Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_54/2017
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Sentenza del 14 febbraio 2017
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinata da Consulenza giuridica andicap,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del
Cantone Ticino, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 novembre 2016.
Visto:
il ricorso presentato il 20 gennaio 2017 (timbro postale) contro il giudizio emanato il 30 novembre 2016 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui ha respinto il ricorso contro la precedente decisione su reclamo,
la decisione su reclamo emessa il 9 maggio 2016 dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, che rifiutato la domanda di prestazioni assistenziali, inserendo totalmente nell'unità di riferimento della ricorrente, divorziata, senza sostanza ed entrate proprie, i redditi dei figli costituiti, grazie al di loro padre, dalle rendite completive AI, dalle prestazioni complementari e delle rendite per figli della previdenza professionale,
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e la loro motivazione,
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
che il diritto dell'assistenza sociale, come riconosciuto dalla ricorrente, eccezion fatte per la legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) e alcune disposizioni della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1), peraltro non invocate, è retto dal diritto cantonale,
che le disposizioni evocate in ambito AVS/AI e PC non sono direttamente applicabili,
che nella nozione di diritto federale nel senso dell'art. 95 lett. a LTF sono inclusi anche i diritti fondamentali (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.),
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto una sua applicazione arbitraria (art. 9 Cost.; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
che l'eventuale rinvio a disposizioni o a concetti del diritto federale nella legislazione cantonale, segnatamente nelle leggi ticinesi sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (RL 6.4.1.2) o sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (RL 6.4.11.1), non muta la natura cantonale delle disposizioni in questione (DTF 140 III 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg.; nel campo dell'assistenza sociale cfr. sentenza 8C_294/2011 del 21 agosto 2012 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 138 V 310),
che le esigenze di motivazione sono accresciute, laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF),
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
che secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata, il Tribunale federale annullando la pronuncia criticata solo se la giurisdizione cantonale ha emanato un giudizio, il quale si dimostra - e ciò non solo nella motivazione, bensì anche nel suo risultato - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un chiaro principio giuridico e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
che sulle disposizioni del diritto privato, segnatamente del CC, mal si comprende come esse possano disciplinare la materia dell'assistenza sociale, quando sono rivolte unicamente alle relazioni tra genitori e figli,
che la ricorrente non spiega in alcun modo, per quale ragione dalla forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.) possa derivare l'applicazione vincolante e diretta di disposizioni di diritto privato nell'assistenza sociale,
che la ricorrente non contesta peraltro il carattere di sussidiarietà, diffusamente illustrato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, su cui è impostato particolarmente il sistema dell'assistenza sociale nel Cantone Ticino,
che il ricorso si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che la domanda di assistenza per il resto deve essere respinta, nella misura in cui le conclusioni del ricorso erano d'acchito prive di ogni possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF),
che si soprassiede al prelievo di spese giudiziarie, la procedura di riscossione essendo verosimilmente infruttuosa e traducendosi in un mero costo aggiuntivo per la Confederazione (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta, nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 14 febbraio 2017
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi