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[AZA] 
H 333/99 Ge 
 
IVa Camera  
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 14 aprile 2000  
 
nella causa 
 
D.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, Via Canonico Ghirin- 
ghelli 15a, Bellinzona, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:  
 
    il 4 maggio 1999 la Cassa di compensazione del Cantone 
Ticino ha reso a carico di P.________, di H.________ e di 
D.________, già amministratori della fallita ditta 
A.________ SA, tre distinte decisioni di risarcimento dei 
danni, ai sensi dell'art. 52 LAVS, per un importo di fr. 
77'336.75, pari a contributi AVS/AI/IPG/AD e AF impagati 
nel 1997, ritenendoli solidalmente responsabili, 
    con lettera del 5 giugno 1999, D.________ si è opposto 
alla decisione emessa nei suoi confronti, 
    il 1° luglio 1999 la Cassa ha proposto azione innanzi 
al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, conte- 
stando in primo luogo la tempestività dell'opposizione 
inoltrata dall'interessato, 
    per giudizio del 1° settembre 1999, la giudice delega- 
ta del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
ammessa l'eccezione di tardività sollevata dalla Cassa, ha 
dichiarato la petizione irricevibile, rendendo di conse- 
guenza definitiva la decisione di risarcimento del 4 maggio 
1999, 
    l'autorità giudiziaria cantonale ha rilevato come 
quest'ultimo provvedimento sia stato validamente notificato 
il 5 maggio 1999, come il termine utile di 30 giorni per 
presentare opposizione abbia iniziato a decorrere dal 
6 maggio 1999, per scadere venerdì 4 giugno 1999, e come 
l'opposizione, datata 5 giugno 1999, sia stata invece con- 
segnata alla posta il 7 giugno 1999, 
    D.________ è insorto con ricorso di diritto am- 
ministrativo dinanzi al Tribunale federale delle assicura- 
zioni contro il giudizio di prime cure, chiedendone l'an- 
nullamento e il rinvio della causa all'autorità cantonale 
perché essa decida il merito, 
    il ricorrente censura, in sostanza, la mancata notifi- 
ca nelle sue mani della decisione di risarcimento, impedita 
da un soggiorno all'estero per motivi di lavoro, e postula 
di far decorrere il termine d'opposizione dal 6 maggio 
1999, data in cui, al suo rientro, sarebbe effettivamente 
venuto in possesso del provvedimento della Cassa, 
    ai sensi dell'art. 81 cpv. 2 OAVS, il datore di lavo- 
ro, entro 30 giorni dalla notificazione, può fare opposi- 
zione, presso la cassa di compensazione, alla decisione di 
risarcimento dei danni, 
    esso termine inizia a decorrere, conformemente al- 
l'art. 20 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio conte- 
nuto all'art. 96 LAVS, il giorno dopo la notificazione, 
    il giudizio contestato, che fa decorrere il termine 
d'opposizione dalla stessa data voluta dal ricorrente, si 
fonda su una corretta applicazione della norma predetta, 
    l'interessato, reputando che il termine di 30 giorni 
iniziato il 6 maggio 1999 sia spirato in data posteriore a 
quella del 4 giugno 1999 stabilita dall'istanza cantonale, 
è incorso in un manifesto errore di computo, 
    per quel che concerne la regolarità della notifica del 
provvedimento della Cassa, non è criticabile la Corte can- 
tonale nella misura in cui ha considerato che la moglie del 
ricorrente, anche se separata di fatto, fosse legittimata a 
prendere in consegna l'invio raccomandato al domicilio co- 
niugale sito a G.________, 
    D.________ non dimostra, infatti, di aver impartito, 
nel periodo determinante, ordini contrari alla posta, 
    egli aveva indicato, d'altronde, sia nella lettera di 
opposizione, sia a tergo della busta in cui l'atto è stato 
trasmesso, l'indirizzo di G.________ e non già quello 
attuale di C.________, 
    in queste condizioni, il giudizio cantonale querelato 
non può che essere tutelato, 
    conformemente all'art. 134 OG la procedura, non trat- 
tandosi di una causa in materia di prestazioni assicurati- 
ve, non è gratuita, 
 
    il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo 
secondo la procedura semplificata dell'art. 36a cpv. 1 OG
 
p r o n u n c i a :  
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.  
 
II.Le spese giudiziarie di un importo di fr. 500.- sono 
    poste a carico del ricorrente e saranno compensate con 
    le garanzie prestate da quest'ultimo. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri- 
    bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Uf- 
    ficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a 
    P.________ e a H.________. 
 
 
Lucerna, 14 aprile 2000 
In nome del 
                    
Tribunale federale delle assicurazioni  
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: