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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.580/2002 /viz 
 
Sentenza del 14 aprile 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Féraud e Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, 
piazza Governo 4, casella postale 2847, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 e 29 Cost. (indennità per ingiusta carcerazione), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza 
del 3 ottobre 2002 della Camera dei ricorsi penali 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con sentenza del 28 luglio 2000 la Corte delle assise criminali di Lugano aveva condannato A.________ alla pena di quattro anni di reclusione, all'espulsione dalla Svizzera per quindici anni e al versamento di ripetibili e di un'indennità per torto morale alla parte civile. Essa lo aveva ritenuto colpevole di ripetuta violenza carnale per avere, usando violenza e minaccia, ripetutamente costretto la vittima a subire la congiunzione carnale la notte del 12 ottobre 1999, nonché di ripetuta minaccia e ripetute vie di fatto; l'aveva invece assolto dalle imputazioni di violenza carnale, in relazione a un rapporto sessuale avuto con la vittima il 9 ottobre 1999, e di sequestro di persona. Il 20 febbraio 2001 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un ricorso del condannato, riconoscendolo colpevole solo di vie di fatto commesse il 26 ottobre 1999; arrestato il 29 ottobre 1999, egli è stato liberato il 21 febbraio 2001, dopo 481 (482) giorni di carcere. 
B. 
Il 31 maggio 2001 l'interessato ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) una domanda di indennità secondo l'art. 317 CPP/TI. Chiedeva fr. 21'000.-- per danni materiali, fr. 96'200.-- per 481 giorni di ingiusta carcerazione (in ragione di fr. 200.-- al giorno), fr. 100'000.-- per torto morale e fr. 4'519.20 per spese di patrocinio. 
C. 
La Corte cantonale, con decisione del 3 ottobre 2002, ha parzialmente accolto l'istanza limitatamente a un importo di fr. 50'915.--. La CRP, ritenuti non dimostrati e comunque non ravvisabili i danni materiali, ha stabilito in fr. 50'000.-- la riparazione del torto morale e ha ridotto la nota d'onorario a fr. 915.--. 
D. 
L'istante impugna con un ricorso di diritto pubblico del 4 novembre 2002 questo giudizio al Tribunale federale. Chiede di annullarlo, di accogliere la richiesta di indennità e di invitare lo Stato del Cantone Ticino a versargli fr. 211'700.--. Fa valere una violazione degli art. 9 e 29 Cost. e dell'art. 317 CPP/TI. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
Il Ministero pubblico e la CRP si rimettono al giudizio del Tribunale federale. 
E. 
Con scritto del 15 novembre 2002 il ricorrente, rilevato che non disporrebbe di liquidità, ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; a tale riguardo egli, il 6 dicembre 2002, ha inoltrato un ulteriore scritto. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a). 
1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale (cfr. art. 320 cpv. 4 CPP/TI), è ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 87 OG. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG) e il gravame tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG). 
1.3 Salvo eccezioni qui non realizzate, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine, e cioè il postulato accoglimento dell'istanza di indennità e il versamento di un indennizzo da parte dello Stato del Cantone Ticino, sono pertanto inammissibili (DTF 127 II 1 consid. 2c, 126 I 213 consid. 1c). 
1.4 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a). 
Il ricorso adempie solo in minima parte questi requisiti: il ricorrente non si confronta infatti in modo chiaro e preciso con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata, né spiega, secondo le esigenze dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza, per quali motivi esse risulterebbero contrarie al diritto, in particolare perché sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b); le stesse conclusioni valgono a proposito delle critiche all'accertamento dei fatti, inammissibili dal profilo dell'art. 90 OG. Il ricorrente censura inoltre le modalità del suo arresto (e del suo rimpatrio) e contesta l'esistenza di gravi e concreti indizi che l'avessero potuto giustificare, in particolare le dichiarazioni dell'asserita vittima e lo svolgimento dell'istruttoria: queste censure esulano dall'oggetto del ricorso e sono manifestamente inammissibili. 
2. 
Secondo l'art. 317 CPP/TI l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale. Per la determinazione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità valgono le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 e segg. CO (Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 536 n. 7; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, pag. 593 segg.). L'onere della prova del danno spetta all'istante, che deve fondare la richiesta su fatti precisi e documentare le pretese (cfr. DTF 113 IV 93 consid. 3e, 107 IV 155 consid. 5). Il Tribunale federale esamina la sentenza del Giudice cantonale, cui spetta ampia facoltà di apprezzamento, solo dal ristretto profilo dell'arbitrio, rispettivamente dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 124 I 208 consid. 4, 118 II 410 consid. 2a, 116 II 295 consid. 5a e rinvii). 
3. 
Il ricorrente contesta il negato risarcimento dei danni materiali, segnatamente di rifondergli la perdita di guadagno durante la carcerazione. 
3.1 La Corte cantonale ha ricordato in proposito che spetta all'istante dimostrare il danno subito e rilevato ch'egli non l'ha sostanziato. Ha poi aggiunto che l'Ufficio federale dei rifugiati aveva respinto la richiesta d'asilo e ordinato l'allontanamento dell'istante, che avrebbe quindi ricevuto l'importo mensile di fr. 400.-- solo per alcuni mesi. La Corte ha inoltre precisato che il peculio ricevuto in carcere compensava comunque il predetto, mancato versamento e ha stabilito che la circostanza secondo cui un lavoro esercitato "in nero" avrebbe fruttato al ricorrente mensilmente fr. 1'000.-- non era stata accertata durante l'istruttoria, e neppure dinanzi ad essa. La CRP ha ritenuto comunque che, a prescindere da tale fatto, l'istante, come peraltro ammesso nel ricorso, non poteva lavorare essendo asilante; per di più, visto l'ordine di allontanamento, egli non avrebbe potuto continuare a esercitare un'attività lucrativa, né egli aveva sostenuto e tanto meno dimostrato che avrebbe potuto lavorare altrove, segnatamente nel suo Paese d'origine. 
3.2 Il ricorrente non si confronta con i numerosi argomenti posti a fondamento del contestato giudizio. Egli si limita a rilevare che, considerata la sua espulsione immediata, non potrebbe provare l'entità del danno subito, e adduce che dagli atti non risulterebbe l'ammontare del peculio da lui ricevuto. Ribadisce poi, senza tuttavia dimostrarlo, che l'istruttoria avrebbe provato il conseguimento di un reddito mensile di fr. 1'000.--. Senza incorrere nell'arbitrio la CRP poteva negare un'indennità per la perdita di guadagno, visto che il ricorrente non ha adempiuto l'onere probatorio, che gli incombeva, di dimostrare il danno (DTF 113 IV 93 consid. 3e e rinvio). D'altra parte, il ricorrente non contesta le ulteriori argomentazioni addotte dalla CRP per negare tale indennità, per cui il quesito relativo alla perdita di guadagno non dev'essere esaminato nel merito in applicazione dell'art. 90 OG. In effetti, quando il giudizio impugnato si fonda, come in concreto, su più motivazioni indipendenti, il ricorrente deve impugnarle tutte e dimostrare che ognuna di esse è incostituzionale (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2, 113 Ia 94 consid. 1a/bb). Se il ricorrente ne censura una soltanto, come è qui il caso, il giudizio - trattandosi di una semplice contestazione sui motivi - rimane fondato nel suo risultato sulla base dell'argomentazione non contestata (DTF 121 IV 94 consid. 1b e riferimenti). 
4. 
Il ricorrente critica, ritenendola arbitraria, la riduzione della nota d'onorario di fr. 4519.20 esposta dal patrocinatore. La CRP ha verificato la conformità della nota alla Tariffa dell'ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984, riconoscendo, visto che la stesura dell'istanza non presentava difficoltà particolari e che il legale aveva seguito fin dall'inizio il procedimento penale, un dispendio orario di tre ore secondo una tariffa oraria di fr. 250.-- nonché fr. 100.- per le spese; vi ha aggiunto l'IVA e ha arrotondato l'importo a fr. 915.--. 
4.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la retribuzione dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità e delle difficoltà particolari, in fatto o in diritto, della vertenza, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Non possono inoltre essere dimenticati il tempo dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le Autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 Ia 2 e segg., 118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 109 Ia 107 consid. 3b). Nell'applicazione della tariffa, segnatamente nella valutazione della prestazione del patrocinatore, le Autorità cantonali fruiscono di un margine di discrezionalità assai vasto, in cui il Tribunale federale interferisce sotto il ristretto profilo dell'abuso o dell'eccesso del potere di apprezzamento (DTF 118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 111 V 48 consid. 4a, 109 Ia 107 consid. 2c). 
4.2 Tali estremi non si realizzano in concreto: la Corte cantonale poteva, senza incorrere nell'arbitrio, considerare eccessivamente alto il dispendio di tempo indicato nella nota professionale. Al proposito il ricorrente si limita a rilevare che l'importo riconosciuto sarebbe mortificante: anche su questo punto egli non si confronta tuttavia con i motivi posti a fondamento della decisione impugnata, né li contesta. La Corte cantonale ha ritenuto che il caso non presentava, sia dal profilo fattuale che giuridico, particolari difficoltà e che il legale conosceva perfettamente la vicenda, come pure la situazione personale e finanziaria dell'istante, avendolo assistito fin dall'inizio del procedimento penale. Al legale spettava di tenere conto di una certa proporzionalità nell'esecuzione del mandato (cfr. Hauser/Schweri, op. cit., pag. 534 seg. n. 5) sicché, a questo proposito, il tempo riconosciuto dalla Corte cantonale, valutato globalmente, risulta non arbitrariamente calcolato. Esso tiene sufficientemente conto delle esigenze di un'adeguata difesa e risulta in un rapporto ragionevole con il procedimento che non presentava particolari difficoltà. 
Adducendo semplicemente che la CRP in un'altra causa, di cui non è specificata la fattispecie, avrebbe riconosciuto spese legali per fr. 2'500.--, il ricorrente non dimostra affatto una violazione del principio della parità di trattamento, perché casi simili sarebbero stati trattati, arbitrariamente, in maniera differente (DTF 125 I 166 consid. 2a e rinvii). A prescindere dal fatto che la censura non adempie i requisiti dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e sarebbe quindi inammissibile, l'onorario fissato dalla CRP risulta senz'altro adeguato alla causa e rientra nei limiti del potere d'apprezzamento che spetta in quest'ambito all'Autorità cantonale, e ciò a maggior ragione ove si consideri il contenuto della domanda d'indennizzo e il risultato conseguito. 
4.3 Il ricorrente accenna a una lesione del diritto di essere sentito perché la Corte cantonale non gli avrebbe offerto la possibilità di specificare la nota professionale. La critica non regge. Innanzitutto la nota presentata alla CRP è dettagliata; d'altra parte il ricorrente neppure sostiene d'aver formulato una siffatta richiesta, né fa valere di essere stato impedito di esprimersi compiutamente per scritto; inoltre, egli non indica alcuna norma di legge che imporrebbe il postulato modo di procedere. Visto ch'egli non invoca nessuna norma del diritto cantonale, che disciplina in primo luogo la portata del diritto di essere sentito (DTF 125 I 417 consid. 7a pag. 430), valgono le esigenze minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost., le quali non implicano, di massima, il diritto, implicitamente richiamato dal ricorrente, di esprimersi oralmente dinanzi all'autorità chiamata a statuire (DTF 125 I 209 consid. 9b pag. 219, 122 II 464 consid. 4c, 108 Ia 188 consid. 2a). Questa regola si applica, in particolare, per il difensore d'ufficio nell'ambito della procedura di tassazione della nota d'onorario (causa 1P.564/2000, sentenza dell'11 dicembre 2000, consid. 3b, causa 1P.340/1999, sentenza del 27 agosto 1999, consid. 1b; Karl Spühler, Zur verfassungsmässigen Stellung des amtlichen Verteidigers, in: Giurisdizione costituzionale e Giurisdizione amministrativa, Raccolta di studi pubblicati sotto l'egida della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero, Zurigo 1992, pag. 251 segg., in particolare pag. 260). 
5. 
Il ricorrente critica infine l'ammontare dell'indennità per torto morale riconosciutagli dalla CRP (fr. 50'000.--), ritenendola arbitraria e lesiva del principio della parità di trattamento. Sostiene che l'importo forfetario di base di fr. 100.-- per ogni giorno di detenzione sarebbe ingiusto, e chiede di aumentarlo a fr. 200.--; rileva che se l'istruttoria fosse stata condotta più celermente, in particolare concedendogli prima la facoltà di porre domande ai testi, il carcere sarebbe stato più breve; sostiene infine che il carcere l'ha profondamente segnato. 
5.1 La Corte cantonale, dopo aver esposto la giurisprudenza e la dottrina sul torto morale per detenzione ingiustificata, ha ricordato ch'essa ha adottato, quale base, un importo forfetario di fr. 100.-- per ogni giorno di detenzione, da adeguare, aumentandolo o diminuendolo, alle circostanze del singolo caso. Lo ha poi applicato alle circostanze del caso in esame, considerando segnatamente la lunga durata del carcere ingiustamente patito e le ripercussioni ch'esso ha avuto sulle condizioni psichiche del ricorrente; in tale ambito ha considerato le sofferenze psichiche descritte nei certificati medici dell'aprile 2001 prodotti dal ricorrente, rilevando ch'essi non permettevano di concludere per la gravità delle stesse e che non fornivano alcuna indicazione sulla situazione attuale dell'interessato e sulla prognosi futura. 
5.2 Il ricorrente non sostiene che tale modo di procedere sia lesivo della Costituzione, ma postula semplicemente un'indennità giornaliera di fr. 200.--, limitandosi ad accennare al richiamo di tale importo fatto dalla CRP riguardo a sentenze del Tribunale federale, comunque per periodi più brevi. La commisurazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni, come quello invocato in maniera del tutto generica dal ricorrente, non comportano di per sé l'illiceità della somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV 215 consid. 2e, 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). L'indennità per torto morale deve infatti essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale (DTF 113 Ib 155 consid. 3b, 113 IV 93 consid. 3a; cfr. pure DTF 128 IV 53 consid. 7a pag. 71, 125 III 269 consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417). Ora, premessi questi principi, i casi cui accenna, senza specificarli, il ricorrente riguardano essenzialmente procedi menti penali che hanno comportato detenzioni di breve durata, in cui si poteva giustificare il riconoscimento di indennità giornaliere più elevate, mentre per carcerazioni di lunga durata, come è qui il caso, assume maggiore importanza una valutazione complessiva (cfr. Hauser/Schweri, op. cit., pag. 536 n. 8a). 
5.3 Limitandosi a chiedere un importo forfetario maggiore, il ricorrente non dimostra affatto l'arbitrarietà del giudizio impugnato, che corrisponde alla prassi vigente in materia. Questa Corte, come rilevato dalla CRP, aveva in effetti ritenuto in una sentenza del 31 ottobre 2000 (causa 1P.589/1999, consid. 4 e 5 e i numerosi riferimenti) giustificata l'assegnazione di un'indennità giornaliera per torto morale di fr. 100.-- per 172 giorni di detenzione; questo importo è stato recentemente confermato in un caso ove, riconosciuta una grave lesione della personalità dell'interessato, era stata chiesta, senza successo, la modifica di questa giurisprudenza (causa 1P.571/2002, sentenza del 30 gennaio 2003, consid. 5). 
5.4 Non v'è motivo di scostarsi, nella fattispecie, dalla giurisprudenza, illustrata nel giudizio impugnato; d'altra parte, la CRP non si è limitata a riconoscere l'importo forfetario, leggermente aumentato (per un arrotondamento dell'importo complessivo), ma ha rettamente stabilito la riparazione del torto morale in funzione delle circostanze concrete, e quindi anche dei fattori soggettivi legati alle conseguenze sulla personalità dell'istante (cfr. anche DTF 127 IV 215 consid. 2e). Il ricorrente, adducendo che il carcere l'ha profondamente segnato, non dimostra che la CRP avrebbe valutato in maniera arbitraria i certificati medici, di cui si limita a trascrivere i passaggi citati nella contestata decisione. Riguardo al suo negativo quadro caratteriale preesistente ritenuto dalla CRP, egli si limita a sostenere che il PP intendeva far allestire una perizia nei suoi confronti ma ch'egli vi si è opposto. Questo accenno, peraltro di natura meramente appellatoria, è inconferente. L'indennità riconosciuta è fondata su una ponderazione globale degli aspetti determinanti e rientra nel vasto potere di apprezzamento della CRP. Le censure ricorsuali, in quanto ammissibili, sono infondate. 
6. 
Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano dovere avere esito sfavorevole dal pagare le spese processuali. L'indigenza è data quando l'istante possa versare le spese processuali e le ripetibili solamente facendo capo al minimo vitale necessario al sostentamento (DTF 125 IV 161 consid. 4a e rinvio). Spetta di principio all'istante dimostrare lo stato di bisogno e allegare alla domanda i ragguagli sul reddito, il patrimonio, l'insieme degli oneri finanziari e le sue necessità attuali (DTF 125 IV 161 consid. 4). L'istante, dopo essersi limitato ad addurre di non disporre di liquidità, ha prodotto, il 6 dicembre 2002, per conoscenza, uno scritto della Divisione della giustizia del Cantone Ticino e uno dell'Ufficio federale dei rifugiati, adducendo che dovrebbe cedere a quest'ultimo Ufficio l'importo riconosciutogli dalla CRP. Tali atti, ai quali egli si è peraltro opposto, non permettono tuttavia di stabilire in modo completo e sufficientemente preciso la situazione finanziaria dell'istante, né consentono di determinare il suo fabbisogno (cfr. causa 1P.659/2000, sentenza del 12 dicembre 2001, consid. 3b, apparsa in RDAT II-2001, n. 56, pag. 223). In tali circostanze, a prescindere dalla valutazione sull'esito del ricorso, l'istanza di assistenza giudiziaria, non motivata, dev'essere respinta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 14 aprile 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: