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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.195/2002 /biz 
 
Sentenza del 14 febbraio 2005 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger, Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, che agisce per sé e in rappresentanza della moglie B.________ e della figlia C.________, 
D.________, 
E.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
rilascio di permessi di domicilio, rispettivamente 
rinnovo di permessi di dimora, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza 
dell'11 marzo 2002 del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
1.1 Il 29 aprile 2002 A.________ (1945), cittadino italiano, la moglie B.________ (1958) e le figlie D.________ (1982), E.________ (1984) e C.________ (1989), tutte cittadine italo-svedesi, hanno impugnato con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale la sentenza emessa l'11 marzo 2002 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la quale, confermando una decisione del 26 giugno 2001 del Governo ticinese, negava loro il rilascio di permessi di domicilio, rispettivamente il rinnovo dei permessi di dimora. Tale giudizio era fondato, in particolare, sui trattati internazionali conchiusi tra la Svizzera e l'Italia, sulla prassi sviluppata dall'Ufficio federale degli stranieri (ora Ufficio federale della migrazione) nei confronti dei cittadini svedesi e sulla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e relativa ordinanza. Nella loro impugnativa i ricorrenti, oltre a contestare il merito della sentenza cantonale, si riferivano all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (di seguito ALC o Accordo; RS 0.142.112.681), il quale è entrato in vigore il 1° giugno 2002. 
1.2 Il 2 settembre 2002 i ricorrenti hanno inoltrato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino una nuova e formale istanza volta al rilascio di permessi di dimora in applicazione dell'Accordo. Di conseguenza, la procedura avviata dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa, in attesa di una decisione dell'autorità cantonale di prima istanza. A tutt'oggi detta autorità non si è ancora pronunciata siccome - secondo quanto comunicato a questa Corte - è in attesa delle conclusioni di diverse inchieste penali avviate nei confronti del ricorrente. 
2. 
2.1 Premesso che l'istanza del 2 settembre 2002 è tuttora inevasa a causa della lentezza della procedura penale cantonale (sul cui esito, come già detto, non si hanno informazioni) e osservato che un giudizio sul procedimento (sospeso da più di due anni) avviato dinanzi al Tribunale federale non può essere indefinitamente rinviato, appare ora opportuno riattivare la causa pendente dinanzi a questa Corte. Interpellati al riguardo i ricorrenti e il Tribunale amministrativo non vi si sono opposti e il silenzio del Consiglio di Stato, il quale non si è espresso, va interpretato come acquiescenza. 
2.2 Nel caso concreto è d'uopo ricordare innanzitutto che l'Accordo è immediatamente applicabile alle procedure pendenti al 1° giugno 2002 (cfr. art. 37 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, del 22 maggio 2002 [OLCP; RS 142.203]). Ne discende che i ricorrenti, cittadini comunitari, hanno quindi, di principio - come peraltro rilevato anche dall'Ufficio federale della migrazione nelle sue osservazioni del 2 luglio 2002 - un diritto al rilascio di permessi di dimora in base a tale Accordo (cfr. art. 6 Allegato I ALC per il ricorrente, art. 3 Allegato I ALC per i suoi familiari), diritto che può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC), nel senso definito dalla direttiva 64/211/CEE, del 25 febbraio 1964, e dalla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) precedente alla sottoscrizione dell'ALC (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC, combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; sulla giurisprudenza successiva, cfr. DTF 130 II 1 consid. 3.6.1). 
2.3 Come illustrato in precedenza, il 2 settembre 2002 i ricorrenti hanno presentato una nuova e formale istanza di rilascio di permessi di dimora in base all'Accordo. Ne discende che la richiesta di rilascio di permessi di domicilio, rispettivamente di rinnovo dei permessi di dimora, oggetto della sentenza cantonale qui impugnata, dev'essere considerata come divenuta priva d'oggetto: la nuova istanza porta in effetti all'implicito abbandono di quella presentata precedentemente, fondata peraltro su disposti legali diversi da quelli ora determinanti per la fattispecie. Non va poi dimenticato che non spetta al Tribunale federale pronunciarsi quale autorità di prima istanza sull'applicazione dell'Accordo, tale facoltà incombendo in primo luogo ai Cantoni. 
2.4 Premesse queste considerazioni, ne discende che nella misura in cui l'attuale procedimento non è diventato privo d'oggetto, il ricorso dev'essere ammesso nel senso dei considerandi. La sentenza cantonale è quindi annullata e la causa va rinviata alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione la quale, fondandosi sull'Accordo e sulla situazione di fatto attuale, dovrà pronunciarsi entro i più brevi termini sull'istanza sottopostale. Al riguardo è d'uopo osservare che detta autorità non deve necessariamente aspettare l'esito del procedimento penale prima di pronunciarsi, dato che, se del caso, potrà sempre tenerne conto ulteriormente (cfr. art. 5 Allegato I dell'Accordo). 
 
3. 
Quando un ricorso diventa privo d'oggetto, il Tribunale federale statuisce con una motivazione sommaria sulle spese e le ripetibili, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha determinato la fine della lite (cfr. i combinati art. 72 PC e 40 OG). Nel caso concreto - ricordato che un giudizio di merito sarebbe stato emanato in applicazione dei disposti legali che erano determinanti per la fattispecie prima dell'entrata in vigore dell'Accordo - l'esito della causa appare difficilmente prevedibile ed avrebbe dovuto invero essere oggetto di attenta disamina. In queste condizioni, appare fondato rinunciare al prelievo di spese di giustizia. Tenuto conto del complesso della procedura, non si giustifica inoltre di assegnare un'indennità per ripetibili. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, il ricorso è accolto nel senso dei considerandi. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino per decisione. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia e non si accordano ripetibili. 
3. 
Comunicazione ai ricorrenti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
Losanna, 14 febbraio 2005 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: