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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_22/2022  
 
 
Sentenza del 14 febbraio 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Kiss, Rüedi, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Giampiero Berra, 
istante, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
controparte, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza emanata il 21 ottobre 2022 dal Tribunale federale svizzero (4A_183/2021). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nella prima metà del 2014, A.________ ha manifestato alla società B.________ SA l'interesse per l'acquisto di una villa sul fondo xxx del Comune di X.________; proprietaria dell'immobile era la società D.________ SA, controllata al 100 % dalla E.________ S.p.A. Quest'ultima aveva affidato alla F.________ SA un mandato di mediazione per la vendita del predetto fondo. Con rogito del 16 dicembre 2014, il fondo citato è stato acquistato in comproprietà, in ragione di ½ ciascuno, dalla società I.________ Srl e da J.________, moglie di A.________, per il prezzo di fr. 6'360'000.--. 
 
B.  
Il 30 luglio 2015, la B.________ SA ha chiesto a titolo di provvigione a A.________, che ha rifiutato, il pagamento di fr. 137'160.--, in virtù di un contratto di mediazione venuto in essere verbalmente tra di loro. Con sentenza del 13 dicembre 2019, il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto una petizione di B.________ SA e ha condannato A.________ a versarle l'importo di fr. 137'160.--, oltre a interessi. 
 
C.  
Con sentenza del 22 febbraio 2021, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un appello presentato da A.________ contro il giudizio pretorile, confermandolo. 
 
D.  
Con sentenza 4A_183/2021 del 21 ottobre 2022, il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso in materia civile presentato da A.________ contro la sentenza del 22 febbraio 2021 della Corte cantonale. 
 
E.  
Con istanza del 7 dicembre 2022, A.________ chiede la revisione della sentenza 4A_183/2021 del Tribunale federale, invocando quale motivo di revisione l'art. 121 lett. d LTF. L'istante ne postula l'annullamento, chiedendo inoltre, in accoglimento del suo ricorso in materia civile, di annullare la sentenza emanata dalla Corte cantonale il 22 febbraio 2021. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF. La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. Deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sentenza 1F_18/2022 del 1° luglio 2022 consid. 1.1 e rinvio).  
 
1.2. La domanda di revisione, fondata in concreto sull'art. 121 lett. d LTF, è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF). La legittimazione dell'istante è pacifica (sentenza 4F_16/2022 del 25 novembre 2022 consid. 1.2.2 destinata a pubblicazione).  
 
2.  
 
2.1. L'istante invoca il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF. Rimprovera al Tribunale federale di non avere esaminato con la dovuta attenzione gli atti dell'incarto, dai quali risulterebbe che i fatti accertati dalla Corte cantonale non corrisponderebbero alla realtà. Egli sostiene che da un'attenta lettura degli atti che compongono l'incarto cantonale risulterebbe che l'acquisto del fondo da parte della società I.________ Srl e di J.________ sarebbe avvenuto soltanto a seguito dell'intermediazione di F.________ SA, senza alcun intervento da parte della B.________ SA. Secondo l'istante, il Tribunale federale avrebbe ignorato fatti rilevanti risultanti dall'incarto cantonale, che sarebbero stati ampiamente commentati nel suo ricorso in materia civile, censurando puntualmente la sentenza del 22 febbraio 2021 della Corte cantonale.  
 
2.2. Giusta l'art. 121 lett. d LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Questo motivo di revisione concerne il caso in cui il Tribunale federale ha statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso da quello che risultava dall'incarto. La svista implica un errore e consiste nel misconoscimento o nel travisamento di un fatto o di un documento. Deve riferirsi al contenuto stesso del fatto, rispettivamente alla sua percezione da parte del tribunale, non al suo apprezzamento giuridico (sentenza 4F_15/2017 del 30 novembre 2017 consid. 2.1). Una censura non costituisce un fatto rilevante ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF; la mancata trattazione di una critica sollevata in modo conforme al diritto processuale non costituisce quindi un motivo di revisione. Non è nemmeno ravvisabile un motivo di revisione nel fatto che il Tribunale federale si sia rifiutato di eseguire un esame di merito del ricorso per motivi di natura procedurale, lasciando indecise determinate richieste del ricorrente (sentenze 2F_39/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 2.2; 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). La revisione non è data per correggere un'asserita violazione del diritto, come può essere il caso se il Tribunale federale a torto non è entrato nel merito di un ricorso (DTF 122 II 17 consid. 3; sentenze 4F_16/2022, citata, consid. 3.3 e riferimenti; 2F_20/2012, citata, consid. 2.1).  
 
2.3. Nella sentenza 4A_183/2021, il Tribunale federale ha rilevato che il ricorrente non aveva censurato un accertamento dei fatti e/o un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile e quindi arbitrario con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Ha segnatamente considerato che nella parte "in fatto" del ricorso, egli si era limitato a presentare una sua personale lettura degli avvenimenti, contrapponendola a quella della Corte cantonale. Con riferimento a tre specifici accertamenti, il Tribunale federale ha poi precisato che la Corte cantonale aveva fornito una doppia motivazione, mentre il ricorrente ne contestava soltanto una, ciò che era parimenti inammissibile. Il Tribunale federale ha infatti rilevato ch'egli non si era aggravato contro la motivazione addotta dai giudici cantonali in via principale secondo cui le censure di appello erano irricevibili in applicazione dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Quanto alle critiche sollevate nella parte "in diritto", il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso, siccome le censure di violazione delle disposizioni del CO erano formulate scostandosi dai fatti accertati dalla Corte cantonale, parimenti non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme ai requisiti dell'art. 106 cpv. 2 LTF. In sostanza, il Tribunale federale ha ritenuto che non erano realizzate le condizioni per rivedere i fatti determinanti accertati dalla Corte cantonale, che erano quindi vincolanti per il giudizio in questa sede (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
2.4. In tali circostanze, contrariamente all'opinione del ricorrente, il Tribunale federale non ha omesso per svista di tenere conto di determinati fatti risultanti dall'incarto cantonale. Non è entrato nel merito delle contestazioni concernenti gli accertamenti dei fatti, siccome ha ritenuto che le censure ricorsuali non adempivano le esigenze di motivazione prescritte dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Con l'istanza di revisione, il ricorrente critica in sostanza il mancato esame da parte del Tribunale federale delle censure relative ai fatti sollevate nel ricorso, adducendo essenzialmente che dagli atti dell'incarto risulterebbero fatti diversi da quelli accertati dalla Corte cantonale. Come visto, il mancato esame delle censure presentate dal ricorrente non è tuttavia dovuto a una svista e non equivale a un'omessa presa in considerazione di un fatto rilevante che risulta dagli atti ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF. Quale rimedio giuridico straordinario, la revisione non è infatti data per correggere un eventuale rifiuto errato da parte del Tribunale federale di entrare nel merito di una critica ricorsuale. Né essa è destinata a rimediare all'insufficienza giuridica delle censure relative ai fatti originariamente presentate dall'istante con il ricorso in materia civile.  
 
3.  
Ne segue che la domanda di revisione deve essere respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alla controparte, non invitata ad esprimersi sul gravame (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di revisione è respinta. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 febbraio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Gadoni