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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_53/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 14 maggio 2014  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Klett, Presidente, 
Hohl, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Costantino Delogu, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Fabio Soldati, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro; bonus; commissioni, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 dicembre 2013 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che A.________ è stato impiegato quale responsabile amministrativo presso la B.________ SA dal 2001 al 2006; 
che lo scioglimento del rapporto di lavoro e la liquidazione delle pretese retributive del dipendente hanno originato diversi contenziosi; 
che il 4 luglio 2011 A.________ ha chiesto al Pretore di Mendrisio-Nord di condannare la B.________ SA a pagargli fr. 25'000.-- per commissioni e fr. 13'518.35 di bonus per l'anno 2004, in totale fr. 38'518.35 con interessi al 5% dal 1° gennaio 2005; 
che il Pretore ha respinto la petizione con sentenza del 14 settembre 2012, confermata il 9 dicembre 2013 dalla II Camera civile del Tribunale di appello ticinese; 
che A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile non datato, consegnato all'ufficio postale il 27 gennaio 2014, con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e la condanna della B.________ SA a pagargli fr. 38'518.35 con interessi al 5% dal 1° gennaio 2005; 
che l'opponente propone di respingere il ricorso con risposta del 4 marzo 2014, mentre l'autorità cantonale non ha preso posizione; 
che il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile in materia di diritto del lavoro con valore litigioso superiore a fr. 15'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. a LTF); 
che con riferimento alla commissione richiesta, la Corte cantonale ha dapprima ricordato come il documento Q, sul quale l'attore basa la sua pretesa e la cui veridicità è contestata dalla convenuta, è diviso in due parti, una redatta con una penna di colore nero e l'altra di colore blu; 
che, secondo la Corte d'appello, tale documento "stride (...) con le univoche e concordanti dichiarazioni rese dai testi C.________ e D.________, i quali hanno spiegato che l'originale del documento - composto solo della parte in nero - era stato redatto da C.________ in occasione di un colloquio avvenuto nel giugno 2005 avente per oggetto la retribuzione di D.________"; 
che queste deposizioni, hanno poi precisatoi Giudici d'appello, trovano riscontro anche negli atti di causa, poiché i dati menzionati nel documento Q per stipendio e commissioni riguardano effettivamente la retribuzione di D.________ e non hanno "per contro alcuna giustificazione logica se analizzate in relazione alla situazione salariale dell'appellante", tanto più che uno scritto inviatogli il medesimo giorno per comunicargli un aumento di stipendio non faceva nessun accenno alle commissioni litigiose; 
che inoltre giusta la sentenza impugnata "a fronte di tali chiari, univoci e concordanti elementi che confutano la tesi della pattuizione di una commissione" nulla possono le prove addotte dall'attore, in particolare i documenti L e M, i quali non riguardano l'anno 2004 ed espongono cifre non corrispondenti alla sua retribuzione; 
che per il ricorrente l'autorità cantonale avrebbe commesso arbitrio, d'un canto negando al documento Q "ogni valore formale e materiale, sulla sola scorta delle affermazioni dei due testimoni ancora riconducibili alla stessa ditta datrice di lavoro"e omettendo di considerare "la seconda parte in blu" che attesterebbe l'accordo concernente le commissioni annue di fr. 25'000.--, dall'altro valutando erroneamente i documenti L e M; 
che il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove, per cui il ricorrenteinvocando l'arbitrio non può accontentarsi di opporre la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, come se si trovasse in istanza di appello, ma deve dimostrare con motivazione puntuale (art. 106 cpv. 2 LTF) che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 II 244 consid. 2.2; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62); 
che le critiche del ricorrente non rispettano queste esigenze di motivazione, poiché propongono semplicemente un apprezzamento diverso delle prove, senza nemmeno pronunciarsi su tutti gli elementi considerati dall'autorità cantonale; 
che per quanto riguarda il bonus, il Tribunale di appello ha premesso che l'attore fonda la sua pretesa su un accordo scritto che prevedeva il pagamento di un "premio globale dell'8%" se "l'utile netto annuo" superava fr. 500'000.--; 
che per verificare l'adempimento di tale requisito esso ha ritenuto determinante, riferendosi all'art. 322a CO, il "conto annuale" allestito dal consiglio di amministrazione, dichiarato conforme alle disposizioni legali e agli statuti dall'ufficio di revisione e approvato dall'assemblea generale, mentre il "conto annuale per scopi interni", del quale si prevale l'attore, non è stato approvato dall'assemblea, non è stato dichiarato corretto sotto il profilo contabile e legale dai revisori e fornisce "una visione solo parziale e oltretutto non lineare della situazione aziendale"; 
che a "titolo abbondanziale" i giudici ticinesi hanno inoltre osservato come la regolamentazione della ditta non contemplasse il versamento di un premio ai "singoli responsabili di area", dei quali nessuno lo ha in effetti percepito, ma andasse attribuito globalmente alle varie "aree operative"e che pertanto, fosse anche maturato il diritto, "bisognerebbe ancora stabilire la chiave di riparto"; 
che l'atto di ricorso non considera affatto quest'ultima argomentazione subordinata ed è perciò inammissibile anche sul tema del bonus, poiché, quando una decisione è fondata su due motivazioni alternative e indipendenti, il ricorrente deve confrontarsi con l'una e l'altra, sotto pena appunto d'inammissibilità, e il ricorso può essere accolto soltanto se sono fondate le critiche volte contro entrambe (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 138 III 728 consid. 3.4; 133 IV 119 consid. 6.3 con rinvii.); 
che le spese giudiziarie vanno caricate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; cfr. anche art. 65 cpv. 4 lett. c LTF), il quale verserà un'indennità per ripetibili all'opponente (art. 68 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 maggio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti