Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
H 79/05
Sentenza del 14 febbraio 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere
Parti
G.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Mattia Guerra, via San Gottardo 77, 6908 Massagno
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio dell'11 aprile 2005)
Fatti:
A.
G.________ è stato, dal 17 settembre 1999 al 5 marzo 2002, presidente del consiglio di amministrazione, con firma individuale, della A.________ SA, ditta attiva nel settore del genio civile. Ne è stato in seguito amministratore unico da questa data fino alla declaratoria di decozione avvenuta il 12 marzo 2003.
Mediante decisione del 6 luglio 2004 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 41'619.10 a causa del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita per gli anni dal 1999 al 2001, ne ha postulato il risarcimento da G.________, in solido con R.________, M.________ e T.________, eredi del defunto B.________ (membro del consiglio di amministrazione della fallita dal 17 settembre 1999 al 30 gennaio 2002), limitatamente all'importo di fr. 36'777.20.
In data 8 novembre 2004 la Cassa ha confermato la propria posizione a seguito dell'opposizione interposta da G.________.
B.
Contro la decisione su opposizione, G.________, assistito dall'avv. Curzio Andreoli, è insorto con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone l'annullamento.
Con giudizio 11 aprile 2005 il giudice cantonale ha respinto il ricorso e condannato l'interessato al risarcimento del danno, addebitandogli negligenza grave nell'osservanza dei propri doveri pur avendo investito capitali nella società.
C.
L'interessato, ora rappresentato dall'avv. Mattia Guerra, presenta al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con cui postula di annullare il giudizio impugnato. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
Chiamati a pronunciarsi sul gravame, la Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
1.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG ).
1.2 Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui concerne danni addebitabili al non avvenuto versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.
1.3 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali, tra cui quello riferito alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS.
Per quanto riguarda le norme materiali va detto che, da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti quelle in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2), mentre le disposizioni formali della LPGA sono immediatamente applicabili - in assenza di disposizioni transitorie - con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003 (DTF 130 V 6 consid. 3.3.2).
1.4 Dal profilo formale, le decisioni emanate - come nella specie - dopo il 1° gennaio 2003 seguono la procedura dell'opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA. Ne consegue la correttezza delle modalità seguite dall'amministrazione.
Dal profilo materiale, è utile rilevare che l'art. 52 LAVS, sia nella versione attuale, in vigore dal 1° gennaio 2003, sia in quella precedente la modifica, prevede che il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione.
2.
In concreto, il giudice cantonale ha condannato il ricorrente al risarcimento di fr. 41'619.10, pari agli oneri sociali rimasti impagati per il periodo dal 1999 al 2001, in particolare per avere - pur riconoscendogli lo sforzo profuso nel limitare i danni - procrastinato costantemente il versamento dei contributi paritetici e per averlo irrimediabilmente differito a partire dal giugno 2001 benché fosse a conoscenza della precaria situazione finanziaria della fallita.
3.
3.1 L'insorgente contesta il giudizio cantonale, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale, invocando una violazione del suo diritto di essere sentito. Rimprovera in sostanza al giudice di prime cure di aver rifiutato l'assunzione dell'intero incarto delle procedure dinanzi alle Preture X.________ e Y.________, incarto che gli avrebbe permesso di dimostrare come egli abbia intrapreso azioni giudiziarie nei confronti di committenti morosi nel corso degli anni 1999 e 2000, confermando in tal modo il suo impegno e la sua volontà ad occuparsi in modo serio e diligente della società da lui diretta.
3.2 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr., relativamente al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
3.3 Con riferimento alla pretesa necessità di richiamare dalle Preture X.________ e Y.________ gli incarti completi per dimostrare l'introduzione di azioni giudiziarie nei confronti di committenti morosi della A.________ SA nel periodo tra il 1999 e il 2000, giova qui ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a dimostrare i motivi di discolpa invocati a sostegno del loro corretto agire.
Le parti, a maggior ragione se patrocinate da un legale, devono così procedere in modo selettivo e mirato all'offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano nonché l'obiettivo probatorio perseguito con la richiesta. Scopo evidente di siffatto rigore formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr., fra le altre, sentenza del 15 novembre 2002 in re R., H 177/01, consid. 2.3.2).
L'asserita violazione del diritto di essere sentito non può pertanto essere fondata sul fatto che il giudice cantonale non abbia dato seguito alla domanda generica di edizione degli interi incarti delle Preture X.________ e Y.________ dal momento che il ricorrente, licenziato in scienze economiche, commercialista e patrocinato da un avvocato, non si è preoccupato, malgrado ciò rientrasse nelle sue possibilità, di procurarsi tale materiale probatorio, operando in termini selettivi con la produzione solo degli elementi rilevanti per il giudizio. Egli nemmeno ha indicato gli atti specifici da assumere nell'ipotesi che non fossero presenti nell'incarto e che la necessità della loro assunzione derivasse dal materiale reperito e prodotto. Ne consegue che non sussiste in concreto alcuna violazione del diritto di essere sentito da parte della precedente istanza, il ricorrente avendo disatteso il suo dovere processuale di produrre i documenti già reperibili e di richiedere l'edizione di quelli rilevanti per il giudizio e non ancora acquisiti agli atti.
4.
4.1 Nel merito si tratta ora di esaminare se l'insorgente sia da considerare responsabile giusta l'art. 52 LAVS per il danno conseguente al mancato pagamento dei contributi sociali.
4.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il giudice di prime cure ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato pagamento dei medesimi per intenzionalità o per negligenza grave (v. consid. 1.4 sopra), possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto.
4.3 Il Tribunale federale delle assicurazioni può limitarsi a ribadire che ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate).
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi sostengono e provano motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b).
5.
5.1 Il ricorrente censura l'operato della Corte cantonale nella misura in cui gli è stata addebitata una grave negligenza in relazione alla realizzazione del danno, per il quale è stato ritenuto responsabile per l'importo di fr. 41'619.10, con vincolo di solidarietà con R.________, M.________ e T.________ limitatamente a fr. 36'777.20. Egli precisa a sua discolpa, dopo aver evidenziato come ancora nel 2001 la fallita avesse pagato fr. 57'604.65, che nonostante le difficoltà nel versare i contributi, la società aveva delle possibilità per poter proseguire la propria attività, tanto più se si tien conto che lo scoperto nel 1999 era di fr. 630.05 e nel 2000 di fr. 4'218.85, cifre tutto sommato contenute se confrontate con le dimensioni della ditta, per cui non vi erano ragioni da indurre quest'ultima ad interrompere la propria attività, come sostenuto dall'autorità cantonale, né erano adempiuti i presupposti per l'avviso al giudice ai sensi dell'art. 725 CO.
L'insorgente sostiene di aver constatato, a partire dal giugno 2001, l'esistenza di serie difficoltà nell'onorare gli impegni contributivi, tali da indurlo ad avviare trattative con la C.________ SA in vista della ripresa del personale. Questa iniziativa gli avrebbe permesso di collocare i 12 dipendenti della fallita già a partire dal 1° gennaio 2002, nonché di recuperare crediti societari durante l'anno 2002 per fr. 80'101.85 e di versare alla Cassa ulteriori fr. 29'120.15, ossia oltre un terzo di quanto incassato. Per contro, avesse scelto di chiudere la società come auspicato dall'autorità cantonale, non avrebbe potuto versare quest'ultimo apprezzabile importo. Evidenzia poi di aver assunto un rilevante impegno personale con la sottoscrizione di un vaglia cambiario di fr. 250'000.- (recte : 240'000.-), che avrebbe permesso alla ditta di ottenere ulteriori finanziamenti. In conclusione, l'insorgente sostiene che in considerazione della sua posizione di comando, avrebbe preso tutte le misure in suo potere per far uscire la società da una situazione finanziaria delicata e di aver sempre conservato un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, non avendo delegato ad altri il disbrigo delle incombenze.
5.2 Gli argomenti addotti non giovano all'insorgente, essendo essi ben lungi dal costituire motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza.
Infatti, l'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente - nel caso di specie mensilmente - dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Gli art. 34 segg. OAVS stabiliscono il modo di conteggio e di prelievo dei contributi. L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito prescritto dal diritto pubblico. A questo riguardo, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato che il venir meno a detto compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (DTF 118 V 195 consid. 2a e sentenze ivi citate).
5.3 Nel caso di specie va rilevato che l'A.________ SA è stata affiliata alla Cassa, quale datrice di lavoro, dal 1° agosto 1997 al 31 dicembre 2001 e che l'amministrazione, almeno dall'ottobre 1999, è stata dapprima obbligata a diffidare e poi ad adire le vie esecutive per ottenere il pagamento dei contributi paritetici.
Dalla documentazione agli atti si evince infatti che i contributi da agosto a ottobre 1999 sono stati versati tra ottobre e dicembre 1999, mentre quelli da novembre a dicembre 1999, compreso il conteggio di chiusura, tra febbraio e giugno 2000. Emerge inoltre che i contributi da gennaio a giugno 2000 sono stati versati tra aprile e novembre 2000, quelli da luglio a ottobre 2000 tra gennaio e dicembre 2001 e quelli da novembre a dicembre 2000 tra marzo e novembre 2002. Risulta infine che gli oneri sociali per il periodo da gennaio a maggio 2001 vennero pagati tra novembre 2002 e aprile 2004.
Quanto sopra esposto dimostra come la società abbia avuto una evidente cronica mancanza di liquidità protrattasi sull'arco di più anni, carenza suffragata anche dai dati contabili della fallita, da cui si evince un ammanco di liquidità di fr. 34'945.94 per 2001 e di fr. 28'028.32 per 2002.
Inoltre, dalla lettura dello stato di riparto appare in modo chiaro come l'A.________ SA abbia avuto gli stessi problemi di illiquidità riscontrati con la Cassa anche con altri enti pubblici (ad es. INSAI, Aziende municipalizzate di L.________, Comune di I.________, IVA, ufficio esazione e condoni, imposte alla fonte, ecc.) nonché con due istituti bancari, sivvero che viene indicato uno scoperto complessivo di fr. 519'990.20 (fr. 51'269.05 per crediti di prima classe, fr. 53'385.30 per crediti di seconda classe e fr. 415'335.85 per crediti di terza classe) creatosi nel periodo tra 1999 e 2001.
È evidente che la fallita è stata ben lungi dall'adempiere i requisiti richiesti dall'art. 34 cpv. 3 OAVS, secondo cui i contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento, e non dopo mesi o anni, come è invece avvenuto nel caso concreto.
5.4 Il modo di operare del ricorrente dimostra come egli abbia disatteso il dovere di diligenza impostogli dalla giurisprudenza. L'interessato, che incentra la tesi liberatoria sul fatto di aver dato seguito pressoché integralmente ai pagamenti dei contributi AVS, non può infatti estrapolare dal contesto generale dell'andamento societario solo il capitolo AVS - pur dando atto che fino al 1999, seppur con notevole ritardo e di regola a seguito di procedure esecutive, egli era riuscito a versare i contributi sociali, mentre a partire dal 2000 in poi il pagamento si era fatto molto difficoltoso tanto è vero che, come già si è visto, i contributi da gennaio a giugno 2000 sono stati versati tra aprile e novembre 2000, quelli da luglio a ottobre 2000 tra gennaio e dicembre 2001, quelli da novembre a dicembre 2000 tra marzo e novembre 2002 e quelli da gennaio a maggio 2001 tra novembre 2002 e aprile 2004 (cfr. il precedente consid. 5.3), quindi ben oltre i 10 giorni richiesti dalla legge, denotando in tal modo un perdurare della cronica illiquidità - ma avrebbe dovuto, in virtù della professione che esercita, valutare nel suo insieme tutti i dati contabili a sua disposizione.
Lo avesse fatto si sarebbe accorto che inequivocabili segnali premonitori erano presenti ben prima del fallimento della A.________ SA. Infatti il ritardo, ripetuto negli anni, del pagamento - oltre che degli oneri AVS anche di tutti gli altri oneri sociali, assicurativi e fiscali - avrebbe dovuto renderlo particolarmente attento, vuoi per la costante e continua mancanza di liquidità in cui versava la società, vuoi anche per il fatto, notorio a tanti e comunque agli operatori del settore, che in quegli anni la situazione del mercato immobiliare e quindi anche delle imprese di costruzione era caratterizzata da una grave crisi, per cui potevano insorgere difficoltà sia per quanto riguarda l'incasso dei crediti sia nel poter reperire nuovi incarichi.
Il fatto poi che l'insorgente abbia personalmente avallato un vaglia cambiario dell'importo di fr. 240'000.- a nulla sussidia nel caso concreto riferito al mancato versamento dei contributi paritetici, atteso che in sostanza l'interessato ha avallato congiuntamente ad altra persona un vaglia cambiario da lui emesso come amministratore unico della A.________ SA a garanzia di un credito in conto corrente concesso dalla Banca Z.________ alla società. In particolare non risulta che il finanziamento sia servito per pagare i contributi sociali.
A questo proposito va infatti rilevato che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ripetutamente avuto modo di affermare che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici deve essere, in primo luogo, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e che, in secondo luogo, il datore di lavoro deve poter oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi e non di anni - ogni suo credito nei confronti della Cassa (DTF 116 II 541 consid. 5a, 108 V 188). Nel caso in esame, tali presupposti sono ben lungi dall'essersi realizzati.
Occorre infine ricordare al ricorrente che il dovere di diligenza risulta accresciuto trattandosi di un amministratore unico - che in precedenza era stato presidente del consiglio di amministrazione e che in concreto ha asserito di aver preso, nella sua posizione di comando, tutte le misure in suo potere per far uscire la società da una situazione finanziaria delicata, avendo sempre conservato un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta -, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non è sufficiente l'ossequio della "diligentia quam in suis" (DTF 122 III 198 consid. 3a e riferimenti ivi citati). Al riguardo questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b).
Il ricorrente ha dimostrato in concreto un ottimismo sulle possibilità di ripresa finanziaria della società per nulla giustificato dai dati reali di cui disponeva e che avrebbero dovuto indurlo a ben altri comportamenti. In ultima analisi egli ha determinato la sopravvivenza temporale dell'A.________ SA attingendo anche ai mezzi finanziari destinati alle assicurazioni sociali.
5.5 Ne consegue che, non realizzandosi motivi di giustificazione o di discolpa, l'insorgente dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa relativamente ai contributi di diritto federale, sul cui importo non vi è stata disputa.
6.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'500.- sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con l'anticipo da esso versato.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 14 febbraio 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: