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[AZA 7] 
H 407/00 WS 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 14 marzo 2001 
 
nella causa 
A.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. F.________, 
 
contro 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- A.________, cittadino svizzero residente all'estero, è affiliato a titolo facoltativo al regime dell'AVS. 
Con quattro decisioni del 14 ottobre 1998 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha stabilito i contributi AVS/AI/IPG da lui dovuti quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento di contributi. Ritenuto un reddito medio di rispettivamente fr. 124 900.- e fr. 78 370.-, i contributi sociali per gli anni 1994 e 1995 sono stati calcolati sulla base della tassazione fiscale IFD 1993/1994, mentre quelli per gli anni 1996 e 1997 sulla tassazione fiscale IFD 1995/1996. 
 
B.- Rappresentato dall'avvocato F.________, l'interessato è insorto contro i summenzionati provvedimenti con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Faceva valere che fatti incontestabili stavano a dimostrare come la realtà della propria situazione di redditi e di sostanza fosse ben diversa da quanto appariva dalle dichiarazioni fiscali, per cui la presunta conformità dei dati stabiliti dall'autorità tributaria doveva essere infirmata. 
Con pronunzia del 25 ottobre 2000 l'autorità di ricorso ha respinto il gravame e confermato le decisioni contestate. 
Il giudice cantonale ha essenzialmente rilevato che la procedura di fissazione dei contributi prevista per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente può parimenti applicarsi ai salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi e che in simili casi è preferibile fissare quest'ultimi fondandosi sulla sola tassazione fiscale, ad esclusione di un'attestazione di salario prodotta dal datore di lavoro e delle dichiarazioni del salariato stesso. 
 
C.- Sempre tramite il suo legale, A.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Protestate spese e ripetibili, in via principale conclude che i querelati provvedimenti vengano sostituiti da decisioni fondate sui redditi realmente percepiti. In via subordinata postula che l'incarto sia ritornato alla precedente istanza affinché abbia a completare l'istruttoria assumendo quali prove l'audizione di testi. 
La Cassa opponente propone la disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. 
a e b e 105 cpv. 2 OG). 
 
2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio il Tribunale cantonale ha debitamente illustrato le norme legali (art. 6 LAVS e art. 16 OAVS) ed i principi di giurisprudenza (DTF 110 V 71 consid. 2b) applicabili in concreto, rammentando segnatamente che gli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi vengono assimilati dalla legge ai contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Pure esattamente è stato ricordato che in simili casi è preferibile fissare i contributi fondandosi sulla sola tassazione fiscale, ad esclusione di un'attestazione di salario prodotta dal datore di lavoro e delle dichiarazioni del salariato stesso (cfr. 
Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], pag. 220 no. 29 e pag. 221 no. 30 e 31 ad art. 6). 
A questa esposizione basta pertanto fare riferimento e prestare adesione. 
 
3.- a) Nel caso in esame, già in sede di prima istanza il ricorrente asseriva che la presunta conformità della tassazione fiscale dev'essere infirmata qualora vi siano fatti incontestabili suscettibili di dimostrare che la realtà specifica della situazione dell'assicurato è diversa da quanto appare dalle dichiarazioni fiscali. Il giudice cantonale non ha ammesso la sostenuta tesi. Egli ha in particolare rilevato che i contributi in discussione erano stati fissati sulla base dei dati desunti dalle tassazioni fiscali IFD 1993/1994 e 1995/1996, che il reddito medio di fr. 124 900.-, realizzato negli anni 1991-1992, era stato dichiarato dal contribuente medesimo nonché accettato dall'autorità di tassazione, e che nell'incarto fiscale non era stata trovata la benché minima traccia relativa ad una presunta intesa bonale con l'autorità tributaria. Egli ha pure evidenziato che pari situazione valeva in sostanza per il reddito medio conseguito nel biennio 1993-1994, di fr. 78 370.-, anche se in quel caso un accordo bonale era stato effettivamente raggiunto, ciò che non permetteva comunque di concludere che la tassazione al biennio 1995/1996 fosse viziata. 
 
b) Le suesposte considerazioni risultano motivate e convincenti, per cui questa Corte non vede fondati motivi per scostarsi dalle conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure. Esse in particolare non permettono di asserire che il diritto federale fosse stato violato nel senso indicato al consid. 1. Né con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente perviene, fondandosi sulla giurisprudenza (RDAT 1990 I no. 95 pag. 223) e sulla dottrina (Duc, Les assurances sociales en Suisse, pag. 742 no. 1203), a mettere in forse l'opinione del primo giudice. Egli in sostanza argomenta di aver voluto risolvere una situazione di per sé complicata collaborando costruttivamente con l'autorità fiscale, ciò che non può essere preso dall'amministrazione e dal Tribunale quale pretesto per un prelievo di contributi a scapito del contribuente di buona fede. Tuttavia, se da un lato il ricorrente si limita a ribadire in modo generico le modalità di determinazione del reddito cui fece capo l'autorità tributaria, da un altro lato egli non fornisce elementi suscettibili di suffragare le proprie allegazioni. 
Specificamente non indica in virtù di quale accordo si sarebbe trovata una presunta intesa bonale con l'autorità di tassazione per i redditi realizzati negli anni 1991-1992. 
In tali circostanze neppure si rivelava necessario procedere all'assunzione di ulteriori mezzi di prova, segnatamente alle audizioni testimoniali richieste dall'insorgente. 
 
c) In esito a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato, mentre meritano conferma il giudizio impugnato e le decisioni da esso protette. 
 
4.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). 
Visto l'esito della vertenza, in cui l'insorgente soccombe, le spese processuali sono poste a suo carico (art. 135 e 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Le spese di procedura federale, per un importo complessivo di fr. 3500.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da 
 
 
quest'ultimo. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 14 marzo 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :