio sarebbe inoltre stato trattenuto per qualche giorno dopo la scadenza del termine di ritiro, in seguito alla richiesta del presidente della ricorrente. Ora, non risulta che la ricorrente abbia avuto conoscenza di tale documento e vi si sia potuta esprimere prima dell'emanazione del giudizio. Tale atto era d'altra parte rilevante nella fattispecie, avendo consentito ai giudici cantonali di accertare la tardività del gravame. Il diritto di essere sentito imponeva quindi che la ricorrente potesse esprimersi sugli accertamenti eseguiti presso l'ufficio postale, prima che il TPT statuisse sul gravame. 
2.3 La ricorrente ha tuttavia potuto esprimersi, e si è effettivamente espressa, nell'ambito della presente procedura sulle risultanze dell'accertamento postale, che la Corte cantonale le ha trasmesso dopo l'emanazione del giudizio. Ragioni di economia processuale e il fatto che questo modo di procedere non comporta in concreto un pregiudizio per la ricorrente (cfr. consid. 3), giustificano quindi di sanare eccezionalmente in questa sede la violazione dell'invocata garanzia costituzionale (DTF 126 I 68 consid. 2, 125 I 209 consid. 9a). 
Al proposito, la ricorrente si limita a negare che un avviso di ritiro sarebbe stato depositato nella sua casella postale il 14 marzo 2003 e sottolinea come la cartolina usata all'occorrenza dalla posta non indicherebbe il termine di giacenza. Essa non spiega tuttavia perché la Corte cantonale si sarebbe fondata a torto sulla dichiarazione del funzionario postale, né adduce concrete circostanze che potrebbero rendere perlomeno verosimile una violazione dei suoi doveri di diligenza. Tanto più che la dichiarazione dell'impiegato postale, secondo cui un avviso di ritiro è stato depositato il 14 marzo 2003 nella casella, è confortata dal fatto che la risoluzione governativa, dell'11 marzo 2003, è stata spedita da Bellinzona il 13 marzo 2003, sicché appare quantomeno assai dubbio ch'essa sia stata oggetto di un avviso di ritiro depositato nella casella dell'associazione, ad Arbedo, solo il 25 marzo 2003, come sostiene la ricorrente. D'altra parte, non si vede per quale ragione il personale della posta, non interessato nella procedura, avrebbe rilasciato dichiarazioni inveritiere sulle modalità con cui l'invio è stato trattato. Né la ricorrente si esprime su un'eventuale vuotatura regolare della propria casella postale, segnatamente nel periodo in cui la causa era pendente, quand'essa doveva quindi attendersi con una certa probabilità l'invio di atti giudiziari (DTF 123 III 492 consid. 1, 120 III 3 consid. 1d). 
Il fatto che l'avviso di ritiro non indicasse il termine di giacenza dell'invio presso l'ufficio postale non è decisivo: in effetti, premesso che tale termine è comunque indicato nelle condizioni generali dei servizi postali (cifra 2.3.7 lett. b dell'edizione gennaio 2002), il principio della notificazione fittizia l'ultimo giorno di un termine di ritiro di sette giorni non riguarda il lasso di tempo entro cui un invio può essere ritirato presso la posta e si applica, secondo la giurisprudenza, anche nel caso in cui siano eventualmente accordati termini di ritiro più lunghi (DTF 127 I 31 consid. 2b). Nelle esposte circostanze, la Corte cantonale ha quindi ritenuto a ragione che un avviso di ritiro era stato depositato il 14 marzo 2003 nella casella postale della ricorrente e che, di conseguenza, la notificazione della risoluzione governativa doveva considerarsi avvenuta il 20 marzo 2003, sicché l'impugnativa risultava tardiva. 
3. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Nonostante la soccombenza della ricorrente, si giustifica di non prelevare una tassa di giustizia, visto che la violazione del diritto di essere sentito è stata sanata nell'ambito della presente procedura. 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
Non si preleva una tassa di giustizia. 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, al Municipio di Arbedo-Castione, al Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 gennaio 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: