Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_289/2024
Sentenza del 14 marzo 2024
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2022.226).
Fatti:
A.
Con sentenza del 9 settembre 2022, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere del Procuratore pubblico del 10 agosto 2022.
B.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale del 21 febbraio 2024. Egli chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF). L'atto ricorsuale deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).
1.2. In concreto, la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 19 settembre 2022, motivo per cui il termine di ricorso (art. 100 cpv. 1 LTF) ha iniziato a decorrere il 20 settembre 2022 (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è scaduto il 19 ottobre 2022. Il ricorso del 21 febbraio 2024 contro la sentenza avversa risulta pertanto manifestamente tardivo.
2.
Per i motivi esposti, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte, vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 marzo 2024
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara