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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_803/2014 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 14 gennaio 2015  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Leuzinger, Presidente, 
cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, Viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 ottobre 2014. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 3 novembre 2014 (timbro postale) contro il giudizio dell'8 ottobre 2014 emanato dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
 
considerando:  
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e la loro motivazione, 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), ossia arbitrari (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), 
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale, segnatamente della legge ticinese sull'assistenza sociale, non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria della normativa (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69), 
che le esigenze di motivazione sono accresciute laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF), 
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232), 
che secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata, il Tribunale federale annullando la pronuncia criticata solo se il Tribunale cantonale ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nel suo risultato - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239), 
che nell'ambito dell'accertamento dei fatti non basta criticare la decisione precedente come se ci si trovasse in istanza di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente perché gli accertamenti del primo giudice sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5), 
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, poiché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe i diritti fondamentali o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti, 
che il ricorrente non pretende alcuna applicazione arbitraria del diritto cantonale, 
che oltretutto l'elencazione di disposizioni costituzionali, legali o regolamentari asseritamente violate non è sufficiente per motivare l'arbitrio (cfr. DTF 134 V 138 consid. 2.2 pag. 143), 
che per il resto il ricorrente non si confronta puntualmente, invocando l'arbitrio, con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato, dopo aver illustrato in maniera diffusa la propria giurisprudenza, come non fossero date per il ricorrente le condizioni per finanziare una seconda formazione o una riqualifica professionale, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase), 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 14 gennaio 2015 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Bernasconi