Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_902/2015 {T 0/2}  
   
   
 
 
Decreto del 14 gennaio 2016 
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
patrocinato dall'avv. Luca Marcellini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
 Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico, 
opponente, 
 
 B.________, Italia, patrocinato dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli, 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di lavoro), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 novembre 2015. 
 
 
Visto:  
le decisioni su opposizione del 25 novembre 2014 con cui la Cassa di compensazione del Cantone Ticino (di seguito: Cassa) ha chiesto in via solidale - per analogo periodo e importo - a A.________ - amministratore unico dal 18 dicembre 2007 al 24 giugno 2008, data in cui è divenuto presidente del Consiglio d'amministrazione con firma individuale - e a B.________ - membro del consiglio d'amministrazione con firma individuale a far tempo dal 24 giugno 2008 - il risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS di fr. 188'636.80 (fr. 82'681.45 di contributi su stipendi già versati e fr. 105'775.35 di contributi non pagati ma computati su rivendicazioni di crediti salariali) per il danno causato dal mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da parte della fallita C.________ SA per l'anno 2012, 
i ricorsi interposti da A.________ e B.________ al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
le osservazioni pendenti causa della Cassa del 3 giugno 2015 nelle quali l'importo del risarcimento danni è stato ridotto a fr. 174'014.85 (fr. 80'911.05 di contributi su stipendi già versati e fr. 93'103.80 di contributi non pagati ma computati su rivendicazioni di crediti salariali), 
il giudizio del 2 novembre 2015 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso di A.________ - come pure quello di B.________ - nel senso di condannarli, in via solidale, a versare alla Cassa fr. 174'014.85 a titolo di risarcimento ex art. 52 LAVS
il ricorso al Tribunale federale interposto da A.________ il 3 dicembre 2015 (timbro postale), 
la comunicazione del 15 dicembre 2015 della Cassa al Tribunale federale in cui viene annunciato il pagamento di fr. 174'014.85 da parte di B.________, 
lo scritto del 29 dicembre 2015 al Tribunale federale con il quale A.________, preso atto dell'avvenuto pagamento, conclude di dover ritenere il proprio gravame ormai privo di oggetto, chiedendo pertanto lo stralcio della causa dai ruoli, prescindendo da spese e tasse di giustizia, 
 
 
considerando:  
che, per consolidata prassi, un processo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS diventa privo di oggetto se un debitore solidale paga interamente l'importo di cui è chiesto il risarcimento (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC; cfr. fra tanti il decreto 9C_89/2009 dell'8 febbraio 2010 con riferimenti), 
che in effetti, ai sensi dell'art. 147 cpv. 1 CO, in quanto uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche gli altri sono liberati, 
che la Presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale giudice unico, circa lo stralcio delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF), 
che a prescindere da quelli che sono i rapporti interni, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili (questione, questa, che esula dalla presente procedura; DTF 134 V 306 consid. 3.1 pag. 308 seg. con riferimenti), la causa va pertanto stralciata dai ruoli, 
che infatti è pacifica l'estinzione integrale, mediante il versamento di fr. 174'014.85 ad opera di B.________, del credito risarcitorio avversato nel ricorso e che costituisce l'oggetto della lite, 
che in questo modo il giudizio cantonale del 2 novembre 2015 e la decisione su opposizione del 25 novembre 2014 non acquistano autorità di cosa giudicata (decreto 9C_89/2009 dell'8 febbraio 2010 con riferimenti), 
che giusta il menzionato disposto di cui all'art. 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico per le parti, il Tribunale federale, udite le parti, ma senza ulteriore dibattimento, oltre a dichiarare terminato il processo, statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite, 
che in tal caso le spese e le ripetibili vengono stabilite in funzione dell'esito presumibile del processo, sulla base di una rapida valutazione degli atti e senza inutile dispendio (DTF 125 V 373 consid. 2a pag. 374 seg.), 
che il Tribunale federale, giova precisarlo, non esamina nel dettaglio quale sarebbe stato l'esito normale del processo, ma si limita ad eseguire un apprezzamento sommario della vertenza in base agli atti di causa, la decisione sulle spese non essendo equivalente a un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (cfr. decisione 2A.63/2007 del 29 maggio 2007 consid. 5.1), 
che in via principale il ricorrente rimprovera all'istanza precedente di aver violato palesemente il diritto federale, applicando erroneamente l'art. 52 LAVS, limitandosi perlopiù a censure esposte in maniera appellatoria - e dunque inammissibile in questa sede (cfr. DTF 136 II consid. 2.8 pag. 494 con riferimenti) - ribadendo le proprie opinioni già espresse in sede cantonale senza adeguatamente confrontarsi con le ragioni - di fatto e di diritto - che hanno indotto i giudici di prime cure a ritenere data la sua responsabilità ex art. 52 LAVS per il danno causato dal mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF nel 2012, sia in relazione ai salari effettivamente versati che per quelli non ancora pagati ma rivendicati dai collaboratori della società ed insinuati nel fallimento della C.________ SA, 
che in definitiva, passando in rassegna sommariamente le censure riproposte anche in tale sede per lo più in maniera appellatoria, il ricorso sarebbe stato molto verosimilmente respinto nella (limitata) misura della sua ammissibilità, 
che pertanto le spese giudiziarie secondo la tariffa ordinaria (art. 65 cpv. 3 lett. b LTF; cfr. sentenza 9C_455/2014 del 9 marzo 2015 consid. 4), tuttavia ridotte, vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta :  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto 
 
2.   
Le s pese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, a B.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 14 gennaio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Meyer 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi