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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_782/2007{T 0/2} 
 
Sentenza del 14 marzo 2008 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Widmer, Frésard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
H.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Prestazione complementare all'AVS/AI, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 novembre 2007. 
 
Fatti: 
 
A. 
H.________, nato nel 1937, è beneficiario di una prestazione complementare alla rendita AVS. In occasione di una revisione, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha proceduto, con decisione 22 giugno 2007, a un nuovo conteggio delle prestazioni complementari. Il provvedimento gli ha riconosciuto una prestazione complementare mensile di fr. 790.- a partire dal 1° giugno 2007, di cui fr. 698.- versati all'Ufficio assicurazione malattia a titolo di contributo per il pagamento dei premi di cassa malati dovuti dall'interessato e da sua moglie. Il 26 luglio 2007, statuendo su opposizione dell'assicurato, la Cassa ha confermato il precedente provvedimento. 
 
B. 
Contestando la legittimità del versamento diretto di fr. 698.- all'Ufficio assicurazione malattia, l'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, pur respingendo la censura ricorsuale, per pronuncia del 28 novembre 2007, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato, per altri motivi, il provvedimento amministrativo in lite e ha rinviato gli atti alla Cassa per nuovo calcolo delle prestazioni complementari spettanti all'insorgente. 
 
C. 
L'assicurato impugna la pronuncia cantonale con un ricorso a questa Corte, alla quale ripropone in sostanza la censura già sollevata in sede di primo grado. Ribadisce di voler scegliere, decidere e poi pagare liberamente tutte le spese per la salute in generale e per possibili future cure medico-sanitarie, come ha sempre fatto. Chiede dunque la restituzione del denaro accumulato durante questi anni presso la cassa malati, oltre interessi maturati. Pendente lite, l'insorgente ha inoltrato un complemento al ricorso nel quale si è confermato nelle sue precedenti allegazioni e richieste. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). 
 
2. 
La questione dell'ammissibilità del gravame dal profilo degli art. 91-93 LTF può rimanere aperta, poiché, in ogni caso, lo stesso risulta infondato nel merito per i motivi che seguono. 
 
3. 
La lite verte unicamente sulla questione di sapere se la Cassa di compensazione del Cantone Ticino fosse legittimata o meno a girare l'importo di fr. 698.- all'Ufficio assicurazione malattia a titolo di contributo per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria dovuti dall'insorgente e da sua moglie. Ogni censura e ogni richiesta dell'interessato, non riferita al tema di causa, è in questa sede improponibile. 
 
4. 
Nella querelata pronuncia, al consid. 6, sono stati compiutamente spiegati i motivi per i quali alla Cassa cantonale di compensazione non poteva essere rimproverata alcuna violazione di diritto in relazione al tema controverso. A titolo preliminare, il giudice cantonale ha giustamente rilevato come i premi dell'assicurazione malattia obbligatoria fossero dovuti indipendentemente dalla circostanza che l'insorgente e sua moglie, per fortuna loro, da anni non beneficiassero di cure medico-sanitarie rimborsabili (cfr. l'art. 3 cpv. 1 LAMal, che statuisce l'obbligo assicurativo di ogni persona domiciliata in Svizzera). Pure esattamente l'autorità giudiziaria cantonale ha poi osservato che a norma degli art. 3 legge cantonale di applicazione della LPC (RL/TI 6.4.5.3) e 41 legge cantonale di applicazione della LAMal (RL/TI 6.4.6.1), il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazione complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori. L'operato della Cassa non può pertanto essere criticato e merita tutela anche in questa sede federale. Gli scarni argomenti addotti dall'insorgente, il quale, del resto, non solleva obiezioni in merito all'importo girato all'Ufficio assicurazione malattia in quanto tale, non permettono di concludere altrimenti. 
 
5. 
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto, in quanto ricevibile, secondo la procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 14 marzo 2008 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble